Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6895 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6895 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 860-2012 proposto da:
SECONDA FASE SRL 066007461004, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato CECAMORE
FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ARCARESE LUIGI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA UFFICIO DI ROMA 6,
EQUITALIA GERIT SPA (ora EQUITALIA SUD SPA) AGENTE
DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA;
– intimate –

Data pubblicazione: 24/03/2014

ì

avverso la sentenza n. 418/38/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 17/11/2010, depositata
il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La società Seconda Fase srl ricorre contro l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud spa per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto il
ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento notificata il 9.9.08 a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 per la
riscossione di somme dovute a titolo di IRPEF ritenuta alla fonte, IRAP e addizionale regionale
2002.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella con
riferimento ai termini fissati dal comma 5 bis dell’articolo I del decreto legge 106/05, introdotto
dalla legge di conversione n. 156/05.
Il ricorso si articola su due mezzi, riferiti rispettivamente al vizio di violazione di legge (art. 1,
comma 5 bis, d.l. 106/05) ed al vizio di contraddittoria motivazione, con cui il ricorrente
lamenta sostanzialmente che il giudice territoriale, pur avendo correttamente individuato
nell’articolo 1, comma 5 bis, d.l. 106/05 la disciplina applicabile nella fattispecie, avrebbe fatto
malgoverno del disposto di tale articolo giudicando tempestiva la notifica della cartella
impugnata.
I motivi, da esaminare congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati.
Nella sentenza gravata (ultimi tre righi dell’intestazione, a pag. l, e settimo rigo dello
Svolgimento del processo, a pag. 2) si precisa che i tributi per la cui riscossione è stata emessa
la cartella impugnata si riferivano all’anno di imposta 2002. Le relative dichiarazioni fiscali
andavano dunque presentate nel 2003, cosicché appare un mero refuso quello contenuto nel
quarto rigo dello Svolgimento del processo, a pag. 2 della sentenza gravata, ove si parla di
Modello Unico 2001, essendo evidente che si trattava invece del Modello Unico 2003, relativo
ai redditi 2002.
Ciò posto, il termine di notifica della cartella è quello dettato dalla lettera b) del suddetto
comma 5 bis (“entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003”) vale dire

il 31.12.0f; la notifica della cartella è stata effettuata il 9.9.8, come accertato nella sentenza
gravata, e pertanto il giudice di merito ha violato la legge giudicandola tempestiva.

Ric. 2012 n. 00860 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

Si propone quindi l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’annullamento della cartella impugnata perché
notificata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo I, comma 5 bis, d.l. 106/05»

che le parti intimate non si sono costituite;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;

che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che, pertanto, in accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza gravata va
cassata, con condanna delle parti intimate alle spese del presente giudizio;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società
contribuente e il conseguente annullamento della cartella di pagamento
impugnata, con compensazione delle spese dei giudizi di merito, sussistendone
le ragioni;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.
Condanna le parti intimate a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in euro 600 più euro 100 a titolo di esborsi,

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

che non sono state depositate memorie difensive;

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