Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6897 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6897 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 864-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
DI MICCO COSTRUZIONI di DI MICCO PASQUA & C. SNC;

intimata

avverso la sentenza n. 106/9/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 12.5.2011, depositata 11 07/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 24/03/2014

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:

«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Di Micco Costruzioni di Di Micco Pasqua

Puglia, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto una domanda di rimborso IRAP
disattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio.
La contribuente non si è costituita in questa sede.
Con l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano promiscuamente i vizi di
violazione/falsa applicazione di legge (articolo 2944 cc) e di insufficiente o contraddittoria
motivazione su un fatto controverso, l’Agenzia delle entrate censura la statuizione della
sentenza gravata secondo cui il corso della prescrizione sarebbe stato validamente interrotto
dalla missiva del 29.11.05 con la quale l’Ufficio aveva “espressamente richiesto alla
contribuente la presentazione di documentazione, ai fini del perfezionamento della pratica di
rimborso” (pagina 2, penultimo rigo, della sentenza gravata). Secondo la ricorrente, il tenore
letterale della nota 29.11.05, sulla quale si fonda la decisione della Commissione Tributaria
Regionale, non consentirebbe di qualificare la stessa come atto interruttivo della prescrizione.
Il motivo appare fondato.
La missiva del 29.11.05, debitamente trascritta nel ricorso per cassazione in osservanza del
principio di autosufficienza, recita: “oggetto: istanza di rimborso anno d’imposta 1996 – tipo di
imposta ILOR. Quest’Ufficio dovendo procedere all’esame del rimborso in oggetto, La invita a
volersi presentare per informazioni che la riguardano”.
A fronte di tale testo (che nella sintesi che ne effettua la Commissione Tributaria Regionale
vede trasformarsi l’invito a “volersi presentare per informazioni che La riguardano” in un
invito alla “presentazione di documentazione” e l’espressione “dovendo procedere all’esame del
rimborso in oggetto” nell’espressione “ai fini del perfezionamento della pratica di rimborso”) la
sentenza gravata afferma apoditticamente che l’Amministrazione finanziaria avrebbe

“in

sostanza riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte secondo una
quantificazione operata in sede di presentazione dei redditi anno 1995”. Nella sentenza però
non si spiega per quali ragioni il giudice di merito ha ritenuto di ravvisare un riconoscimento
del diritto della contribuente al rimborso in una missiva in cui l’Ufficio si limita a convocare il
contribuente per informazioni finalizzate “all’esame del rimborso”; esame solo a seguito del
quale l’Ufficio avrebbe potuto riconoscere o negare il diritto della contribuente al rimborso.
Si propone quindi l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio
al giudice territoriale perché questo motivi sulla idoneità della missiva del 29.11.05 ad
interrompere la prescrizione alla luce del tenore letterale della missiva stessa.»;

Ric. 2012 n. 00864 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

e C. snc per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della

che la società intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con

spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che regolerà
anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 5 gennaio 2014.

rinvio ad altra sezione Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le

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