Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6893 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 25/03/2011), n.6893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BARI MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12 presso

lo studio dell’avvocato GRASSI STEFANO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

QUANTO SEGUE:

La presente controversia attiene alla possibilità che le società che oltre ad avere finalità pubbliche abbiano finalità di carattere privato possano o meno usufruire dell’esenzione fiscale La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha ritenuto che ciò fosse possibile indipendentemente dal fatto che le stesse possano anche svolgere finalità di carattere privato.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla suddetta commissione la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha ritenuto che ciò non fosse possibile quando le suddette società possano anche, come nel caso di specie, svolgere funzioni di carattere privato. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte la Società Bari Multiservizi sulla base di tre motivi sostenendo in sintesi che tale esenzione sarebbe dovuta in ogni caso anche se la società possa svolgere le sue funzioni anche in favore di società private.

Con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, hanno sostenuto la palese infondatezza del ricorso per genericità dello stesso.

Il ricorso è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa sezione: “La moratoria fiscale prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, (convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427) nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 23, era riferibile, in base all’originaria formulazione dell’art. 22 cit., lett. e), alle sole imprese costituite in società per azioni a prevalente capitale pubblico ed alle aziende speciali, con esclusione quindi delle imprese costituite nella forma delle società a responsabilità limitata: la successiva modificazione della predetta formulazione ad opera della L. 15. maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 58, non è infatti sufficiente a dimostrare l’originaria intenzione del legislatore di riferirsi genericamente alle società di capitali, con la conseguenza che vertendosi in materia di agevolazioni fiscali non è consentita l’applicazione in via estensiva dell’agevolazione de qua (cass. civ. 15.07.2009 n 16437).

Pertanto in applicazione del suddetto principio è del tutto evidente la circostanza che se oltre ad operare in favore di una amministrazione pubblica l’azienda operi per privati sia tenuta al pagamento integrale dell’imposizione fiscale.

I primi due motivi vanno quindi respinti.

Infondato deve ritenersi infine anche il terzo motivo avendo la C.T.R. rettamente e legittimamente applicato il principio della soccombenza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la soc. ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive Euro 3000/00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta civile, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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