Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6894 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12948-2016 proposto da:

MA.VI., M.F., M.N., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PESCARA 2, presso lo studio dell’avvocato

SIMONA CENSI, rappresentati e difesi dall’avvocato COSTANZA M.;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 2827/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/11/2015 R.G.N. 3278/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.11.2015, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da M.M., n. q. di titolare dell’omonima impresa individuale, a seguito dell’ordinanza con cui era stato dichiarato estinto il processo per opposizione a decreto ingiuntivo da lui intentato nei confronti dell’INPS;

che avverso tale pronuncia gli eredi di M.M. nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e art. 307 c.p.c., comma 4, per avere la Corte di merito ritenuto che l’estinzione del processo per mancata comparizione delle parti potesse essere dichiarata d’ufficio anche prima della modifica apportata all’art. 307 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., nonché dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso l’esame del motivo di appello concernente il fatto che il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice di primo grado a seguito della mancata comparizione delle parti doveva essere inteso come provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e che, non avendo l’INPS tempestivamente eccepito l’estinzione con la memoria in riassunzione ed essendo il processo proseguito con l’assunzione delle prove richieste dalle parti, si era determinato in capo al loro dante causa il convincimento della legittimità della riassunzione e del successivo iter processuale;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 157 c.p.c. per non avere la Corte di merito considerato che la tardività della costituzione dell’INPS in riassunzione aveva prodotto la sanatoria del presupposto per la declaratoria di estinzione per inattività delle parti, che non era al tempo dei fatti rilevabile d’ufficio; che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure;

che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, lungi dall’affermare che il primo giudice avesse correttamente dichiarato d’ufficio l’estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti, hanno piuttosto osservato che, avendo l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo valore decisorio di sentenza, doveva essere oggetto di immediata impugnazione in appello, di talché correttamente il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la successiva riassunzione del processo, essendosi nel frattempo formato il giudicato sulla pretesa oggetto del decreto ingiuntivo;

che, ciò posto, i motivi del ricorso per cassazione appaiono manifestamente infondati, essendo costruiti sull’erroneo presupposto che un’ordinanza di estinzione emessa per ipotesi in carenza dei presupposti di legge possa essere considerata alla stregua di un’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo;

che, al contrario, dev’essere ribadito che l’ordinanza di estinzione del giudizio di primo grado, ancorché sia stata emessa erroneamente, ha natura di sentenza e dev’essere impugnata con gli ordinari mezzi d’impugnazione, derivandone altrimenti la nullità del processo che sia irritualmente proseguito in prime cure, potendo essere suscettibile di revoca soltanto l’ordinanza con cui l’eventuale eccezione di estinzione sia stata respinta (così, tra le più recenti, Cass. n. 2837 del 2016, 23397 del 2019, 18499 del 2021);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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