Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6898 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017), n. 6898
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12254-2015 proposto da:
LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del
Direttore pro tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6527/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio
depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella
rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;
udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla
oppone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza n. 6527/06/2014, depositata il 03.11.2014 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società Logista Italia SPA avverso l’ingiunzione di pagamento n. 10369/2009, in forza del quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) le aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 154.069,59, corrispondente all’accisa gravante sui tabacchi lavorati, per svincolo irregolare dal regime sospensivo di merce oggetto di furti perpetrati in alcuni depositi fiscali di cui la ricorrente era titolare.
2. Il giudice di appello riteneva legittimamente emesso l’atto impugnato ed escludeva che lo svincolo irregolare dei tabacchi lavorati conservati presso i depositi fiscali della ricorrente dovuto ad eventi delittuosi, quali furti e rapine, potesse consentire la concessione dell'”abbuono” dell’accisa, previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 5 non essendovi prova che la merce non era stata immessa nel circuito commerciale.
3. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed ha chiesto alla Corte, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno replicato con unico controricorso.
Nelle more dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso notificata alle controparti, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che va riqualificato, tenendo conto della sua natura sostanziale, come atto di intervento volontario, atteso che dagli atti non risulta che il Ministero rivestisse la qualità di parte nelle pregresse fasi del giudizio.
1.2. Invero, alla inammissibilità dell’intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e riferendosi l’art.105 del codice di rito esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado) consegue la inammissibilità del controricorso proposto da un soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso deve, per l’appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo (Cass. SSUU n.8882/2005, Cass. nn.12448/2004, 7930/2005, 10813/2011).
2.1. Primo motivo – La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto motivato l’atto impugnato in quanto conteneva tutte le necessarie indicazioni sulla portata e sulle ragioni della pretesa. Secondo la ricorrente l’obbligo di motivazione, introdotto a tutela dei contribuenti, richiedeva che la tutela si rivelasse effettiva, mentre l’atto impugnato era carente sul piano motivazionale.
2.2. Secondo motivo – La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR l’atto impugnato non poteva ritenersi legittimo perchè emesso in modo non conforme ad una procedura che rispetti le garanzie costituzionali riconosciute al contribuente, in violazione del “principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi”, corollario del più generale principio di legalità. Ricorda quindi di avere eccepito, sia in primo che in secondo grado tale illegittimità.
2.3. Terzo motivo – La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sostenendo che erroneamente la CTR ha ritenuto che non poteva trovare applicazione nel caso in esame la disciplina degli “abbuoni” d’imposta dettata dall’art. 5 cit., al ricorrere di una “forza maggiore”, quali sono inevitabilmente – nella sua prospettazione – i casi di “rapina” e di furto”, e cioè i fatti criminosi evocati dagli atti presupposti all’atto impugnato.
In particolare la ricorrente contesta che la CTR abbia escluso l’applicazione delle esimenti ordinarie (della forza maggiore e del caso fortuito) – in occasione della cui ricorrenza è concesso il diritto all’abbuono dell’ accisa gravante sui tabacchi lavorati -, invocando una “espressa eccezione normativa” contenuta nel secondo periodo del comma 1 della norma in esame.
3.1. La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso; a ciò consegue l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
3.2. La parte che ha dato causa al processo va condannata alle spese, liquidate come in dispositivo. La inammissibile costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali circa il rapporto fra la ricorrente ed il Ministero medesimo.
PQM
La Corte di cassazione:
– dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal Ministero delle Finanze, dichiara l’estinzione del processo;
– condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che liquida nel compenso di Euro 9.505,00, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali circa il rapporto processuale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017