Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6893 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 6893 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso 7013-2014 proposto da:
IMMOBILIARE 2 Z S.R.L., ZERBINI B&G S.R.L., in persona
2015

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

482

domiciliate in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato MARIANO PROTTO, che le rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO SICA, per delega a
margine del ricorso;

Data pubblicazione: 08/04/2016

- ricorrenti contro

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO, in persona del Sindaco
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
ROLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

– controricorrente nonché contro

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO, PROVINCIA DI BERGAMO,
PROVINCIA DI BRESCIA, REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI
CAPRIOLO, COMITATO CONTRO IL MEGACENTRO COMMERCIALE,
CONFESERCENTI DI BERGAMO, CONFESERCENTI DI BRESCIA,
ADICONSUM, ASCOM DELLA PROVINCIA DI BERGAMO;

intimati

avverso la sentenza n. 4507/2013 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 11/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Mariano PROTTO:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Iv\

BEZZI, per delega a margine del controricorso;

Svolgimento del processo

Zerbini

B&G

srl intende insediare nell’area dismessa delle ex

Fonderie del Quintano, ora di proprietà della Immobiliare 2 Zeta
srl in forza di atto di scissione dalla Zerbini, un grande centro

Il Comune di Castelli Calepio ha approvato a tal fine un piano di
lottizzazione per il recupero e la riqualificazione dell’area.
Il limitrofo comune di Palazzolo sull’Oglio ha impugnato davanti
al Tar di Brescia il provvedimento di autorizzazione n. 1 del 5
giugno 2009 .
Nel giudizio sono stati citati la provincia di Bergamo, quella di
Brescia, la regione Lombardia, il Comune di Capriolo, il Comitato
contro megaCentroCommerciale, Confesercenti di Bergamo„
Confesercenti di Brescia, Adiconsum, Ascom di Bergamo.
Il Tar con sentenza 16 marzo 2010 ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato, dopo aver rigettato il ricorso incidentale
di Zerbini, ha accolto (sentenza 4507 dell’il settembre 2013) il
ricorso del comune di Palazzolo sull’Oglio, perché ha ritenuto che
l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale,
erroneamente ritenuta non necessaria dal Tar.
Il CdS ha disapplicato la normativa regolamentare della Regione,
che aveva escluso da qualsiasi verifica i centri commerciali di
superficie inferiore a quella indicata nell’Ali B punto 7 del dpr
12 aprile 1996.

n.7013-2014 D’Ascola rel

Yrik

3

commerciale.

Zerbini

B&G srl e Immobiliare 2 Zeta srl hanno proposto ricorso

per cassazione, articolato in sette motivi, resistito dal solo
comune di Palazzolo.
Gli altri soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti hanno depositato memoria.

Per contrastare la sentenza del Consiglio di Stato, imperniata
sulla necessità della VIA, il ricorso lamenta: l’esercizio di un
potere di annullamento non previsto dall’ordinamento; rifiuto e
diniego di esercizio della funzione giurisdizionale;
travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione; violazioni
Cedu.
Il controricorso, dopo aver rilevato che in precedenza non erano
state solevate questioni circa la giurisdizione, nega che siano
configurabili le violazioni esposte.
Con la memoria depositata in vista dell’udienza, parte ricorrente
ha dato atto che il Consiglio di Stato, compulsato dal comune di
Castelli Calepio, ha reso la sentenza n. 1998/2015 in cui ha
fornito chiarimenti circa la portata della sentenza qui impugnata.
In particolare il CdS ha precisato che l’effetto eliminatorio
della sentenza da ottemperare riguarda solo l’autorizzazione
commerciale e nessun altro atto del procedimento.
Inoltre, preso atto del sopravvenire della legge regionale n. 5
del 2010, il CdS ha escluso la necessità della VIA.
Questi chiarimenti, secondo quanto dedotto in memoria, sanno venir
meno l’interesse delle ricorrenti alla decisione del ricorso.
n. 7013-2014 D’Asco la rei

Vik

4

Motivi della decisione

Le Sezioni Unite, preso atto di tali dichiarazioni e constatata
l’esistenza della sentenza n.1998/2015 che ha reso “i chiarimenti”
sollecitati da parte istante, ritengono che sia venuta meno la
materia del contendere e con essa l’interesse a ricorrere di

Sono infatti cessate le ragioni che avevano indotto le ricorrenti,
timorose di una portata maggiormente pregiudizievole della prima
sentenza, ad adire la Corte di Cassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per
sopravvenuta mancanza di interesse.
Le ragioni sopravvenute della cessazione della materia del
contendere, risalenti alla complessità della sentenza, bisognosa
dei notevoli chiarimenti resi, giustificano, anche per la novità
del caso, la compensazione delle spese di giudizio.
Poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso discende da
sopravvenuta cessazione materia del contendere, non sussistono le
condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui
all’art. 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal
comma 17 dell’art. l della legge n. 228/12 (così anche Cass.
17588/15) per l’ipotesi in cui l’impugnazione venga rigettata o
sia ab origine inammissibile (Cass. 13636/15).
PQM
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.

n. 7013-2014 D’Ascola re]

Y\

5

Zerbini B&G srl e Immobiliare 2 Zeta srl.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezione Unite

civili tenuta il 17 novembre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA