Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6897 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

21/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTTNA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.08.2005, F.P. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con Decreto del 15.05-21.11.2006, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, della somma di Euro 1.000,00 con interessi legali dalla data del provvedimento, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 230,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, e distratte in favore del difensore antistatario. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il F. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo civile in tema di adeguamento della già percepita indennità di mobilità (per circa Euro 1.000,00), da lui introdotto con ricorso, depositato il 12.06.2001, dinanzi al giudice del lavoro di Nola, e deciso con sentenza sfavorevole del 7.03.2002, avverso la quale, nel giugno del 2002, aveva proposto appello, ancora pendente;

– che la durata ragionevole di detto processo d’indole previdenziale ed alquanto semplice, poteva essere fissata in anni 2 e mesi 6 per il primo grado ed in anni 2 per il secondo grado;

– che, quindi, solo il grado d’appello era affetto da irragionevole ritardo di definizione;

– che per il periodo di ritardo maturato in appello e quantificabile in anni 1 e mesi 2, il chiesto indennizzo, da limitare al danno morale, doveva essere equitativamente liquidato all’attualità nella misura di Euro 1.000,00, data la modestia della posta in gioco.

Avverso questo decreto il F. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 5.12.2007.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso notificato il 12.01.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il F. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 9) ai criteri di determinazione del periodo di ragionevole durata, da determinarsi a suo parere, trattandosi di causa previdenziale, in anni 2 per il primo grado ed in 1 anno e 2 per il grado d’appello, ed ai criteri di liquidazione della riparazione per il sofferto danno morale, che assume essergli dovuta nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei 44 mesi di protrazione del processo nel grado d’appello, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 10 a 14) all’insufficienza delle liquidate spese processuali, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.

Il ricorso va accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono.

Infondate risultano le censure afferenti la determinazione della ragionevole durata del processo presupposto e l’insufficienza dell’indennizzo liquidato per il subito danno non patrimoniale. Nel caso in disamina, infatti, la Corte di merito:

– ha motivatamente fissato la durata ragionevole dei due gradi del processo presupposto rispettivamente in anni 2 e mesi sei per il primo ed in anni 2 per il secondo, in aderenza anche allo standard CEDU di normale durata di un processo civile, conclusione che di contro il ricorrente avversa prospettando una durata inferiore sulla base di profili astratti e non pertinenti al decisum (in tema, cfr.

cass. 200521390; 200501094) – ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo e segnatamente del relativo grado d’appello, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714;

200723844;

– per il sofferto danno morale ha legittimamente liquidato in via equitativa l’indennizzo di complessivi Euro 1.000,00, senza maggiorazioni, posto che in relazione al periodo di incongruo ritardo, pari ad anni 1 e mesi 2, tale determinazione si rivela in linea con i parametri di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00, oltre che congruamente argomentata con riferimento alle peculiarità del caso (tra le numerose altre, cfr. cass. 200704845), che precludevano pure l’incrementabilità con bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibile (in tema cfr cass. 20086808;

200917684).

Fondato è, invece, il motivo inerente alle spese processuali del giudizio di merito.

Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.

Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben può procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attività necessariamente compiute, non avendo il ricorrente specificato le modalità anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del F., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 860,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando il Ministero della Giustizia al relativo pagamento in favore del ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3, le spese del giudizio di legittimità e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 200,00 (di cui Euro 167,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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