Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6892 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017),  n. 6892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8193-2015 proposto da:

LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato PAULETTI ENRICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICASTRO ROSAMARIA

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DELLO STATO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5776/2014 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella

rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla

oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha chiesto l’estinzione per rinuncia del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di Logista Italia s.p.a. vennero emessi tre avvisi di accertamento per accisa gravante sui tabacchi lavorati a seguito di svincolo irregolare dal regime sospensivo. I ricorsi della contribuente, previa riunione, vennero disattesi dalla CTP. Anche l’appello venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione.

Gli avvisi di accertamento contenevano il richiamo alla disposizione di legge applicata (D.L. n. 331 del 1993, art. 5), l’indicazione della base imponibile e dell’aliquota di riferimento; emergeva inoltre dagli atti impugnati l’iter logico posto alla base delle pretese erariali, scaturite da verifiche eseguite in contraddittorio con i titolari dei depositi fiscali ove si erano verificati i furti dei tabacchi lavorati in questione. Ciascun avviso di accertamento ha reso edotto il contribuente delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa impositiva. L’Amministrazione, diventata ope legis esigibile l’imposta, ha proceduto con la formale intimazione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1919, art. 2 sotto pena degli atti esecutivi, e ciò in forza del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 che conferisce all’Amministrazione il potere di procedere alla riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, mediante iscrizione a ruolo. Lo svincolo irregolare dei tabacchi lavorati dal regime sospensivo, come nel caso di furto o rapina, comporta l’esigibilità dell’accisa da parte dell’Amministrazione.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che negli atti impugnati manca l’indicazione dell’iter logico seguito e delle ragioni giustificative della pretesa.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che gli atti impositivi sono stati emessi in mancanza di una normativa di riferimento, in violazione del principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che le ipotesi di furto e rapina vanno ascritte alla fattispecie di forza maggiore ai fini della concessione dell’abbuono d’imposta previsto dalla legge e che, ove l’obbligo del pagamento dell’accisa consegua al solo fatto del furto, non manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione ai sensi degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost..

La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso. Segue l’estinzione del processo. La parte che ha dato causa al processo va condannata alle spese, liquidate come in dispositivo. La costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza sollevare eccezioni in ordine alla propria legittimazione, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali circa il rapporto fra la ricorrente ed il Ministero medesimo.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che liquida in Euro 7.125,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali circa il rapporto processuale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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