Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6896 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 25/03/2011), n.6896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FLLI SIGILLITO V & C SAS, in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMUCCI OLGA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TRAFICANTE DONATO, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 28/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Melfi la società F.lli Sigillito V & C sas. impugnava l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione della deduzione operata per l’Ilor ed accessori per l’anno d’imposta 1984, relativamente a costi, ammortamenti ed attività di lavoro svolto dai soci, assumendo che l’atto impositivo fosse carente di motivazione, e che comunque difettavano i presupposti per il recupero a tassazione.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio delle imposte eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che si trattava di atto adeguatamente motivato; alcune deduzioni non dovevano essere riconosciute; l’ammortamento andava operato con aliquote più ridotte; il lavoro svolto dai soci non era attività prevalente;

perciò chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudice adito lo accoglieva.

Avverso tale decisione l’ufficio proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado di Potenza, la quale rigettava il gravame.

L’amministrazione ricorreva alla Commissione centrale, la quale accoglieva l’impugnazione con rinvio a quella regionale per la determinazione dell’esatto imponibile. Questa rigettava il ricorso introduttivo, osservando che l’avviso di accertamento era ben motivato, basandosi sulla documentazione fornita dalla contribuente e sul questionario compilato. La deduzione riguardava somme erogate per attività non prevalente dei soci, senza che la contribuente peraltro avesse provato il suo assunto.

Contro questa pronuncia la società Sigillito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’economia, che si è costituito senza essere stato evocato in giudizio, e l’agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto la Corte rileva che il Ministero si è costituito con controricorso senza essere stato parte nel giudizio di appello, e benchè non sia stato evocato nel presente col ricorso in cassazione, sicchè il suo controricorso è inammissibile. Inoltre va osservato che la sentenza della CTR della Basilicata veniva pronunciata a seguito di rinvio dalla Commissione tributaria centrale, la quale aveva riunito tutti i ricorsi relativi alla società F.lli Sigillito e i soci G., R. e S.V., senza che costoro fossero stati evocati nel giudizio di appello, nonostante che si trattasse perciò di litisconsorzio processuale, oltre che necessario, trattandosi di società di persone. Infatti, come è noto, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, nonchè dei soci delle stesse, e la conseguente imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la medesima che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Pertanto tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Infatti siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 14815 del 04/06/2008, n. 1052 del 2007).

Ne consegue che non avendo la C.T.R. provveduto ad integrare il contraddittorio, in sede di rinvio, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. di Potenza, assorbite le ulteriori censure.

Infine va dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero perchè non più legittimato a seguito della costituzione della Agenzie delle entrate.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE Pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla C.T.R. della Basilicata, diversa sezione, per l’integrazione del contraddittorio, assorbite le ulteriori censure;

dichiara inammissibile il controricorso del Ministero.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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