Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6892 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6892 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 22542-2012 proposto da:
GOMEZ ACERO LORENZA GMZLNZ61M42Z604Q, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCA TERRIBILE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CASSINI ADRIANO;

contro

2014
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ricorrente

FIRMANI PAOLO C.F.FRMPLA59L17B515J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.
TOMASSONI FRANCESCO;

Data pubblicazione: 24/03/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 192/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il Of03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato Tomassoni Francesco difensore del
controricorrente che si riporta agloi atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MAZZACANE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24-10-2001 Paolo Firmani conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Teramo Lorenza Gomez Acero esponendo di aver stipulato con costei il 26-4-2001 un primo
contratto preliminare con il quale la convenuta si era obbligata a vendergli la proprietà di un

rispettivamente, in Campli ed in Portomaggiore; aggiungeva che la Gomez Acero con un secondo
coevo contratto preliminare si era impegnata a vendergli anche alcuni terreni siti in agro di Campli.

L’attore, rilevato che la convenuta si era in seguito rifiutata di stipulare l’atto definitivo di
compravendita, chiedeva pronunciarsi una sentenza che, tenendo luogo di quel contratto, gli
trasferisse la proprietà degli immobili.

La convenuta costituendosi in giudizio contestava il fondamento della domanda attrice
disconoscendo le firme apposte in calce ai due contratti; negava di aver mai concluso i relativi
accordi e di aver ricevuto gli acconti che il Firmani assumeva di averle versato.

Il Tribunale adito in composizione collegiale con sentenza del 20-3-2008, avendo accertato che le
firme apposte sui due contratti appartenevano alla Gomez Acero, accoglieva la domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte della Gomez Acero cui resisteva il Firmani la Corte di Appello di
L’Aquila con sentenza del 4-10-2011 ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, ha
accolto la domanda del Firmani e per l’effetto ha trasferito a quest’ultimo i diritti di proprietà e,
per quanto riguarda il fabbricato sito in Portomaggiore frazione Maiero, di nuda proprietà sugli
immobili per cui è causa, ed ha condannato l’appellante al rimborso delle spese di entrambi i gradi
di giudizio.

appartamento e di alcuni locali accessori oltre alla nuda proprietà di un secondo fabbricato, siti,

i

Per la cassazione di tale sentenza la Gomez Acero ha proposto un ricorso articolato in quattro
motivi cui il Firmani ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost.-

premesso che nel giudizio di primo grado, dopo che il giudice monocratico aveva trattenuto la
causa in decisione, la sentenza era stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale senza
alcun provvedimento di sostituzione o variazione, assume che la Corte territoriale, pur avendo
accolto la censura dell’appellante in ordine alla nullità della suddetta sentenza in quanto la causa
avrebbe dovuto essere decisa dal giudice monocratico, erroneamente ha deciso la causa stessa nel
merito anziché rimetterla al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.; infatti la sentenza di primo
grado aveva violato il principio della necessaria identità tra il giudice che ha trattenuto la causa in
decisione e quello che ha emesso la sentenza, e tale vicenda era assimilabile alla omessa
sottoscrizione della sentenza, e quindi rientrava nella previsione dell’art. 161 secondo comma
c.p.c.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, rilevato che sia la causa principale (avente ad oggetto l’adempimento in forma
specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita) che quella connessa
(riguardante la verificazione della scrittura privata) avrebbero dovuto essere decise dal Tribunale
in composizione monocratica, posto che nessuna delle due rientrava tra le cause che l’art. 50 bis
c.p.c. riserva, in via di eccezione, al Tribunale in sede collegiale, ha dichiarato la nullità della
sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 161 primo comma c.p.c.
richiamato dall’art. 50 quater c.p.c., ed ha deciso la causa nel merito.
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158-174-189-275-281 bis, quater e quinquies-354 primo comma e 161 secondo comma c.p.c.,

Tale convincimento deve essere condiviso in quanto conforme all’orientamento prevalente e più
recente espresso da questa stessa Corte, cui si ritiene di aderire, secondo cui la decisione di primo
grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che
ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell’art. 276 primo comma c.p.c., è causa di

ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice di appello che rilevi anche
d’ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa ed a deciderla nel merito, provvedendo alla
rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità, e non deve,
invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in
quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art.
354 c.p.c., dovendosi in particolare escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto
assoluto di sottoscrizione della sentenza contemplato dall’art. 161 secondo comma c.p.c., per il
quale, invece, detta rimessione è imposta dall’art. 354 c.p.c. (Cass. 26-7-2004 n. 13998; Cass. 26-72005 n. 15629; Cass. 8-4-2009 n. 8545; Cass. 8-6-2012 n. 9369).

Con il secondo motivo la Gomez Acero, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., sostiene che il giudice di appello, decidendo nel merito la causa una volta accertata la nullità
della sentenza di primo grado, non ha considerato che l’appellato si era limitato a chiedere il
rigetto dell’eccezione di nullità senza minimamente chiedere alla Corte territoriale la decisione nel
merito della causa.

Il motivo è infondato.

