Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6892 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27228-2016 proposto da:

G.A., G.F., in proprio, quali fideiussori e nella

qualità di soci e amministratori della A.G. E FIGLI S.N.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.AVEZZANA 8, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN PIO PAPA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE

16, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA DI SANTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati NATALINO GUERRIERI, LUCIA PERENO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1312/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. e G.F., per sè e quali legali rappresentanti della A.G. & figli snc, ebbero a proporre opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avanti il Giudice designato del Tribunale di Frosinone, al decreto di liquidazione del compenso riconosciuto al Dott. R.F. per l’attività svolta, quale consulente tecnico, nell’ambito del procedimento contenzioso civile tra gli odierni ricorrenti e la Banca della Ciociaria.

Gli opponenti lamentavano che l’ammontare della liquidazione del compenso al consulente nel decreto, emesso dal Giudice della causa di merito, era eccessivo rispetto ai parametri posti dalla normativa in tema ed all’attività espletata in concreto dal professionista.

Resistette il R. contestando la fondatezza dell’avversaria opposizione ed, all’esito del procedimento, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale frusinate rilevò la tardività dell’opposizione, poichè proposta oltre il termine decadenziale previsto, dichiarandola inammissibile e liquidando le spese di lite a carico degli opponenti.

Avverso l’ordinanza emessa del Giudice frusinate hanno proposto impugnazione per cassazione ed i consorti G. e la società articolata su unico motivo.

Il R. ha resistito con controricorso.

Ambedue le parti hanno illustrato i loro atti difensivi con memorie.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto -, questa Corte adottava decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione proposta da A. e G.F. e dalla snc G. non ha fondamento giuridico e va rigettata.

La soluzione adottata consente di superare, in forza del principio costituzionale della giusta durata del procedimento – Cass. sez. 2 n. 11287/18, Cass. SU n. 6826/10 -, la questione rilevabile anche ex officio che non risulta evocata in questo giudizio anche la Banca della Ciociaria, pur risultando litisconsorte necessario in quanto parte del procedimento di merito. nel cui ambito fu espletata la consulenza, del cui compenso si tratta in questa lite.

Con l’unico mezzo d’impugnazione articolato i ricorrenti denunziano violazione della norma portata nella L. n. 44 del 1999, art. 20 in tema di usura, poichè il Giudice frusinate non ebbe a tener conto che, al momento della proposizione dell’opposizione, essi beneficiavano del provvedimento di sospensione anche dei termini processuali, adottato dal PM presso il Tribunale di Cassino in quanto soggetti vittime del delitto di usura.

Di conseguenza osservano le parti ricorrenti, il termine decadenziale per proporre opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 al decreto di liquidazione compenso al consulente non era ancora scaduto al momento del deposito del ricorso in quanto non ancora scorso il periodo di 300 giorni prevista dalla norma indicata siccome violata.

La censura articolata appare palesemente priva di pregio giuridico posto che i ricorrenti non hanno, pur essendo elemento costitutivo del loro diritto assunto siccome violato – la sospensione dei termini processuali invocata -, dato prova del momento iniziale per l’operatività della citata sospensione stabilita dalla L. n. 44 del 1999, art. 20 ossia “entro un anno dalla data dell’evento lesivo”.

Difatti nel ricorso viene fatto cenno alla disciplina propria della normativa antiusura, al provvedimento adottato dal P.M. preso il Tribunale di Cassino ed alla giurisprudenza di questa Suprema Corte al riguardo, ma risulta assente l’indispensabile indicazione della data dell’evento lesivo del delitto d’usura.

Detta indicazione appare essenziale posto che la sospensione dei termini invocata ha effetto, per la durata di trecento giorni, se il termine processuale inciso ricadente entro un anno da detto momento.

Pertanto era preciso onere dei ricorrenti dar adeguata prova del dato fattuale costitutivo del loro invocato diritto – la sospensione del termine processuale per proporre opposizione al decreto di liquidazione compenso al consulente – al fine di evidenziare che il termine per proporre detta opposizione ricadeva entro un anno dall’evento lesivo del delitto d’usura.

Quindi in difetto di tale indispensabile indicazione non rimane superata la decadenza per il mancato rispetto del termine perentorio per proporre l’opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 rilevata dal Giudice frusinate nell’ordinanza impugnata.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna, in solido fra loro, dei consorti G. e della snc G. alla rifusione verso il R. delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura fissata in dispositivo.

Concorrono le condizioni processuali acchè i ricorrenti versino l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere al R. le spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, ad esito della pubblica udienza, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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