Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6899 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 25/03/2011), n.6899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9050/2004 proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BONETTI DIFESA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sul ricorso 17687-2005 proposto da:

BONETTI DIFESA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati PODENZANA BONVINO DAVIDE e MAUGERI ANGELA con studio in

GENOVA VIA PALESTRO 12/3 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2002 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 29/10/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di processi verbali di constatazione del 1^ Ufficio Iva di Genova e della Dogana della stessa città, con i quali si contestava alla Bonetti Difesa s.r.l. in liquidazione l’acquisto e l’importazione di beni oggetto della sua attività in regime di asserita non imponibilità D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8 bis, oltre i limiti consentiti per l’IVA, e la legittimità dell’emissione nei confronti del Comando 3^ Brigata Aerea di Bari di cinque fatture sempre per operazioni non imponibili D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8 bis, e D.L. n. 331 del 1993, art. 36, comma 10, l’Ufficio competente notificava alla predetta società avviso di rettifica parziale relativo all’Iva dovuta per l’anno 1995, che, impugnato dalla contribuente, veniva successivamente annullato dalla C.T.P. di Genova.

Proposto gravame da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la C.T.R. della Liguria con sentenza n. 67 depositata il 29.10.2002 e non notificata rigettava anche l’appello.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponevano ricorso il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, al cui accoglimento si opponeva l’intimata con controricorso e cd. ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte doversi procedere alla riunione dei due ricorsi n. 12785/05 e n. 17687/05 ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

Tanto premesso, e passando all’esame del ricorso principale, deve altresì rilevarsi che lo stesso è da ritenersi ammissibile, benchè apparentemente proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. stante la sospensione prevista dalla L n. 289 del 2002, art. 16, applicabile alla fattispecie (v. Cass. SS.UU. sent. 17.2.2010, n. 3676).

Con il primo complesso motivo deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 36, comma 10 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e insufficiente ed incongrua motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento all’indebita emissione, nei confronti di un reparto dell’Aeronautica Militare, delle cinque fatture in regime di non imponibilità per l’Iva, come da rilievo in data 28.10.1997 della Circoscrizione Doganale di Genova.

Al riguardo assumono in particolare gli uffici finanziari che l’agevolazione non sarebbe spettata, trattandosi di beneficio previsto a condizione che fatturazione e registrazione intervenissero entro il 31.12.1994, laddove nella specie si sarebbe trattato di fatti successivi alla predetta data. Lamentano inoltre i ricorrenti che la questione sarebbe stata erroneamente decisa dai giudici di appello sulla base della pronuncia di archiviazione emessa dal giudice penale, a suo tempo investito della vicenda, giacchè i procedimenti penali “avevano per oggetto fatti diversi e estranei alla rettifica fiscale, attenendo piuttosto alle operazioni di importazione e sdoganamento delle merci che hanno poi costituito oggetto di vendita all’Amministrazione Militare”.

In proposito precisa peraltro in controricorso l’intimata società che la vicenda penale relativa alle operazioni oggetto delle cinque fatture in questione, sarebbe stata decisa dal G.I.P. con decreto di archiviazione del 22.4.1998, dal quale risulterebbe che “sulla base della documentazione pervenuta dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Circoscrizione Doganale di Genova) è emerso che le merci sdoganate sono di proprietà del Ministero della Difesa e che lo sdoganamento è avvenuto in nome e per conto del predetto Ministero e che pertanto non sussistono i reati ipotizzati”.

Ciò premesso, nel mentre la sentenza impugnata risulta escludere sotto un profilo oggettivo la stessa configurabilità come “cessione di beni” delle operazioni sottostanti l’emissione delle cinque fatture in questione, fondando sul richiamo ai contenuti della pronuncia penale innanzi trascritti, il convincimento dell’esclusione dell’irregolarità contestata, indipendentemente dal profilo temporale delle operazioni richiamate in ricorso, trattandosi di merce semplicemente sdoganata dalla società contribuente, ma di proprietà del Ministero, in ogni caso il motivo così come articolato risulta assolutamente generico e privo di autosufficienza, tanto da apparire addirittura incomprensibile. Esso non espone i contenuti della pronuncia penale richiamata e neanche i capi d’imputazione contestati al rappresentante della società contribuente, e non consente pertanto di superare il preliminare vaglio di ammissibilità, volto a verificare la rilevanza o meno dei fatti dedotti. Mira inoltre a conseguire una nuova valutazione in fatto sulla accertata proprietà della merce, non consentita al giudice di legittimità, così che deve essere senz’altro rigettato.

