Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6897 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 25/03/2011), n.6897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9050/2004 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

F & F SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 234/2002 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/10/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. FERRARA ETTORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per IVA,

rimessione al primo giudice per ILOR.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c. del Nucleo di Polizia Tributaria di Benevento, che rilevava una serie di irregolarità nella contabilità della Soc. F & F s.n.c. l’Ufficio IVA competente notificava alla suddetta società un avviso di rettifica per l’anno 1993, recuperando a tassazione l’IVA di L. 9.934.000 indebitamente detratta per il pagamento del canone relativo al contratto di locazione finanziaria n. 25620 che si assumeva relativo a fornitura simulatamente ricevuta dalla s.r.l. INFOA, mentre l’Ufficio delle II.DD. notificava quattro distinti avvisi di accertamento, rispettivamente per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 recuperando a tassazione costi non deducibili e ricavi non dichiarati per notevoli importi.

Gli atti impositivi, impugnati dalla contribuente con distinti ricorsi, venivano tutti annullati dalla C.T.P. di Benevento, integralmente quello relativo all’Iva, e parzialmente quelli relativi alle imposte sui redditi, con decisioni successivamente confermate, su appello degli Uffici, e previa riunione dei procedimenti, dalla C.T.R. della Campania con sentenza n. 234 depositata il 18.10.2002 e non notificata.

Per la cassazione della sentenza di appello proponevano ricorso notificato il 5/8.4.2004 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico complesso motivo.

Nessuna attività difensiva svolgeva in questa fase la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso è da ritenersi ammissibile, benchè apparentemente proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., stante la sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, applicabile alla fattispecie (v. Cass. SS.UU. sent. 17.2.2010, n. 3676).

Deve inoltre procedersi alla separazione del giudizio relativo all’Ilor da quello relativo all’Iva (con la conseguente formazione di due autonomi fascicoli processuali, destinati ad avere diversa sorte), emergendo dagli atti la nullità del primo e la possibilità invece di definizione, in questa fase, del secondo.

Ed invero è giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’è motivo qui per discostarsi, che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. n. 14815/08).

Alla luce della giurisprudenza richiamata il giudizio, per la parte relativa alla impugnazione degli avvisi di accertamento ILOR, deve pertanto ritenersi affetto da nullità assoluta, con conseguente necessità, previa cassazione della sentenza impugnata, di rimessione della controversia avente ad oggetto la suddetta imposta al giudice di prima istanza per i provvedimenti indispensabili ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Diversamente è da ritenersi per quanto relativo al giudizio avente ad oggetto l’avviso di rettifica dell’Iva per l’anno 1993, in ordine al quale è da escludere la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci (in tal senso v. Cass. Od. 19.5.2010, n. 12236), onde la possibilità di definizione nell’attuale fase con l’esame nel merito del ricorso dell’A.F..

Con l’unico motivo articolato deducono i ricorrenti il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., ed omesso o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.

Il ricorso così formulato è da ritenersi fondato sotto il profilo del vizio di motivazione.

Con la sentenza in esame, infatti, il giudice del gravame per quanto relativo all’avviso di rettifica Iva si è limitato a supportare la decisione sfavorevole all’A.F. con un tanto generico quanto irrilevante riferimento agli esiti della verifica dell’Ufficio Iva di Benevento che “non aveva riscontrato alcuna irregolarità nella tenuta delle scritture contabili”, nonchè ribadendo “la certezza degli elementi costitutivi” del contratto di leasing contestato dall’Ufficio. E ciò senza minimamente farsi carico di valutare le circostanze dedotte nell’atto impositivo prima, e in giudizio successivamente, a dimostrazione della simulazione della fornitura di attrezzature elettroniche da parte della s.r.l. Infoa, alla quale il leasing finanziario si riferiva.

Tali circostanze, invero, se adeguatamente documentate e ritenute idonee a dimostrare la dedotta simulazione, risulterebbero rilevanti ai fini della obbligazione tributaria dedotta in giudizio, indipendentemente dalle risultanze delle scritture contabili della società, così da non poter essere trascurate dal giudicante senza risolversi in mancato esame di un punto decisivo della controversia, e pertanto nel vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

In accoglimento del ricorso relativo all’avviso di rettifica Iva la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata anche per il capo relativo al rapporto tributario avente ad oggetto la suddetta imposta, con rimessione della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

P.Q.M.

La Corte, previa separazione dei giudizi relativi a Iva e Ilor, accoglie il ricorso relativo all’Iva per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di cui innanzi e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Campania. Cassa la sentenza impugnata nella parte relativa all’Ilor, dichiara la nullità dell’intero procedimento relativo alla detta imposta e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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