Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6895 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017),  n. 6895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6228-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PAISIELLO 33, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA NICASTRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO PETRECCA

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2011 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 04/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta al

ricorso e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato NICASTRO che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine infondatezza del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del 1

motivo di ricorso, rigetto dei restanti motivi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 15/14/2011, depositata il 04.02.2011 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane, confermava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva accolto il ricorso proposto dalla società Logista Italia SPA avverso tre avvisi di rettifica (nn. Prot. 34218/08, 34219/05 e 34220/05).

L’Agenzia delle Dogane, avendo ritenuto – come da nota prot. 3450 del 21.11.2000 della centrale Area Gestione Tributi dell’Agenzia delle dogane – la L. n. 825 del 1965, art. 3 in contrasto con gli artt. 201 e 218 del Codice Doganale Comunitario (CDC), lo aveva disapplicato ed aveva proceduto alla revisione delle bollette doganali, nell’esercizio delle facoltà concesse dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e dall’art. 78 del reg. CEE n. 2913/1992, emettendo gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica con i quali aveva chiesto alla Logista, in qualità di dichiarante, di corrispondere il dazio doganale, gli interessi maturati e maturandi.

Tale prospettazione era disattesa dal giudice di appello, il quale aveva escluso che la Logista potesse essere qualificata come dichiarante. In particolare afferma che la merce era stata presentata in dogana dal doganalista M.B., in rappresentanza diretta, per conto dell’esportatore Grand River Enterprises (GRE) attraverso la Cicchetti Group SRL (CG), come risultava dai documenti ufficiali della stessa Dogana e dalla fattura attiva emessa dal M. nei confronti della CG per il pagamento, mentre la Logista figurava solo come destinataria della merce.

Affermava quindi che la circostanza che la CG non comparisse nelle bollette doganali in questione, pur dovendosi applicare l’art. 201 CDC, secondo il quale obbligato doganale era il dichiarante, non giustificava la richiesta di pagamento ad un soggetto che non vi era tenuto, in quanto la Logista non aveva presentato alcuna dichiarazione.

3. La Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione articolato su due motivi nei confronti della Logista Italia SPA, che replica con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, concernente la qualifica di importatore della Logista Italia SPA (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente sostiene che aveva costituito questione controversa la qualità di importatore, è quindi di soggetto passivo dell’obbligazione, da parte della Logista, sulla quale la CTR si era espressa in modo contraddittorio.

Con l’atto di appello l’Agenzia aveva dedotto che obbligata doganale era la Logista, in qualità di soggetto rappresentato nella dichiarazione di importazione effettuata per il tramite del doganalista M.B.. Di contro la Logista aveva sostenuto di non essere nè l’importatore, nè il proprietario dei beni, ma solo il distributore e, di conseguenza, di non essere soggetto passivo del tributo, ma solo coobbligato in via solidale.

A fronte di tali prospettazioni, la CTR aveva affermato prima che il doganalista M. aveva agito in nome e per conto dell’esportatore GRE (pag. 9 della sent. 9), quindi aveva ritenuto la CG proprietaria della merce che il M. aveva presentato in dogana per suo conto, di guisa che – contraddittoriamente secondo la ricorrente-il giudice di appello aveva individuato due soggetti diversi per i quali il doganalista avrebbe presentato le stesse dichiarazioni di importazione (prima la GRE e poi la CG): ciò, peraltro, anche in contrasto – a dire della ricorrente – con quanto risultava dalle bollette doganali, nelle quali la Logista era indicata quale destinataria dei tabacchi.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè la contraddittorietà enucleata, concernente la posizione della GRE e della CG, quale proprietaria e dichiarante, è irrilevante rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla qualità di dichiarante rivestita dalla Logista. Invero la pur faticosa e, a tratti, contraddittoria motivazione su cui si fonda la decisione impugnata, su un punto tuttavia appare ferma e cioè sull’accertamento della non ricorrenza della qualità di dichiarante in capo alla Logista: tale conclusione, più volte riaffermata, costituisce un accertamento di fatto che non si connota di alcun elemento di contraddittorietà, di guisa che il motivo proposto non appare pertinente rispetto alla effettiva ratio decidendi.

2.1. Secondo motivo – Violazione degli artt. 4, punto 18, e 201, comma 3, Reg. CEE 2913/92, nonchè degli artt. 38 e 56 del TULD.

Secondo la ricorrente la CTR ha errato nel ritenere rilevante, al fine dell’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione doganale, la proprietà della merce, poichè le norme indicate facevano gravare l’obbligazione doganale sul dichiarante, prescindendo del tutto dalla proprietà della merce importata.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè sostanzialmente sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto, piuttosto che proporre una violazione di legge. Invero la CTR è pervenuta alle sue conclusioni attraverso uno sviluppo argomentativo in cui la proprietà della merce, ricondotta a CG, assume rilievo nella misura in cui è connessa alla rappresentanza diretta conferita da questa società al doganalista dichiarante in dogana: tale ultima circostanza costituisce accertamento in fatto che non è stato oggetto di specifica ed autonoma impugnazione e che rende priva di decisività la censura in esame.

3.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.

3.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida. nel compenso di Euro 8.800,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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