Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6893 del 11/03/2020
Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33917-2018 proposto da:
M.A., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO CERIO
giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 2723/2017,
depositato il 7.9.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17.12.2019 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
M.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;
la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel Paese d’origine ((OMISSIS)), essendo (Ndr: testo originale non comprensibile) stato ingiustamente accusato di aver partecipato all’omicidio di due poliziotti e di aver dolosamente incendiato il proprio negozio per lucrare il risarcimento del relativo danno, ed a causa della situazione di conflitto interno nel Paese, ragione per la quale era fuggito raggiungendo l’Italia;
il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;
il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1.1. con l’unico mezzo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che l’esame delle domande proposte non sia avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel suo Paese di origine, nell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto in capo alle autorità decidenti;
1.2. va premesso che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del Giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base a un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);
1.3. in relazione alla censura di mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale del Paese di provenienza il Collegio rileva dunque che il Tribunale ha esaminato la situazione del (OMISSIS) svolgendo un’istruzione officiosa del tutto lacunosa, fondandosi esclusivamente sui dati genericamente indicati, ed il cui contenuto neppure è riportato, provenienti dal Ministero degli Esteri, destinati spesso a fornire dati incompleti, cronologicamente generici e desunti da fonti riguardanti categorie di soggetti, come i turisti od i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione dell’impugnato decreto e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020