Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6891 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13712/2009 proposto da:

S.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso

nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

EQUITALIA GERIT SPA – Agente della riscossione per la provincia di

Roma, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Riscossione SpA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44133/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 23 aprile 2009, non è stato depositato a tutto il 17 giugno 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte controra corrente, 1 quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA