Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6895 del 25/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 25/03/2011), n.6895
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
REAG REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA (già REAG SRL), in persona del
Presidente del CdA pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLA GIULIANA 44 presso lo studio dell’avvocato NUZZACI VITTORIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANSONE ARIANNA,
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LEGNANO, in persona del Direttore
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 155/2 005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 16/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato NUZZACI VITTORIO, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato GALLUZZO GIANNA, che si riporta al
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
QUANTO SEGUE:
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia Entrate Ufficio di Legnano avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto la domanda della Società Real Estate Advisory Group s.p.a., all’epoca Real Estate Advisory Group s.r.l., con la quale era stato riconosciuto che la stessa non sarebbe stata tenuta al pagamento dell’IRPEG e dell’ILOR relativi all’esercizio 1.4.1992 – 31.3.1993.
In particolare la Commissione Tributaria Regionale riteneva che la normativa all’epoca vigente (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), consentiva di chiedere il rimborso soltanto nel termine perentorio di mesi diciotto; termine che, nel caso in esame era ampiamente decorso, senza che la società ricorrente avanzasse alcuna richiesta.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di tre motivi.
Si sono costituiti nel presente procedimento l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo per i motivi uno e tre, l’inammissibilità degli stessi per omessa formulazione dei quesiti imposta dalla normativa all’epoca vigente. Per il motivo numero due, per il quale il motivo era stato formulato, la palese infondatezza dello stesso sulla base della normativa sopra citata. I motivi uno e tre sono palesemente inammissibili per omessa formulazione dei quesiti obbligatoria in relazione alla normativa all’epoca vigente.
Viceversa con il secondo motivo viene dedotta la erronea applicazione del D.P.R. 602 del 1973, art. 38, in quanto in contrasto con il disposto del D.L. n. 417 del 1991, ciò che comporterebbe un palese vizio di costituzionalità relativi alla capacità contributiva ed alla oggettiva correttezza della azione amministrativa.
Il motivo è infondato.
“In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno “jus superveniens” con applicabilità retroattiva. A tal riguardo, il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’intera fattispecie del tributo. Pertanto, il regime speciale di decadenza previsto dalla legge d’imposta si applica anche ai casi – come quello di specie – di mero errore materiale commesso in sede di dichiarazione, con la conseguenza che deve trovare applicazione il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, nel testo vigente “ratione temporis”, e perciò il termine di decadenza di diciotto mesi, decorrente dal pagamento. A tal riguardo, inoltre, qualora venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo in forza di un regime di esenzione soggettiva, la non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere dai versamenti delle dette rate di acconto.” (Cass. sentenza n. 5978 del 17/03/2006).
Nel caso di specie è di palmare evidenza che se la società avesse rispettato il suddetto disposto (all’epoca vigente avrebbe avuto tutto il tempo per potere definire la controversia.
D’ altra parte non è dato di comprendere in cosa consisterebbe la violazione della normativa costituzionale dal momento che se la società avesse rispettato il suddetto disposto normativo, avrebbe avuto tutto il tempo necessari per potere definire la vicenda in esame, traendone i relativi benefici.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1000, più SPAD (spese prenotate a debito).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011