Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6894 del 25/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 25/03/2011), n.6894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MILANO ASSIC SPA, quale incorporante della LLOYD INTERNAZIONALE
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102
presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RUSSO PASQUALE, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 01/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA FRANCO per delega Avv.
RUSSO PASQUALE, che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato GALLUZZO GIANNA, che si riporta al
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto l’accoglimento.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
QUANTO SEGUE:
Oggetto della presente controversia è se in caso di rimborso di spese per importi di tasse non dovute sian o meno dovuti gli interessi anatocistici.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto che tali importi non fossero dovuti in quanto non troverebbe attuazione nel caso concreto il disposto dell’art. 1283 c.c..
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso innanzi a questa Corte dalla Milano Assicurazioni s.p.a. eccependo la palese violazione del disposto dell’art. 1283 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso eccependo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe fatto corretta applicazione della relativa normativa.
Il ricorso è fondato.
Come stabilito dalla recente giurisprudenza di questa Corte: “In tema di rimborso di crediti di imposta il contribuente può conseguire, previa verifica positiva dei presupposti configurati dall’art. 1283 c.c., e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito, senza che l’applicabilità dell’istituto dell’anatocismo trovi ostacolo del disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, nè, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nella particolari caratteristiche strutturale del processo tributario” (Cass. 30.12.2010 n. 26403).
Ne consegue la cassazione della sentenza ed il rinvio anche per le spese ad altra sezione della C.T.R. del Lazio, per il calcolo degli interessi dovuti.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011