Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6891 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13712/2009 proposto da:
S.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso
nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
EQUITALIA GERIT SPA – Agente della riscossione per la provincia di
Roma, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Riscossione SpA, in persona dell’Amministratore Delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA
PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 44133/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 15/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 23 aprile 2009, non è stato depositato a tutto il 17 giugno 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte controra corrente, 1 quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011