Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6893 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23235-2019 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

VENTOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2125/2019 del TRIBUNALE di

LECCE, depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.F., cittadino (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Lecce avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di aver abbandonato il proprio Paese non volendo, dato il suo credo (OMISSIS), prendere il posto di suo padre, “sacerdote pagano” (così in ricorso: v. pag. 2), la qual cosa gli aveva procurato minacce di morte.

Con decreto n. 2125/19 del 19.6.2019, il Tribunale rigettava la domanda. Osservava, in merito, che il racconto del richiedente era poco credibile, in quanto confuso, contraddittorio e privo di dettagli idonei a consentirne la contestualizzazione; che il Ghana non risultava versare, a stregua delle fonti qualificate compulsate (Amnesty International 2017-2018), in una situazione di violenza indiscriminata a causa di un conflitto diffuso; e che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non aveva allegato fattori soggettivi di vulnerabilità inerenti alla mancanza, nel Paese d’origine, delle condizioni minime necessarie a garantire la non compromissione di un’esistenza dignitosa.

Avverso tale pronuncia il richiedente propone ricorso, affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la “erronea” o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in quanto il Tribunale avrebbe valutato la domanda non già nella compiuta considerazione delle prove disponibili, ma sulla scorta di mere presunzioni e senza esercitare i poteri officiosi che gli competono. Inoltre, i giudici di merito non avrebbero considerato che il sito “(OMISSIS)”, aggiornato al 5.2.2018, del Ministero degli affari esteri, e quello di Amnesty International 2017-2018 attestano l’esistenza in (OMISSIS) di una situazione di grave violazione dei diritti umani.

1.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Inammissibile lì dove lamenta in maniera affatto generica la non compiuta considerazione di prove, sì da pretenderne un’autonoma ricognizione incompatibile con il giudizio di legittimità.

Infondato nella parte in cui evoca, quale fonte qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il sito -(OMISSIS)”. Ed infatti, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (v. n. 8819/20).

Del pari privo di pregio è la circostanza che il report di Amnesty International 2017-2018 – citato nel decreto impugnato – riferisca di gravi problemi riguardanti il rispetto dei diritti umani, visto che la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c suppone altro, ossia la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Quest’ultima norma, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18).

2. – Il secondo motivo espone, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (nella versione, applicabile ratione temporis, precedente il D.L. n. 113 del 2018), in quanto il Tribunale non avrebbe approfondito la domanda di protezione umanitaria, nonostante il richiedente avesse prodotto diversi attestati di formazione e un contratto di lavoro in azienda agricola, a dimostrazione d’un serio percorso d’integrazione lavorativa in Italia. Nè il Tribunale, nel valutare la vulnerabilità del richiedente in relazione allo stato di salute, ha considerato che il diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., non si esaurisce nella mera integrità psico-fisica, ma si estende al generale benessere della persona; e in tale prospettiva la situazione di pericolo in cui il richiedente si è trovato a vivere nel suo Paese è indicativa della sua vulnerabilità.

2.1. – Anche tale motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Inammissibile per la sua totale genericità. Non essendo dato di comprendere l’esatto contenuto dei documenti di cui sarebbe stato omesso l’esame, non può apprezzarsene la decisività.

Infondato perchè ai fini della protezione umanitaria non è sufficiente allegare il mero divario socio-economico tra la situazione esistente nel Paese d’origine e quella che connota il Paese d’accoglienza, ove manchi qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico, poichè non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri (cfr. nn. 3681/19 e 18783/20).

3. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

5. – Nulla per le spese, poichè il deposito di un “atto di costituzione” da parte del Ministero non integra di per sè solo un’idonea attività difensiva.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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