E’ agevole rilevare che, una volta ritenuto, per le ragioni già espresse in occasione dell’esame del
precedente motivo, che il vizio di nullità della sentenza di primo grado non comportava la
rimessione della causa al giudice di primo grado, la Corte territoriale correttamente ha deciso la
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nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c.,

causa stessa nel merito, a prescindere dalla mancanza di una richiesta in proposito da parte del
Firmani.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 112 e
232 c.p.c., sostiene che il giudice di appello, decidendo nel merito la causa, ha trascurato di

degli elementi presuntivi indicati dall’esponente e contrari all’assunto di controparte; né in senso
contrario poteva attribuirsi rilevanza, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, quanto al
primo elemento, al fatto che non fossero stati sollevati rilievi tecnici alla perizia e, quanto alla
seconda questione, alla mancata eccezione da parte della Gomez Acero di simulazione dei
contratti per cui è causa.

Inoltre nessun pregio poteva essere riconosciuto alle quietanze di pagamento contenute in tali
contratti, cui il giudice di appello ha fatto riferimento ritenendola confessione stragiudiziale senza
eccezione in proposito da parte del Firmani, atteso che il disconoscimento da parte dell’esponente
delle sottoscrizioni in calce ai presunti contratti preliminari si estendeva logicamente alla suddette
quietanze.

La ricorrente, poi, dopo aver censurato anche la valutazione delle prove testimoniali da parte della
Corte territoriale, evidenzia una omessa motivazione in ordine agli altri elementi presuntivi indicati
dall’esponente, con riferimento in particolare alla rivendita a prezzo maggiorato dei medesimi
beni acquistati poco prima dalla Gomez Acero ed al pagamento, a titolo di caparra, di somme che
sostanzialmente coprivano quasi l’intero prezzo delle vendite.

Infine la ricorrente censura l’omessa valutazione della mancata riposta del Firmani
all’interrogatorio formale deferitogli.

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considerare da un lato la scarsa efficacia probatoria della perizia grafica e dall’altro la rilevanza

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha anzitutto rilevato che l’appellante nel giudizio di primo grado non aveva
eccepito la simulazione assoluta del contratto intercorso tra le parti, né aveva chiesto procedersi al
relativo accertamento, ed aveva introdotto solo nel giudizio di secondo grado la tesi della natura

alla CTU, che inoltre gli elementi presuntivi esposti nel gravame erano superati dalla quietanza di
pagamento contenuta nel corpo dei due contratti preliminari, da ricondurre con sicurezza alla
Gomez Acero, che tale quietanza costituiva confessione stragiudiziale, e che infine la prova
testimoniale aveva consentito di accertare che l’ingegner Giovannini, tecnico di fiducia
dell’appellante, aveva predisposto le due suddette scritture private, una delle quali era stata
sottoscritta dalla Gomez Acero in presenza dello stesso Giovannini, del notaio Bracone e della
stessa sorella della Gomez Acero nello studio del notaio, il quale aveva aggiunto di suo pugno la
data entro la quale le parti avrebbero poi dovuto sottoscrivere il contratto definitivo.

La Corte territoriale, quindi, sulla base di tali elementi ha concluso che le firme apposte dalla
Gomez Acero sui due contratti preliminari per cui è causa erano autentiche, e che pertanto la
domanda del Firmani di adempimento in forma specifica di concludere il contratto definitivo era
fondata.

Avendo quindi il giudice di appello indicato esaurientemente le fonti probatorie del suo
convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica
motivazione, come tale immune dai profili di censura sollevati dalla ricorrente, la quale trascura di
considerare che l’accertata riconducibilità alla Gomez Acero delle firme apposte in calce alle due
scritture private sopra menzionate all’esito di una CTU non contestata da quest’ultima costituisce
un fatto decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda del Firmani, posto che proprio sul
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simulata del contratto stesso; ha poi evidenziato che la Gomez Acero non aveva mosso rilievi critici

disconoscimento di tali sottoscrizioni la Gomez Acero aveva essenzialmente basato le sue difese
nel giudizio di primo grado; può comunque aggiungersi che la valutazione delle risultanze delle
prove ed il giudizio sulla attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati

ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi non
accolti, anche se allegati dalle parti.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336
c.p.c. e motivazione contraddittoria, censura la sentenza impugnata per aver condannato
l’appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonostante che, quanto alle
spese di primo grado, la nullità della sentenza di primo grado, non costituendo una riforma nel
merito, non avrebbe potuto consentire al giudice di appello di valutare, ai fini delle spese, la
globalità del giudizio statuendo sulle spese di entrambi i gradi; quanto poi alle spese di secondo
grado, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’accoglimento dell’eccezione di nullità
formulata dall’appellante e della opposizione al riguardo dell’appellato.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Sotto un primo profilo si rileva che il Firmani nel controricorso ha dichiarato di rinunciare alle
spese del giudizio di primo grado come liquidate dalla Corte territoriale, cosicché il motivo è
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse riguardo alla regolamentazione delle spese
suddette.

Quanto poi alle spese del secondo grado di giudizio, correttamente il giudice di appello le ha poste
a carico della appellante in applicazione del principio della soccombenza, atteso che all’esito di

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al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che

tale giudizio, nonostante la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, la Gomez Acero
è risultata totalmente soccombente nel merito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborso e di euro
5.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 7-2-2014

Il Presidente

P.Q.M.

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