Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6891 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 6891 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30802-2011 proposto da:
PIZZARELLI

MARIA

GRAZIA

PZZMGR57T66B829L,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE
D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINI
DEMETRIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BARATTELLI STEFANO;
– ricorrente contro
2014

PUCARELLI ADRIANA PCRDNR51S491641L, PUCARELLI MARIA

425

LUCIA PCRMLC39M681641N, PUCARELLI MICHELE

0.1.

PCRMHL36B051641C, PUCARELLI MATTEO PCRMTT47S291641G,
PUCARELLI ANTONIO PCRNTN37L01I641U, PUCARELLI ANNA
PCRNNA44S621641F, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 24/03/2014

PIAZZA SALLUSTIO 24, presso lo studio dell’avvocato
PANETTA MARIA NATALIA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PALAZZO NICOLA GIUSEPPE;
– controricorrenti nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 1139/2010 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 24/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Barattelli Stefano difensore della
ricorrente, anch’egli insiste sulla querela di falso,
e chiede il differimento della trattazione del
merito, e si riporta al ricorso chiedendone
l’accoglimento;
è inoltre presente la parte ricorrente personalmente
che dichiara: sono Pizzarelli Maria Grazia nata a
Carpino (FG) il 26/12/1957, voglio presentare querela
di falso in relazione alla apparente sua firma
figurante sull’avviso di ricevimento della
notificazione della sentenza di appello;
è

presente

l’Avv.

Panetta

difensore

dei

controricorrenti, che dichiara di avvalersi del
documento che sarà oggetto di querela di falso e nel

PETRUCCI MARIA CONCETTA;

merito chiede il rigetto del ricorso, concludendo
come in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità della querela di falso,

il

rigetto del ricorso, concludendo per il merito.

Ritenuto che l’odierna udienza è stata fissata esclusivamente «per il compimento di quanto
già disposto con l’ordinanza del 6.3.2013», ossia

della querela di falso presentata da Maria Grazia
Pizzarelli;
che per poter provvedere, con la necessaria
contestualità, sia su tali questioni, sia sull’ammissibilità ed eventualmente sul merito del
ricorso, occorre pertanto rinviare di nuovo la
causa per la ulteriore sua trattazione;
rinvia
la causa a nuovo ruolo.
Roma, 7 febbraio 2014

per sentire le parti in ordine alla ritualità

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