Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6899 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28234-2017 proposto da:

M.A., L.M.G., L.S.,

LI.SE., nella qualità di eredi di

L.A., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO COSIO;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

e contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

EMILIANI 27, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CINTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRINGALI;

– controricorrente –

e contro

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 130,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 553/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/05/2017 R.G.N. 1309/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2022 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Catania con la quale era stata rigettata la domanda di L.A., volta, in via principale, al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo e C.M. nonché all’accertamento della responsabilità solidale della “Q8 Petroleum S.p.A.” della L. n. 1369 del 1960, ex art. 3 oppure ex art. 1676 c.c. e, in via alternativa, al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la “Q8 Petroleum S.p.A.”, con conseguente richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di L. 732.493.840, comprensiva della voce a titolo di lavoro straordinario (per un importo pari a L. 202.976.891), e successiva pretesa (azionata con autonomo giudizio, poi riunito, intentato anche nei confronti dell’INPS) al versamento di poste monetarie aventi titolo nell’omissione contributiva;

per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso M.A., L.M.G., Li.Se. e L.S., in qualità di eredi di L.A., affidato a quattro motivi;

C.M. e la “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” hanno resistito con controricorso;

l’INPS si è costituito in giudizio rimettendosi alle decisioni di questa Corte;

i ricorrenti e la “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” hanno depositato memoria;

il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo i ricorrenti – denunciando violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – si dolgono che il giudice di appello abbia ritenuto non assolto l’onere di specificità dei motivi (sul rilievo che il L. non avesse dedotto alcunché in ordine al rigetto in primo grado delle domande che trovavano fondamento nel rapporto di lavoro con la ditta C.), in quanto la sentenza del Tribunale era stata censurata per il mancato esame della prova documentale (i dischetti orari cronotachigrafi), che non trovava smentita, come scritto nelle note difensive del 19 aprile 2017, dall’affermazione, contenuta nell’atto difensivo della C., che i “documenti non provenivano dal datore di lavoro”;

con il secondo motivo – denunciando violazione degli artt. 2108,2697,2712 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – lamentano che il giudice di appello non abbia preso in esame la prova documentale sullo straordinario, ossia i dischi cronotaghigrafi, il disconoscimento della cui copia non sarebbe idoneo ad inficiarne la portata probatoria, solo degradata a presunzione semplice integrabile con ulteriore presunzione ricavabile dalla mancata produzione in giudizio del documento originale ad opera del datore;

con il terzo motivo – denunciando violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si dolgono che la Corte territoriale non abbia ravvisato una interposizione di manodopera vietata e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato diretto tra il L. e la “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.”, malgrado dagli atti di causa fosse emerso che quest’ultima avesse comunicato di aver inflitto al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per più giorni;

con il quarto motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – i ricorrenti lamentano che la predetta Corte non abbia “speso una parola” sulla domanda tendente all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il L. e la società, essendo di tutta evidenza la decisività della questione, posto che dal predetto accertamento deriverebbe il diritto dei medesimi alla percezione di quanto dovuto al dante causa a titolo di lavoro straordinario.

Ritenuto che:

il primo motivo va disatteso (con conseguente assorbimento del secondo), perché non risulta dal ricorso per cassazione esser stata mossa alcuna specifica censura, in appello, avverso la sentenza di primo grado in ordine alle ragioni del rigetto della pretesa volta al riconoscimento dello straordinario, evincendosi, dal ricorso in questione, che l’appellante ebbe esclusivamente ad evidenziare, nel corpo dell’atto (nella parte relativa all’esposizione dei fatti), che “Un disco magnetico segnava l’orario di partenza e quello di rientro, nonché la durata delle soste”, nonché a formulare rilievi, peraltro solo nelle note difensive, circa la difesa della controparte (fondata sull’affermazione che i documenti non provenissero dal datore di lavoro), ma senza operare (e cfr., al riguardo, Cass. 28/10/2020, n. 23781) una critica adeguata e specifica, in punto di valutazione dell’apparato probatorio, della decisione impugnata, tale da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (incentrate, nel caso, sulla inidoneità della effettuata prova testimoniale a supportare il dedotto svolgimento di lavoro straordinario);

il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili, già sol perché non vi è evidenziazione, a fronte dell’operato accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il L. e la C., della persistente utilità dei ricorrenti a coltivare la domanda proposta dal dante causa “in via alternativa” nei confronti della “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.”, essendo il preteso riconoscimento dell’interposizione incompatibile con la rivendicata (ed accertata) sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la C.;

non e’, pertanto, neppure configurabile – contrariamente a quanto affermato in ricorso – la “decisività” della questione, essendo stata la posta monetaria a titolo di lavoro straordinario in radice negata in giudizio, con un accertamento insuscettibile di esser rinnovato;

non vi è luogo per una pronunzia sulle spese tra i ricorrenti e l’INPS, il cui atto, privo di effettive deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, non integra – tenuto anche conto della posizione processuale dell’Istituto, non contrapposta a quella dei predetti ricorrenti – i requisiti minimi del controricorso;

le spese nei confronti di C.M. e della “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” sono liquidate come in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, nei confronti di C.M. e della “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.”, delle spese del giudizio, liquidate, a favore di ciascuno, in Euro 2.700,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Nulla sulle spese tra i ricorrenti e l’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA