Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6898 del 24/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6898 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 894-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
TRIULZI PIETRO GIACOMO;
– intimato avverso la sentenza n. 146/24/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 26.10.2010, depositata il 09/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 24/03/2014

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Pietro Giacomo Triulzi per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la
sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IRPEF 2001; con tale avviso
l’Ufficio aveva rideterminato i redditi da partecipazione del contribuente (con conseguente

dei maggiori redditi accertati nei confronti della società La Terrazza snc di Triulzi Pietro
Giacomo Zaglio e Sist Cristiano, della quale il contribuente era socio al 50%, con altro
avviso di accertamento, separatamente impugnato dalla società.
La decisione della sentenza gravata si fonda sul rilievo che l’avviso di accertamento emesso
nei confronti della società era stato annullato, in separato giudizio, dalla stessa Commissione
Tributaria Regionale.
Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 n. 4 cpc, la difesa erariale censura la
violazione e falsa applicazione degli articoli 101 cpc e 14 e 59 D.Lgs. 546/92 in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa omettendo dichiarare la nullità del giudizio
e rimettere le parti in primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della
società La Terrazza snc di Triulzi Pietro Giacomo Zaglio e Sist Cristiano e degli altri soci della
stessa.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
Il ricorso appare fondato.
Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza n.
14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano
automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) – la rettifica della dichiarazione
dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi
dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino
questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario
originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio
in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari.
Nella specie il giudizio di merito definito con la sentenza d’appello impugnata dalla difesa
erariale si è svolto nel contraddittorio del solo socio Pietro Giacomo Triulzi e non della società
La Terrazza snc di Triulzi Pietro Giacomo Zaglio e Sist Cristiano, né degli altri soci della
stessa.

Ric. 2011 n. 26228 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

riliquidazione dell’IRPEF), imputandogli per trasparenza ex art. 5 TUIR la quota a lui riferibile

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con

l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata, la declaratoria di nullità
dell’intero giudizio e la rimessione della causa in primo grado..»

che la parte intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla parte ricorrente;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le
argomentazioni esposte nella relazione;
che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, deve
dichiararsi la nullità dell’intero giudizio, cassarsi la sentenza gravata e rinviare
la causa in primo grado ad altra sezione della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano;
che sussistono le ragioni per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e
rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di
Milano; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014.

che non sono state depositate memorie difensive.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA