Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6899 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REALIZZAZIONI TURISTICHE S.A.S. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VARRONE 9, presso l’avvocato CINQUEMANI SILVIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati PINALLI ALBERTO, TRINCO STEFANO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CANINA 6, presso l’avvocato PICCAROZZI

BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEZCOLLER

ALESSIO, giusta procura a margine del controricorso; CA.

G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI BENITO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAPOR MARIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 404/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 09/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. TRINCO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente C.G., l’Avvocato

PICCAROZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente CA.GI., l’Avvocato

D. CALVETTA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso o

improcedibilita’.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Gi., nella sua qualita’ di erede universale della madre G.A., cito’ davanti al Tribunale di Rovereto la societa’ Realizzazioni Turistiche s.a.s. di Angelini Elio & C, in persona del legale rappresentante, con atto notificato il 3 ottobre 2001, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, del valore della quota spettante alla madre ed al risarcimento dei danni da ritardata liquidazione. Espose che:

– egli aveva diritto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., comma 1, quale erede di G.A., esclusa dalla societa’ per gravi inadempienze con delibera in data 15/01/1996, alla liquidazione della quota dell’8,75% della societa’ Realizzazioni Turistiche;

– la societa’ Realizzazioni Turistiche non aveva pagato tale controvalore nonostante il fatto che, a norma dell’art. 2289 c.c. detta quota deve essere liquidata nel termine di sei mesi dall’esclusione del socio e, quindi, versata entro il 15 luglio 1996.

La societa’ convenuta si costitui’ eccependo:

a) il difetto di giurisdizione dell’AGO in forza di clausola compromissoria;

b) la non integrita’ del contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio di C.G., inabilitata, in persona del suo curatore, quale coerede di G.A.;

c) la prescrizione del diritto ex art. 2949 c.c.; chiese, quindi, il rigetto delle domande.

Con sentenza in data 27/11/2003 il Tribunale condanno’ la societa’ convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 278.000,00 oltre ad interessi legali dal 16/08/1996 al saldo. Avverso la sentenza propose appello la societa’ Realizzazioni Turistiche s.a.s. chiedendone la riforma; in particolare eccepi’ la nullita’ della sentenza impugnata per essere stata pronunciata dal giudice collegiale e non dal giudice monocratico. Si costitui’ il Ca.G., chiedendo il rigetto della proposta impugnazione.

Con comparsa in data 30/06/2004 intervenne volontariamente C.G., in persona del curatore, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado sulla premessa che ella interveniva nel giudizio nella medesima posizione del fratello C. G., e che accettava la causa nello stato e nel grado in cui si trovava. La Corte d’Appello di Trento, con sentenza in data 9 dicembre 2004, dichiaro’ la nullita’ della sentenza di primo grado, perche’ emessa dal giudice collegiale anziche’ monocratico, e, decidendo nel merito, condanno’ la societa’ appellante a pagare a Ca.Gi. la somma di Euro 278.000,00 con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Avverso la sentenza, notificata il 30 dicembre 2004, propose ricorso per Cassazione (reg. gen. n. 5995/05) Ca.Gi., affidato ad un motivo, e notificato il 28 febbraio 2005. Le controparti non svolsero difese, e la terza sezione della Corte rigetto’ il ricorso per manifesta infondatezza, con sentenza 8 febbraio 2006 n. 2680 pronunciata in Camera di consiglio.

Per la cassazione della medesima sentenza ricorre altresi’ (ric. n. 5932/05) la Societa’ realizzazioni turistiche s.a.s. con atto notificato il 28 febbraio 2005, adducendo cinque motivi.

Resistono Ca.Gi. e C.G. con separati controricorsi, e con memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata eccepita dal contro ricorrente Ca.Gi.

l’inammissibilita’ del ricorso n. 5932/05, oggi all’esame della corte, perche’ non riunito all’altro, n. 5995/05, proposto contro la medesima sentenza, e gia’ definito dalla corte con la sentenza n. 2680/2006. Si richiama a questo proposito la consolidata giurisprudenza, per la quale la parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora proponga separatamente la propria avverso la medesima sentenza, in via principale, anziche’ in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinche’ possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validita’ della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il simultaneus processus, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 sanziona la prescrizione dell’incidentalita’ delle impugnazioni successive alla prima (Sez. un. 7 luglio 2009 n. 15843).