Con il secondo motivo deducono ancora i ricorrenti i vizi di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis e D.L. n. 746 del 1983, art. 2, nonchè insufficienza ed incongruità della motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), con riferimento al punto della decisione relativo alta effettuazione di acquisti in regime di asserita non imponibilità D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8 bis oltre i limiti consentiti, come da rilievo del p.v.c. in data 5.10.1995 dell’Ufficio IVA di Genova.

A tal riguardo lamentano in particolare che la questione sarebbe stata erroneamente decisa dai giudici di merito in considerazione di una circostanza non verificata e comunque del tutto indifferente, quale la asserita “assenza di danno erariale”, e in forza di sentenza penale del Tribunale di Genova assolutamente ininfluente perchè fondata sul difetto dell’elemento psicologico del reato.

In proposito la contribuente si difende lamentando che l’avviso di rettifica costituirebbe esatta reiterazione di pretese erariali già oggetto di ingiunzioni emesse dagli uffici di Dogana territorialmente competenti, e puntualmente opposte; nel merito deduce trattarsi di cessione di beni “effettuate nei confronti di Organi dello Stato – Amm.ne della Difesa – non imponibili oggettivamente, nonchè importazioni non soggette ad imposta ai sensi del combinato disposto dall’art. 68, comma 1, lett. a) e della L. n. 17 del 1984, art. 4, per le quali l’utilizzo del plafond risulterebbe superfluo trattandosi di imposta non dovuta. Invoca comunque la decisione intervenuta in sede penale, che indica nella sentenza di n.l.p. del G.U.P. presso il Tribunale di Genova del 29.1.2006.

Il motivo è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione. Ed infatti sulla questione relativa alla asserita violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis e D.L. n. 746 del 1983, art. 2, comma 1, per l’effettuazione di acquisti in regime di non imponibilità oltre i limiti consentiti (cd. plafond) la sentenza risulta del tutto priva di motivazione, perchè, essendo pacifico tra le parti trattarsi in questo caso di beni ceduti dalla contribuente all’Amm. Difesa, non è riferibile a questo aspetto della vicenda la pronuncia penale richiamata in sentenza, che del resto si è già innanzi avuto modo di rilevare essere quella (decreto Gip di archiviazione del 22.4.1998) relativa all’altra contestazione, oggetto del primo motivo di ricorso, nè può ritenersi sotto qualsivoglia profilo rilevante la pretesa assenza di danno per l’Amministrazione Finanziaria (sempre che possa ritenersi affermazione questa riferibile alla irregolarità della quale si discute).

D’altronde, con riferimento alle difese della società: 1) a nulla rileva la mera asserzione relativa alle ingiunzioni doganali notificate; 2) la pronuncia penale del GUP è ininfluente in quanto fondata sull’elemento psicologico; 3) l’assunto che tratterebbesi di operazioni oggetti va mente non imponibili è assolutamente generico e non dimostrato, e in ogni caso ogni valutazione al riguardo non può che essere riservata al giudice di merito.

Quanto al ricorso incidentale della società, esso è palesemente inammissibile risultando il medesimo orientato esclusivamente alla generica difesa della società contribuente e alla replica ai motivi contenuti nel ricorso principale, senza affatto censurare parti della sentenza di appello sfavorevoli alla Bonetti Difesa s.r.l. (tra l’altro in nessun modo specificate nè rinvenibili nella pronuncia), e senza minimamente soddisfare il precetto di cui agli artt. 371 e 366 c.p.c. in ordine ai contenuti nel ricorso, soprattutto per quanto relativo ai motivi dell’impugnazione.

Alla stregua delle esposte considerazioni in accoglimento del solo secondo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della C.T.R. della Liguria.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi n. 12785/05 e n. 17687/05. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del medesimo ricorso, nonchè il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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