Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6899 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33613/18 proposto da:

-) O.A.N., elettivamente domiciliato a Napoli, via

Toledo 106, presso lo studio dell’avvocato Marco Esposito, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 2.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3.12.2019 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

O.A.N., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il Senegal per sfuggire alle minacce di morte ed agli atti di saccheggio e rapimenti di cui era rimasto vittima da parte dei ribelli della regione del Casamance; la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento O.A.N. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Milano ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, che lo rigettò con decreto 2.10.2018;

il Tribunale ritenne che:

(a) il ricorrente non era credibile, perchè aveva fornito una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa;

(b) il diritto all’asilo non spettava, perchè il ricorrente non aveva lasciato il suo Paese per sfuggire alla tortura o ad una condanna a morte;

(c) il diritto alla protezione sussidiaria non spettava, poichè nella regione di provenienza del ricorrente non era in atto una violenza indiscriminata derivante da conflitti armati;

(d) non sussistevano nemmeno i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 5), perchè il ricorrente non aveva neppure allegato alcuna circostanza idonea a palesarne la vulnerabilità; il decreto è stato impugnato per cassazione da O.A.N. con ricorso fondato su un motivo;

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis;

nell’epigrafe del motivo si lamenta della “mancata fissazione dell’udienza” da parte del Tribunale;

nella illustrazione del motivo, invece, sostiene che l’udienza fu effettivamente fissata, ma che in quell’udienza non gli fu consentito comparire e parlare;

sostiene il ricorrente che, dovendo decidere in materia di diritti della persona, il Tribunale non poteva fare a meno di ascoltare l’interessato; aggiunge che, poichè nel caso di specie mancava la videoregistrazione dell’interrogatorio del richiedente asilo dinanzi la commissione territoriale, sarebbe stato onere del Tribunale procedere personalmente all’interrogatorio dell’interessato;

conclude osservando che, quando sia mancata la videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo dinanzi la commissione territoriale, il Tribunale non ha alcun potere discrezionale, ma e tenuto inderogabilmente a fissare l’udienza per la comparizione delle parti e anche ad ascoltare personalmente il ricorrente;

il motivo è manifestamente infondato;

il ricorrente mostra di confondere la fissazione dell’udienza, che è sempre necessaria quando non vi sia la videoregistrazione dell’interrogatorio reso dinanzi la commissione territoriale, con l’audizione della parte, la quale è invece rimessa ad una scelta discrezionale del giudice di merito, scelta la cui discrezionalità è coessenziale al funzionamento di qualsiasi processo civile, dal momento che costituirebbe un inutile appesantimento obbligare il giudice a interrogare la parte anche quando, ad esempio, debba decidersi soltanto sulla ammissibilità o tempestività del ricorso;

in ogni caso la decisione del Tribunale è conforme a quanto ripetutamente stabilito da questa Corte, e cioè che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero. (Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 05; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01);

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17);

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA