Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6894 del 08/04/2016
Civile Ord. Sez. U Num. 6894 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: VIRGILIO BIAGIO
ORDINANZA
sul ricorso 10853-2014 proposto da:
CAMBER PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GUIDO BARZAZI e GIOVANNI BORGNA, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE
Data pubblicazione: 08/04/2016
GIURISDIZIONALE
REGIONALE
FRIULI
VENEZIA GIULIA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25;
– controricorrente nonchè contro
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI;
per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 13496/2013 della CORTE DEI CONTI
di TRIESTE;
udito l’avvocato Guido BARZAZI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carmelo SGROI, il quale chiede che la
Corte di cassazione a Sezioni unite, in camera di
consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la
giurisdizione della Corte dei Conti sezione
giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia
in ordine al giudizio indicato in premessa; con le
conseguenze di legge.
– intimato –
R.g.n. 10853/14
Ud. 8 marzo 2016
Ritenuto in fatto
– che Piero Camber propone istanza di regolamento della giurisdizione in
pendenza del giudizio di responsabilità contabile promosso dal Procuratore
regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli
consiliare “Popolo della libertà” del Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia), con riferimento ad una serie di irregolarità riscontrate nella
documentazione relativa a “spese di rappresentanza” effettuate dal detto
gruppo nell’ambito dei contributi mensili a carico del Consiglio regionale,
erogati nel 2011 a norma della legge regionale n. 54 del 1973;
– che il Carnber chiede che sia dichiarato il difetto assoluto di
giurisdizione, in considerazione: a) delle prerogative di autonomia di rango
costituzionale proprie dell’organo consiliare; b) della natura di associazione
non riconosciuta (di matrice, dunque, strettamente privatistica) del gruppo in
questione; c) della copertura costituzionale di insindacabilità dell’operato dei
gruppi (art. 122 Cost. e art. 16 dello Statuto speciale della Regione Friuli
Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963); d)
dell’esclusione del sindacato della Corte dei conti rispetto al merito delle
scelte discrezionali dell’organo consiliare (art. 1 della legge n. 20 del 1994);
– che il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia resiste con controricorso.
Considerato in diritto
– che la questione è stata già affrontata e risolta da queste sezioni unite
con riferimento ad analoghi giudizi instaurati nei confronti di altri
appartenenti al medesimo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
– che è stato affermato il principio di diritto secondo il quale
/
un., n. 23257 del 2014, seguita da Cass., sez. un., nn. 8077, 8570 e 8622 del
2015);
– che, pertanto, deve essere affermata, nella medesima fattispecie, la
giurisdizione della Corte dei conti;
parte solo in senso formale del Procuratore regionale presso la Corte dei
conti.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma 1’8 marzo 2016.
– che non v’è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di