Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6892 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. U Num. 6892 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 08/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 12958-2014 proposto da:
BARTONE NICOLA, elettivamente domiciliatu in ROMA, VIA
2015

MICHELANGELO TILLI 52 presso il proprio studio,

476

rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente contro

MAIELLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALESSANDRO III 6, presso lo studio degli avvocati
FELICE LAUDADIO, FIORENZO LIGUORI, che lo rappresentano
e difendono, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente non chè contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE, MINISTERO

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, ALBERTO
DE VITA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1315/2014 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato Felice LAUDADIO;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

Ab.

Svolgimento del processo
Il prof. Nicola Barcone impugnava dinanzi al TAR Campania
l’esito di una procedura valutativa per un posto di professore di

dall’Università degli Studi di Napoli Parthcnope , che si era conclusa
con l’affermazione della sua non idoneità e la dichiarazione di
idoneità dei proff. Alberto De Vita e Vincenzo Maiello.
Respinto dal TAR il ricorso e proposto appello dal Bartone,
il Consiglio di Stato, VI Sc. giur., con la sentenza 10.06.13 n. 3204
respingeva l’impugnazione. Il Collegio, premesso che vi era stata
una valutazione collegiale delle singole posizioni degli aspiranti,
escludeva che la produzione scientifica del prof. Bartone fosse
caratterizzata da originalità, innovatività e rigore metodologico.
Essendo questi caratteri ricompresi tra i criteri stabiliti nel bando (e
prima ancora nel d.P.R. 23.03.00 n. 117, concernente l’espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dci
ricercatori) riteneva inutile la valutazione degli ulteriori requisiti ed
affermava la piena idoneità degli altri due candidati.
Per la cassazione di questa sentenza il prof. Bartone ha
proposto ricorso denunciando con un primo motivo la violazione dei
limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, sul rilievo che
lo stesso avrebbe creato una regola di valutazione non prevista dalla
normativa vigente. Con altri motivi il ricorrente censura il fatto che
il Consiglio di Stato abbia rinvenuto nella valutazione della
Commissione la formulazione di giudizi collegiali e un riferimento
alla mancanza di originalità, in realtà non presenti, e abbia omesso di
considerare la primaria funzione docente e la primaria attitudine
t

prima fascia per il settore IUS/17 — Diritto penale, indetta

didattica,

quali

requisiti

primari

previsti

dallo

statuto

universitario.
I controinteressati professori De Vita e Maiello – dichiarati

controricorso.
Motivi della decisione
11 ricorrente prof. Bartone con dichiarazione pervenuta in

Cancelleria il 5.10.15 ha comunicato di non aver più interesse alla
definizione del ricorso, avendo raggiunto i limiti di età e non
potendo più essere chiamato al ruolo di professore di prima
fascia, neanche a seguito di un nuovo eventuale giudizio positivo.
La dichiarazione in questione, di cui hanno preso atto i
contro ricorrenti proff. Maiello e De Vita, comporta la cessazione
della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il
conseguente sc.ipravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo. Alla cessazione della materia del
contendere fa seguito l’inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere
non solo nel momento in cui è

proposta l’azione o

l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in

relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u.
29.11.06 n. 25278).
In ragione dell’adesione dei controricorrenti, le spese del
giudizio di legittimità debbono essere compensate.
Per questi motivi

-2-

idonei all’esito della procedura – hanno resistito con

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammisibile
essendo cessata la materia del contendere e compensa le spese del

Così deciso in Roma i 7 novembre 2015
Il Presidente

giudizio di legittimità.

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