Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6899 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6899 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: LORITO MATILDE

MOTIVI DELLA DECISIONE
l Deve esaminarsi con priorità l’eccezione formulata dalla
Azienda intimata in relazione alla necessità di integrazione
del contraddittorio ex art.371 c.p.c. nei confronti della
Regione Lazio, non evocata in giudizio, benché – chiamata in
causa e condannata in primo grado, in solido con essa
intimaLa.
2. La questione sollevata è priva di pregio.
della
declaratoria
di
Non
si
tiene
invero,
conto,
improcedibilità del gravame proposto dalla Regione Lazio
emessa dalla Corte territoriale, da cui discende il passaggio
in giudicato della pronuncia di primo grado nei confronti
dell’ente territoriale, rilevabile ex officio anche in sede di
legittimità ove risulti dagli atti prodotti nel corso del
giudizio di merito, così come nella specie (cfr. Cass.
16/3/2004 n.5352).
2

Data pubblicazione: 08/04/2016

.

3. Con due motivi i ricorrenti deducono violazione e falsa
applicazione dell’art.1 D.P.C.M. 8 marzo 2001, dell’art.8
coma 2 bis d.lgsl. n.502/92 come modificato dal d.lgsl.
n.254/2000 sotto il profilo della carenza e/o insufficienza di
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione fra le parti ex art.360 comma l
n.5 c.p.c. come modificato dalla 1.134/12.
Lamentano che la Corte territoriale, con interpretazione ‘non
corretta della norma e motivazione carente . o comunque
insufficiente, abbia ritenuto illegittimamente che ai
ricorrenti spettasse solo l’anzianità acquisita quali titolari
di rapporti di medicina dei servizi, con esclusione della
valutazione dei rapporti convenzionali svolti quali medici di
medicina generale e di pediatria di libera scelta,
tralasciando di considerare anche i dettami di cui all’art.6
comma 4 d.lgsl. n.254/2000 che individua i criteri per la
3

)

2.1 Ciò a tacer del fatto che le cause proposte nei confronti
di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo
al litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in
rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei
coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua
della loro strutturale subordinazione anche sul piano del
diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno
presupponga
la
responsabilità
dell’altro.
Pertanto,
l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto
unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio
necessario nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il
profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici
distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore
ripetere da ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito,
è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che
può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei
condebitori (vedi Cass. 6/07/2006 n. 15358, cui adde Cass.
14/6/2007 n.13956). Ed invero, la circostanza per cui una
domanda di condanna all’adempimento di un’obbligazione venga
accolta nei confronti di più soggetti in via solidale non
giustifica di per sé che il processo, che ha avuto in primo
grado natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in
sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, ‘sia
che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale
sia che impugni alcuno dei condannati in solido (in tali
sensi, con riferimento al giudizio di appello, vedi Cass.
11/02/2009 n. 3338).

ì

4.
I motivi,
che possono trattarsi congiuntamente, per
pre5upporre la soluzione di questioni giuridiche conneSse,
presentano profili di inammissibilità e si palesano, comunque,
infondati.
Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle sezioni
unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati
dall’art.12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n.8053),
la disposizione di cui all’art.360 comma primo n.5 c.p.c. va
letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del
sindacato di legittimità sulla motivazione.
Scompare, dunque, nella condivisibile opinione espressa dalla
Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al
parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza
(sotto il
profilo
dell’assoluta omissione o della mera
apparenza) e sulla
coerenza
(sotto il profilo della
irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)
della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che
determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di
violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente
e direttamente dal testo della sentenza impugnata.
Il controllo previsto dal nuovo n.5) dell’art.360 cod. proc.
civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
(rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali
(rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito
oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire
che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare ~
nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366,
primo comma , n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n.
4

, valutazione del servizio prestato in regime convenzionale
degli specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalità sanitarie. Argomentano quindi, che una
corretta esegesi del d.p.c.m. 8/3/01, condotta secondo i
canoni enunciati dalle richiamate disposizioni, avrebbe dovuto
condurre ad una interpretazione estensiva della norma, nel
senso che laddove ai fini dell’inquadramento degli aventi
diritto nei ruoli della dirigenza sanitaria del S.S.N. si fa
riferimento alla attività prestata dai “medici ed altre
professioni sanitarie”, deve intendersi anche l’attività
prestata dai medici di medicina generale e della pediatria di
libera scelta.

