Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6894 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 11/03/2021), n.6894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8754-2016 proposto da:

CASFIM SRL, M.C. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato M.C.;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.

CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO VILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma respingeva le impugnazioni delle Delib. condominiali assembleari del 2 luglio e del 23 ottobre 2007 proposte da M.C., dalla società Casfim e da C.L., nella loro qualità di condomini dello stabile sito in (OMISSIS).

2. Gli Attori proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

3. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. In particolare, la Corte d’Appello di Roma rilevava che l’assemblea del condominio di (OMISSIS) aveva approvato i bilanci preventivi 2007/2008 e il consuntivo 2006/2007 relativo alla gestione del riscaldamento, sulla base delle tabelle originarie allegate al regolamento condominiale, aventi natura contrattuale.

Secondo la parte appellante le tabelle da applicare dovevano essere, invece, quelle successivamente redatte dalla società costruttrice dello stabile in conformità al mandato irrevocabile ricevuto dai proprietari degli appartamenti in sede di stipula dei singoli atti di acquisto e sancito comunque dal regolamento condominiale.

Infatti, l’art. 23 del regolamento condominiale conferiva alla società costruttrice la facoltà di depositare atti modificativi delle tabelle millesimali che si fossero resi necessari per altre diverse esigenze che l’esperienza dei primi periodi di gestione condominiale avesse fatto emergere.

Negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari risultava che gli acquirenti avevano conferito alla parte venditrice mandato irrevocabile, non oltre la vendita dell’ultimo bene rimasto in capo alla costruttrice, di apportare modifiche alle tabelle millesimali ove necessario in conseguenza di errori ed omissioni ovvero utili per un miglior uso dell’intero complesso.

Come osservato dal Tribunale il presupposto concordato era la necessità di provvedere ad una migliore gestione delle cose comuni e di porre riparo ad errori ed omissioni, dunque non era automatica la possibilità di modificare le tabelle millesimali. In ossequio alla distribuzione dell’onere della prova la parte che invocava l’applicazione delle nuove tabelle doveva dimostrare che la relativa approvazione era avvenuta nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento e dagli atti di acquisto. Nel caso in esame, invece, gli asseriti errori che avrebbero giustificato la modifica delle tabelle non erano stati posti a base dell’impugnazione delle delibere, tanto che il ricorso in primo grado risultava incentrato sulla violazione della norma pattizia di conferimento del mandato irrevocabile. L’esigenza di rettificare le tabelle risultava dedotta solo in fase di appello e dalla relazione tecnica allegata nel giudizio di primo grado non era possibile trarre adeguati riscontri in merito all’effettiva necessità di modificare le tabelle.

4. Casfim Srl e M.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

5. Il condominio di (OMISSIS) si è costituito.

6. Con memorie depositate in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RILEVATO

Che:

La sentenza impugnata vedeva come parte appellante anche C.L. che non risulta destinatario della notifica del ricorso. Occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti del suddetto C.L. entro il termine di cui al dispositivo;

Considerato che:

Il ricorso si fonda sull’esistenza di un mandato irrevocabile conferito alla società costruttrice (Vittoria Immobiliare Srl) dai proprietari degli appartamenti nei rispettivi atti di acquisto delle singole unità immobiliari ad apportare ogni necessaria modifica alle tabelle millesimali precedentemente approvate dalla medesima società, mandato previsto anche dall’art. 23 regolamento condominiale.

La validità di un mandato irrevocabile al costruttore per la modifica delle tabelle millesimali è una questione di particolare rilievo nomofilattico che rende necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza, anche al fine di consentire alle parti di fare osservazioni su tale aspetto.

PQM

La Corte rimette alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.L. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA