Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6896 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13179-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2732/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/05/2015 R.G.N. 6790/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.5.2015, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’INPS avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’aveva condannato a corrispondere a P.L. l’assegno ordinario d’invalidità;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che P.L. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. per avere la Corte di merito dichiarato l’improcedibilità dell’appello per omessa (prova della) sua notifica, sulla scorta del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 20604 del 2008, così contravvenendo al diverso principio espresso da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. n. 1483 del 2015 circa la possibilità di concedere, in casi del genere, un nuovo termine per la notifica;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (così espressamente Cass. n. 6159 del 2018, che, nel ribadire al riguardo il principio già espresso da Cass. S.U. n. 20604 del 2008, ha proprio per ciò escluso che contrari argomenti potessero desumersi dalle successive Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. n. 1483 del 2015);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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