4.1 Ciò premesso, non può sottacersi che il tenore del presente
ricorso non appare rispettoso del dettami sanciti dal novellato
art.360 n.5 nella esegesi resa dalle sezioni unite di questa
court,
a
Corte, essendosi i ricorrenti limitati tout
prospettare come corretta, una esegesi delle disposizioni
invocate, diversa rispetto a quella prospettata dalla Corte
distrettuale.
4.2 Peraltro,
il tessuto motivazionale che sorregge la
pronuncia impugnata, risulta articolato e coerente nelle sue
singole componenti. Si è infatti rimarcato che l’articolo unico
del D.P.C.M. 8.3.2001 ha dettato i criteri per la valutazione,
ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria,
del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, dai
medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e
della medicina dei servizi. Si è altresì precisato che la
previsione normativa non prevedeva alcun richiamo ai medici di
medicina generale e della pediatria di base; che la
disposizione avesse inteso garantire continuità nello
svolgimento delle medesime prestazioni professionali, evitando
che i medici potessero risentire di un peggioramento del
proprio trattamento economico nel caso in cui avessero
continuato a svolgere la medesima attività in forma di impiego
e non di rapporto convenzionale, fissando per tal motivo, il
principio di intangibilità del maturato economico; che nel caso
specifico detto principio era da reputarsi inapplicabile,
giacche “la prestazione professionale svolta non era più la
medesima”.
1.3 La statuizione appare sorretta . da motivazione congrua e
priva di profili di assoluta omissione o mera apparenza che
avrebbero giustificato una istanza di emendamento secondo i
canoni sanciti dall’art.360 coma primo n.5 c.p.c., oltre che
dicta
conforme a diritto, in quanto coerente con i
giurisprudenziali di questa Corte che, sia pur in relazione a
diverse problematiche, ha accreditato il principio per cui
l’art. l, lett. b), del d.p.c.m. 8 marzo 2001, nel prevedere il
riconoscimento di “una anzianità di servizio e di esperienza
professionale” nell’ambito dell’attività prestata nel Servizio
5

4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato
dato,
testuale (emergente dalla sentenza) o
omesso, il
extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne
quando
risulti l’esistenza, il
come
e il
(nel quadro
processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le
parti, la decisività del fatto stesso.

4.4 E’ bene rammentare che il D.P.C.M. 8 marzo 2001 invocato
dai ricorrenti è norma secondaria, essendo stato emanato per
dettare i criteri per la valutazione, ai tini
dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del
ervizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, dai medici
ella guardia medica, dell’emergenza territoriale e della
edicina dei servizi; esso infatti richiama nel preambolo le
fonti primarie di autorizzazione e, in particolare, il D.Lgs.
n.502 del 1992, art. 8, comma 2 bis, che dispone che, con atto
di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi della L. n. 59
del 1997, art. 8, sono individuati i criteri per la valutazione
del servizio prestato in regime convenzionale dal suddetto
personale sanitario, al fine dell’attribuzione del trattamento
giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi
della L. n. 449 del 1997, art. 34; si tratta dunque di una
che riguarda solo i
normativa avente carattere eccezionale,
soletti tassativamente indicati dal decreto (cfr, Cass.; n.
a 9
205 l
8).
Giova dunque richiamare il contenuto dell’articolo unico del
ridetto D.P.C.M. 8 marzo 2001: “1. Ai fini del riconoscimento
dell’ anzianità di servizio prestato in regime convenzionale
dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre
professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica,
dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi,
inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale si dispone che: a) agli specialisti
ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie,
ai medici dell’emergenza territoriale e della medicina dei
servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o
provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici
della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano
già provveduto ad instaurare il rapporto .d’impiego, è
riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione
individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a
valere dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente
maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
b) agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità
di servizio e di esperienza professionale nell’ambito
dell’attività svolta nel Servizio sanitario nazionale così
calcolata:
6

costituisce disposizione di stretta
sanitario nazionale,
esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non
interpretabile in via estensiva (vedi Cass. 25/03/2015 n.
6014).

1) il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con
svolto,
rapportandolo
all’orario
settimanale
riferimento
percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio

il servizio
sanitario nazionale (30 ore settimanali); 2)
prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell’ambito
dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro
compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in
😉 convenzione ai fini della determinazione dell’impegno orario
A( settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell’
anzianità;
c) i certificati di servizio rilasciati dall’organo competente

di
attività
dell’orario
l’indicazione
contenere
devono
settimanale complessivamente svolta per le attività di cui si
tratta;
d) l’anzianità di servizio, come individuata nel presente
articolo, è utilizzabile anche ai fini dell’accesso
all’incarico di direzione di struttura complessa del Servizio
sanitario nazionale. (omissis)”.
4.5 La disposizione reca i criteri per la valutazione del
servizio prestato in regime convenzionale da varie categorie
mediche, indicando il parametro per consentire che l’anzianità
di natura convenzionale venga oggettivizzata in maniera da
divenire “anzianità di servizio e di esperienza professionale
nell’ambito dell’attività svolta nel Servizio sanitario
nazionale” tenendo conto del servizio convenzionale pregresso,
giuridicamente omogeneo a quella del personale già in servizio
nei ruoli del Servizio sanitario, che costituisca la base per
la gestione del rapporto di lavoro (vedi in motivazione, Cass.
5.11.15 n.22614).
4.6 Nello specifico la Corte distrettuale, ha rimarcato che la
disposizione aveva inteso garantire la continuità nello
svolgimento delle medesime prestazioni professionali, fissando
il principio dell’intangibilità del maturato economico, nella
specie inapplicabile in ragione della diversità delle
prestazioni professionali svolte nei diversi periodi
considerati. Detta ultima circostanza non risulta oggetto di
specifica censura da parte ricorrente e deve ritenersi
incontroversa fra le parti sicché, anche sotto tale profilo, la
sentenza non risulta inficiata dalle doglianze formulate.
In definitiva, il ricorso è respinto.
Il governo delle spese segue il regime della soccombenza nella
misura in dispositivo liquidata.
7

P .Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per
esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015.

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