Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6892 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13916/2009 proposto da:
A.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso
nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2009 del GIUDICE DI PACE di PALESTRINA,
depositata il 10/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona, del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 21 aprile 2009, non è stato depositato a tutto il 19 giugno 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato per l’amministrazione controricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011