Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6897 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33490/18 proposto da:

-) A.A., elettivamente domiciliato Cattaneo n. 42, presso

l’avvocato Maria Daniela Sacchi, che lo difende in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 30.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3.12.2019 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A.A., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse per sfuggire alla minaccia di una associazione criminale ((OMISSIS)), i cui membri gli avevano intimato di prendere il posto del defunto padre nella loro setta, sotto minaccia di morte;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 30.10.2018;

il Tribunale ritenne che:

(a) il ricorrente non era credibile, perchè aveva fornito una versione contraddittoria e inattendibile;

(b) il diritto all’asilo non spettava, perchè il ricorrente non era fuggito dal suo Paese per sfuggire alla tortura o ad una condanna a morte;

(c) il diritto alla protezione sussidiaria non spettava, poichè nella regione di provenienza del ricorrente non era in atto una violenza indiscriminata derivante da conflitti armati;

(d) non sussistevano nemmeno i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 5), perchè il ricorrente non aveva neppure allegato alcuna circostanza idonea a palesarne la vulnerabilità; tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.A. con ricorso fondato su cinque motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

sostiene che tale norma sarebbe stata violata dal tribunale per non avere quest’ultimo considerato che il richiedente asilo aveva formulato tempestivamente, non appena giunto in Italia, la domanda di protezione; aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla; aveva reso un racconto particolareggiato della vicenda che lo costrinse a lasciare la Nigeria; deduce in sostanza il ricorrente (pagina 5-6) del ricorso che, ricorrendo tali circostanze, il tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrata la persecuzione a carico del richiedente asilo;

il motivo è inammissibile;

il tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente asilo non fosse credibile, e lo stabilire se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte;

nè a tale principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale;

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, infatti, non impone affatto al Giudicante – al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente l’obbligo di credere al richiedente asilo, quando questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda e non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa;

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate, ed in particolare di stabilire “se le dichiarazioni del richiedente (siano) coerenti e plausibili” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. lett. (c));

daciò discendono tre conseguenze:

-) la prima è che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà mai dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto;

-) la seconda è che il giudizio sulla credibilità del richiedente asilo non è affatto a rime obbligate, e non sussiste alcun “diritto ad essere creduti” sol perchè si sia presentata una domanda di asilo il prima possibile o si sia fornito un racconto circostanziato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 – 01);

-) la terza è che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. (c), lascia libero il giudice di merito di credere o non credere al richiedente asilo, secondo il suo prudente apprezzamento, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede, se congruamente motivato (Sez. 1, Ordinanza n. 21283 del 9.8.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 21128 del 7.8.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01);

col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. b);

nella illustrazione del motivo si articola un sillogismo così sintetizzabile:

-) l’odierno ricorrente ha lasciato il suo paese per motivi di persecuzione religiosa;

-) la stampa specializzata ha da tempo documentato che nella Nigeria del Nord esiste una persecuzione nei confronti dei cristiani;

-) ergo, l’odierno ricorrente deve ritenersi perseguitato per motivi religiosi ed ha diritto alla protezione internazionale; il motivo è manifestamente infondato, in quanto il sillogismo su cui poggia muove da una premessa indimostrata e comunque non creduta dal tribunale, ovvero che il richiedente asilo nel caso di specie abbia subito una persecuzione per motivi religiosi;

col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto non sussistere, nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente (Edo State) una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

il motivo è inammissibile;

il tribunale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pagine 9 e 10 del decreto impugnato) ha accertato in fatto che nella regione di Edo State non sia in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente;

col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; nella illustrazione del motivo si sostiene che il tribunale sarebbe venuto meno al dovere cosiddetto “di cooperazione istruttoria”, compiendo “una valutazione soltanto sommaria e superficiale della situazione attuale della Nigeria”;

il motivo è inammissibile;

come già rilevato nella confutazione del terzo motivo di ricorso, il tribunale ha ampiamente dato conto delle fonti internazionali cui ha fatto riferimento per trarne la conclusione della insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione dell’Edo State; le fonti citate dal tribunale sono attendibili ed aggiornate, la censura si rivolge in una inammissibile contestazione del fatto;

col quinto motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria; sostiene che il tribunale avrebbe rigettato la suddetta domanda senza tenere conto del buon livello di integrazione nel contesto italiano raggiunto dal richiedente asilo, e dello svolgimento da parte sua di attività lavorativa;

il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi;

il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il ricorrente non avesse “neppure allegato” circostanze fattuali tali da comportare un giudizio di sua “vulnerabilità”, ai fini della concessione della protezione umanitaria;

il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari venne dunque fondato dal tribunale su un deficit assertivo da parte del ricorrente: giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa non è stata investita dal ricorso per cassazione;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta; incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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