Nella particolare fattispecie oggi sottoposta all’esame della corte, tuttavia, quel principio non puo’ avere concreta applicazione. Esso postula, infatti, che, essendo state proposte l’una indipendentemente dall’altra due impugnazioni, sia possibile identificare la parte alla quale debba attribuirsi la qualita’ di impugnante incidentale, vale a dire, a norma dell’art. 333 c.p.c., la parte alla quale fosse stata notificata, prima della sua, altra impugnazione. Tale condizione non si verifica quando le due impugnazioni siano state notificate il medesimo giorno, come e’ avvenuto nel caso presente, in cui il ricorso in esame e’ stato notificato a richiesta della Societa’ realizzazioni turistiche s.a.s. il 28 febbraio 2005, nello stesso giorno in cui essa riceveva la notifica del ricorso proposto da Ca.Gi.. Sebbene in tale situazione le parti – che versano nella medesima situazione – non siano dispensate dal dovere comunicare al giudice la contemporanea pendenza delle due impugnazioni, al fine di consentirne la riunione in funzione dello svolgimento del simultaneus processus, la mancata comunicazione delle parti e l’intangibilita’ della sentenza che nel frattempo sia stata pronunciata non possono avere l’effetto di avvantaggiare la parte il cui ricorso sia stato deciso per primo, a danno dell’altra, il cui ricorso verta su punti diversi della sentenza impugnata, non coperti dal giudicato.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 354 c.p.c. e del principio del doppio grado di giurisdizione. La corte territoriale, dopo aver dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado, siccome pronunciata dal tribunale in composizione collegiale invece che monocratica, aveva trattenuto la causa, pronunciando sul merito, invece di rimetterla al primo giudice.

Il motivo e’ infondato. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullita’ della decisione, che comporta esclusivamente la sua conversione in motivo di impugnazione, senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito (Cass. Sez. un. 25 novembre 2008 n. 28040).

Con il secondo motivo si deduce che il giudice di merito avrebbe totalmente ignorato l’eccezione della societa’, basata sulla clausola compromissoria in arbitrato.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ ignora la motivazione dell’impugnata sentenza, che ha respinto la relativa doglianza della societa’ appellante osservando che la clausola compromissoria, contenuta nell’art. 11 dell’atto costitutivo, riguarderebbe le liti derivanti dall’interpretazione del contratto sociale e non quelle legate all’esecuzione dello stesso, oggetto della causa. La ricorrente aveva pertanto l’onere di sottoporre e specifica censura l’affermazione appena riportata.

Con il terzo motivo si torna sulla violazione commessa dal giudice territoriale non rimettendo la causa al giudice di primo grado, questa volta in relazione al vizio di costituzione del contraddittorio. La corte d’appello, infatti, aveva ritenuto sufficiente e sanante l’intervento volontario in appello della litisconsorte pretermessa in primo grado, C.G., coerede con Ca.Gi. della dante causa G. A..

Il motivo e’ infondato. Il giudice d’appello ha rilevato che, costituendosi, C.G. aveva espressamente dichiarato di intervenire nel processo nella medesima posizione del fratello Ca.Gi., accettando la causa nello stato e nel grado in cui essa si trovava e concludendo per il rigetto dell’appello della societa’ e per la conferma della sentenza impugnata. E’ giurisprudenza costante e consolidata di questa corte che la nullita’ del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione, ad esso, del litisconsorte necessario e’ sanata qualora il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel giudizio di appello, dichiari di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado (Cass. 24 marzo 1961 n. 666; 8 luglio 1964 n. 1803; 29 gennaio 1980 n. 697; 26 aprile 1993 n. 4883; 5 agosto 1996 n. 7119; 25 giugno 1997 n. 5674). La sentenza impugnata, che s’e’ attenuta al medesimo principio, e’ immune da censura.

Con il quarto motivo si censura per violazione di legge il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto, di pagamento della quota sociale in conseguenza dell’esclusione della socia G. A., per decorso del termine di prescrizione. La societa’ ricorrente aveva notificato la deliberazione di esclusione il 16 gennaio 1996 e il termine decorreva al piu’ tardi dallo spirare del termine di sei mesi da quella data, accordato dalla legge per la liquidazione della quota; il termine non poteva ritenersi interrotto per la durata di un anno e due mesi per incapacita’ della creditrice, che era stata interdetta, sia perche’ l’interruzione non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, e sia perche’ non poteva tenersi conto del periodo intercorrente tra il ricorso per l’interdizione e la sentenza d’interdizione.

L’eccezione, inammissibile sotto il profilo della negazione della rilevabilita’ d’ufficio perche’ ignora l’affermazione dell’impugnata sentenza che la questione era stata sollevata in primo grado dall’attore (peraltro, nel senso che le eccezioni in senso stretto, cioe’ quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volonta’ della parte, con la conseguenza che l’interruzione – ma il principio e’ logicamente estensibile alla sospensione – della prescrizione e’ rilevabile d’ufficio, cfr. Cass. Sez. un. 27 luglio 2005 n. 15661;

per l’applicazione del principio al caso specifico della sospensione della prescrizione, v. 15 ottobre 2009 n. 15661), e’ per il resto infondata. Il giudice di merito non ha applicato la sospensione del termine di prescrizione per il tempo anteriore alla sentenza dichiarativa dell’interdizione, bensi’ per quello successivo, dalla sentenza medesima fino alla nomina del tutore dell’interdetto, e per i sei mesi successivi, come previsto dall’art. 2942 c.c., n. 1. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Tenuto conto del comportamento delle parti, che non ha consentito la realizzazione del simultaneus processus, e della loro reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA