Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6891 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29420-2016 proposto da:

A.D.M.G., A.D.M.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIGISMONDO MEYER VON

SCHAUENSEE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AL.GI., AL.PI., AL.LA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 29, presso lo STUDIO

LEGALE MONACO SORGE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNALISA

GIANNETTI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5167/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli l’Avvocati FRANCESCO DE SANTIS e SIGISMONDO MEYER VON

SCHAUENSEE, difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANNALISA GIANNETTI, difensore dei resistenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.D.M.A., a ministero del suo tutore, ebbe ad avviare lite avanti il Tribunale di Roma nei confronti di Pi., La. e Al.Gi. chiedendo fosse accertato che le quote di alcune società, in effetti nella titolarità della defunta moglie V.T., erano state fittiziamente intestate ai figli nati dal primo matrimonio della stessa, sicchè chiedeva la consegna delle quote sociali a lui spettanti quale erede della moglie ovvero il riconoscimento di un conguaglio sulla vendita della sua quota dell’asse, relitto morendo dalla V., già oggetto dell’atto notarile del 19.10.1999.

Resistettero i consorti germani Al., contestando la pretesa attorea in quanto l’intero asse ereditario – comprese le quote sociali fittiziamente loro intestate dalla madre – era stato oggetto di divisione e con il rogito notarile e con la coeva scrittura privata di natura transattiva, confermata con scrittura del 2003.

Nel corso del giudizio era chiamata in causa la srl Pialvit per sentir dichiarare non opponibile all’attore una sua delibera sociale di modifica dello Statuto.

Deceduto A.D.M.A., il procedimento era proseguito dai figli eredi G. – già tutore – ed A.d.M.E..

Il Tribunale capitolino, ad esito della trattazione, rigettò le domande proposte dagli attori, che gravò delle spese di lite.

Proposero gravame i consorti germani A.D.M. e resistettero sia i germani Al. che la srl Pialvit, chiedendo la ripulsa dell’appello.

All’esito la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello, osservando come, valutati nel loro complesso, l’atto notarile e le scritture private stipulate tra le parti con relazione all’asse, relitto morendo dalla V., lumeggiavano come i suoi eredi ebbero a dividere l’intero ed effettivo asse ereditario, comprese le quote sociali fittiziamente intestate dalla madre ai figli, anche perchè A.A. – quale gestore del patrimonio immobiliare e societario della moglie – era ben consapevole che anche le quote sociali di causa erano comprese nell’asse ereditario.

La Corte capitolina osservava, poi, corna la domanda di rescissione effettivamente era domanda nuova rispetto all’originario thema decidendum e come la questione se le controscritture, a firma dei figli, afferenti l’intestazione fittizia delle quote sociali in capo loro configurassero patto fiduciario ovvero mera simulazione, non incideva sulla soluzione poichè l’atto transattivo del 19.10.1999 definiva anche la sorte delle quote in questione.

Al riguardo di detta scrittura privata, inoltre, il Collegio romano rilevava come l’affermazione del figlio, tutore di A.D.M.A., di non conoscere la sottoscrizione attribuita al padre era stata formulata tardivamente, sicchè la scrittura era da ritenere riconosciuta ex art. 215 c.p.c.

I germani A.D.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte capitolina articolato su nove motivi, anche illustrato con nota difensiva.

I germani Al. hanno resistito con controricorso anche illustrato con memoria difensiva.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto – e dei difensori delle parti, questa Corte adottava soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti germani A.D.M. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione svolto i ricorrenti denunziano violazione delle norme portate negli artt. 1362 c.c. e segg. in relazione all’interpretazione della volontà contrattuale desunta dalla Corte romana dall’atto notarile e dalla scrittura privata coeva del 19.10.1999, poichè in contrasto con il dato letterale desumibile da detti atti e formulata utilizzando elementi fattuali ora difformi dal contenuto documentale ora irrilevanti ai fini ermeneutici.

Difatti osservano i ricorrenti nell’atto notarile non era fatta alcuna menzione delle quote sociali, fittiziamente intestate ai figli dalla V., bensì si richiamava, ai fini della delimitazione dell’asse considerato, la denunzia di successione, mentre nella coeva scrittura privata di transazione in alcun modo era lumeggiato che le parti consideravano un asse di contenuto diverso rispetto a quello indicato nella citata denunzia di successione, mentre anche la previsione di un’integrazione del valore della quota destinata al marito-vedovo era sempre riferita a rivalutazione del valore dei beni oggetto della citata denunzia di successione.

Quanto poi alla conoscenza da parte del marito-vedovo A.D.M.A. dell’effettiva proprietà in capo alla de cujus delle quote intestate ai figli, la circostanza che il marito gestiva le proprietà immobiliari e sociali della moglie poteva lumeggiare solo che egli conosceva la situazione resa palese dai libri sociali e non anche, necessariamente, gli accordi fiduciari o simulati sottostanti tra madre e figli.

L’argomentazione critica sviluppata in effetti nell’articolato motivo d’impugnazione appare tesa a contrapporre propria tesi alternativa alla valutazione della volontà contrattuale elaborata dalla Corte capitolina sulla scorta degli atti di causa.

La Corte capitolina ha posto in evidenza come le parti ebbero a stipulare ben tre atti contrattuali in relazione alla successione di V.T., e che nella scrittura privata del 1999 – coeva all’atto notarile – non era operato riferimento alla dichiarazione di successione, bensì solamente all’asse ereditario relitto.

Inoltre nella medesima scrittura privata era operato specifico riferimento alla volontà delle parti di definire ogni loro rapporto in relazione alla successione della V. – mediante la cessione della quota da parte del vedovo -, mentre con la scrittura privata del 2003 – che operava esplicito richiamo al patto transattivo del 1999 – si provvedeva a riconoscere al vedovo ulteriore e sensibile somma a titolo di conguaglio.

Unitamente a detta condotta contrattale tenuta dalle parti, il Collegio romano ha pure valorizzato due elementi presuntivi, ritenuti rilevanti poichè lumeggianti la circostanza che A.D.M.A. era ben consapevole dell’effettivo ammontare dell’asse relitto dalla moglie, ossia il ritrovamento nella casa abitata dal vedovo delle controscritture – che quindi non erano occultate ma rimaste sempre a sua disposizione dalla morte della V. – e l’avere il marito gestito delle società della moglie che, a loro volta, amministravano gli affari delle società, delle quali parte delle quote erano fittiziamente intestate agli Al.. L’argomento critico mosso dai ricorrenti si limita ad enfatizzare il dato letterale delle scritture contrattuali; a contestare in quanto conseguenza non necessitata la conoscenza dell’intestazione fittizia delle quote delle società amministrate; a precisare che le controscritture furono ritrovate nell’appartamento abitato dalla V. in vita e non nella casa personale del vedovo; a ricondurre alla rivalutazione della quota ereditaria ceduta con il rogito notarile l’ulteriore somma assegnata col conguaglio previsto dall’accordo del 2003.

Tuttavia detta argomentazione critica non supera la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale poichè non ne evidenzia aporia logico-giuridica, ma si limita a formulare interpretazione alternativa ai medesimi elementi utilizzati dai Giudici di merito.

La valutazione del contenuto letterale delle scritture contrattuali, unitamente alla condotta tenuta al riguardo dalle parti stipulanti, operata dalla Corte capitolina non appare ledere alcun canone ermeneutico legale, poichè l’inferenza che anche nelle scritture private le parti si vollero riportare all’asse descritto nella denunzia di successione, espressamente menzionata solo nel rogito notarile, rimane una mera possibilità che non supera la diversa opzione ermeneutica assunta dalla Corte territoriale.

I dati presuntivi afferenti le modalità di ritrovamento delle controscritture e la conoscibilità della fittizia intestazione delle quote sociali per il tramite dell’amministrazione delle medesime società, appaiono validi anche alla luce delle osservazioni critiche mosse dagli appellanti.

Difatti il vedovo è rimasto nel godimento dell’alloggio coniugale e, di certo, per i rapporti di familiarità esistenti tra le parti, la gestione degli affari della moglie da parte del marito – esercente la professione di avvocato – consente di reputare probabile la sua conoscenza della situazione reale afferente la titolarità delle quote delle società amministrate.

La rilevante rivalutazione del conguaglio per la cessione della quota ereditaria, intervenuta con l’atto di carattere novativo del 2003, ben s’attaglia a supportare ambedue le prospettazioni lumeggiate dalle parti in causa senza quindi escluderne o privilegiarne alcuna.

Dunque il ragionamento elaborato dal Collegio romano a supporto della sua statuizione sul punto non risulta lesivo di alcun canone ermeneutico legale siccome lamentato dai ricorrenti.

Con la seconda doglianza i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione agli artt. 180 e 215 c.p.c., anche alla luce del disposto ex artt. 24 e 111 Cost. e art. 153 c.p.c., comma 2, con riferimento alla ritenuta tardività dell’intervenuto disconoscimento della sottoscrizione attribuita al padre portata sulla scrittura privata del 19.10.1999, depositata dai convenuti Al. costituitisi tardivamente in giudizio avanti il Tribunale capitolino.

La censura appare priva di pregio giuridico poichè si pone in contrasto con il costante insegnamento di questo Supremo Collegio sul punto, cui la Corte capitolina s’è attenuta.

Difatti è dato pacifico in causa che i germani Al. ebbero a costituirsi il giorno prima dell’udienza di comparizione – quindi tardivamente – depositando anche copia fotostatica della scrittura privata del 19.10.1999.

E’ altresì dato pacifico in causa che parte attrice non formulò il disconoscimento della citata scrittura nel corso dell’udienza di comparizione svoltasi regolarmente il giorno successivo, bensì appena con la nota ex art. 180 c.p.c., comma 2 – allora vigente -.

Dunque effettivamente non appare rispettato l’onere di pronto disconoscimento nella ” prima udienza o prima risposta successiva alla produzione ” prescritto ex art. 215 c.p.c., comma 2, norma che pone un criterio strettamente cronologico – Cass. sez. L n 15113/19, Cass. sez. 3 n 12303/16 – per formulare la difesa che impedisce il verificarsi dell’effetto di tacito riconoscimento dalla stessa previsto – Cass. sez. 2 n 2290/96 -.

Criterio che sta a presidio dell’esigenza di celerità nella definizione dell’oggetto della lite mediante adempimento processuale nella pronta disponibilità della parte contro cui viene utilizzata la scrittura, poichè la stessa è ben a conoscenza delle sue azioni – aver sottoscritto l’atto – ovvero è in grado di verificare immediatamente l’autenticità della propria sottoscrizione.

Parte ricorrente tenta di superare detto costante insegnamento argomentando sulla scorta della tardiva costituzione in giudizio degli Al., alla quale viene correlata la necessità di una verifica del documento dimesso, pena compressione irragionevole del diritto a compiuta difesa.

Tale osservazione rimane superata dalla espressa previsione, presente nella norma ex art. 215 c.p.c., comma 3, della facoltà della parte di chiedere un termine per esaminare l’atto depositato in copia – come avvenuto nella specie -, facoltà però sempre da esercitare nel modo previsto ex comma 2, ossia nella prima udienza successiva alla produzione – Cass. sez. 1 n 18768/04 – e dalla circostanza che la dichiarazione da rendere – nella specie di non conoscere la firma del padre – non implicava particolari accertamenti.

Dunque circostanza irrilevante, ai fini ex art. 215 c.p.c., risulta la tempestiva o non costituzione in giudizio della parte che produce la scrittura da disconoscere e, di certo, l’onere di immediatezza del disconoscimento non incide significativamente sul diritto di difesa poichè risulta, per sua natura e contenuto, prontamente esigibile.

Con la terza ragione di doglianza i germani A.D.M. lamentano violazione dell’art. 2702 c.c., anche in relazione agli art. 2909 c.c. e art. 215 c.p.c., per aver la Corte capitolina ritenuto utilizzabile la scrittura privata del 1999 nonostante sentenza della medesima Corte, resa in altro procedimento tra le medesime parti – impugnazione lodo arbitrale – e versata in atti, ne avesse esclusa la valenza probatoria.

La censura appare priva di fondamento per diverse ragioni.

In primo luogo la decisione della Corte d’Appello afferente il lodo arbitrale non risultava esser passata in giudicato, tanto che la relativa controversia, a seguito del ricorso per cassazione degli Al., è stata trattata in questa stessa udienza pubblica.

In secondo luogo la sentenza de qua risulta aver annullato il lodo per difetto della clausola compromissoria, senza anche aver accertato la genuinità o meno della scrittura privata di causa e ciò sulla scorta della mancata proposizione della istanza di verificazione della scrittura, una volta ritenuta tempestivamente disconosciuta.

All’evidenza la decisione in questione non porta alcuna statuizione atta ad incidere sulla causa risolta con la sentenza oggetto della presente impugnazione. Quindi non concorre la dedotta violazione del disposto ex art. 2702 c.c. posto che, in difetto di positivo accertamento circa la veridicità della scrittura o sua non autenticità con sentenza in cosa giudicata – situazione non verificatasi nella specie -, l’inutilizzabilità di una prova per ragioni processuali in un procedimento non assume rilevanza in un altro – arg. ex Cass. sez. 3 n 7634/16 -.

Con la quarta ragione di impugnazione i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia circa l’eccezione di inutilizzabilità della scrittura privata del 19.10.1999 in dipendenza della pronunzia della Corte d’Appello di Roma del 18.3.2016 nell’ambito del procedimento conseguito al giudizio arbitrale.

La contestazione risulta priva di fondamento per più ragioni.

In primo luogo, come precisato dalla stessa parte ricorrente, l’eccezione, cui viene operato riferimento nel motivo, risulta proposta in sede di precisazione delle conclusioni in sede d’appello, sicchè risultando manifestamente tardiva non era onere della Corte di merito appositamente esaminarla.

In secondo luogo la sentenza, su cui si fondava l’eccezione, non risultava passata in giudicato, sicchè alcun effetto preclusivo poteva sviluppare in altro procedimento nel quale era stato utilizzato il medesimo mezzo probatorio.

In terzo luogo, come dianzi visto, la sentenza richiamata afferiva esclusivamente all’annullamento del lodo per difetto della clausola compromissoria senza portare alcun positivo accertamento circa la genuinità o non della scrittura privata del 1999 rilevante in causa.

Con il quanto mezzo d’impugnazione i germani A.D.M. rilevano violazione della norma ex art. 183 c.p.c. anche in relazione agli artt. 761,763 e 764 c.c., per aver la Corte capitolina ritenuto nuove le domande d’annullamento per dolo ovvero rescissione per lesione del contratto notarile di cessione quota ereditaria, mentre erano da considerarsi mere specificazioni dell’originaria domanda proposta con la citazione in prime cure.

Con la citazione originaria era proposta domanda diretta all’accertamento della simulazione dei negozi citati nelle controdichiarazioni – fittizia intestazione ai figli di quote sociali – e della conseguenza che anche dette quote rientravano nell’asse relitto morendo dalla de cuius, sicchè erano in ragione di un terzo di spettanza del marito vedovo.

All’evidenza la rescissione dell’accordo di cessione della quota ereditaria per lesione o il suo annullamento per dolo appaiono questioni del tutto esulanti dal thema decidendum dedotto in causa poichè attinge la pattuizione afferente i beni ereditari individuati nell’atto notarile, circa il cui valore effettivo mai era sorta questione, mentre in tesi le quote sociali mai erano state oggetto di pattuizione e quindi ancora pro quota in capo agli eredi della V..

Anche la prospettazione dell’annullamento per dolo riposa sulla deduzione dell’artifizio rappresentato dalla modifica dello Statuto sociale della società, le cui quote erano state fittiziamente intestate ai figli, che ha dato origine alla chiamata in causa della srl Pialvit – parte non più evocata in questa sede di legittimità – con richiesta di annullamento della relativa delibera sociale tesa ad impedire al vedovo A.D.M.A. di divenire socio.

Dunque non solo effettivamente nella specie non trova applicazione l’insegnamento reso dall’arresto delle sezioni unite di questa Corte, invocato dai ricorrenti a sostegno della loro censura, ma nemmeno può validamente esser affermato che le domande de quibus erano conseguenza necessitata delle domande riconvenzionali od eccezioni esposte dai convenuti, poichè, come rettamente sottolineato dalla Corte capitolina, la conseguenza della vendita delle quote sociali fittiziamente intestate e della delibera sociale era la richiesta di ristoro per equivalente, non già, la lesione verificatasi con – in tesi – l’atto notarile di cessione della quota ereditaria.

Con la sesta doglianza i germani A.D.M. denunziano nullità della decisione impugnata per vizio di pronunzia in relazione alla proposta domanda di annullamento della divisione ereditaria per dolo, pur proposta in prime cure all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.

La censura mossa patentemente non concorre posto che – pagina 7 sentenza impugnata – espressamente il Collegio romano ha anche operato specifico cenno alla domanda di annullamento per dolo allorquando ha escluso che il marito fosse rimasto vittima di artifici e raggiri nella stipula dell’atto notarile teso alla definizione della questione ereditaria poichè a conoscenza dell’intestazione fittizia delle quote ai figli da parte della moglie, siccome dimostrato dalla stipula della transazione, coeva all’atto notarile, destinata proprio a regolare la sorte di tale cespite dell’asse.

Con la settima ragione di doglianza i ricorrenti lamentano violazione delle regole di diritto poste dagli artt. 1965 e 1969 c.c. anche in relazione all’art. 764 c.c., comma 2, per aver erroneamente ritenuto la Corte territoriale che la scrittura privata del 30.4.2003 avesse natura di transazione in relazione alla divisione dell’eredità, relitta morendo da V.T., stante l’assenza di controversia al riguardo tra le parti.

Con l’ottavo mezzo d’impugnazione i germani A.D.M. lamentano omesso esame di fatto decisivo individuato nella circostanza, resa evidente dal tenore letterale dell’accordo stipulato il 30.4.2002 – rectius 2003 -, che la controversia transatta con detto patto era afferente unicamente al valore dei beni ereditari oggetto della denunzia di successione.

I due mezzi d’impugnazione possono esser trattati unitariamente posto che denunziano il medesimo errore da profili diversi e sono privi di fondamento, posto che isolano un passaggio della più ampia motivazione esposta dalla Corte capitolina per illustrare l’esegesi della volontà contrattuale elaborata e lo analizzano estraendolo dal contesto.

Difatti il cenno alla convenzione del 2003 a pagina 5 della sentenza impugnata appare finalizzato a sostanziare la conclusione della Corte territoriale che, con la scrittura privata di natura transattiva del 19.10.1999 – coeva con l’atto notarile di vendita della quota ereditaria -, le parti stipulanti erano ben consapevoli che tra i beni caduti in successione v’erano anche le quote sociali fittiziamente intestate ai figli.

Pertanto il cenno alla dichiarazione di successione presente in detta convenzione del 2003, enfatizzato dai ricorrenti, non assume rilievo poichè la transazione, cui la Corte opera riferimento a pagina 8, era in effetti quella del 1999, anche se per errore materiale risulta citato l’anno 2003.

Una volta chiarito la concorrenza dell’errore materiale nell’indicazione dell’atto transattivo, con il quale le parti intesero definire compiutamente ogni questione correlata alla successione della V. – la scrittura del 1999 -, evidente appare l’infondatezza delle due censure, dianzi sunteggiate, poichè si fondano su quanto scritto nell’atto del 2003, che però non è l’atto transattivo che, in forza della motivazione resa dalla Corte capitolina, definì la questione successoria tra le parti.

Con la nona ed ultima doglianza i ricorrenti deducono violazione delle norme ex artt. 1965 e 1969 c.c. per non aver la Corte romana rilevato causa d’annullamento della transazione per errore di diritto ricadente su un suo antecedente logico individuato sulla titolarità delle quote sociali in capo ai figli secondo i libri sociali.

La censura mossa risulta fondata sul presupposto che, al momento della stipula dell’atto transattivo del 2003 – rectius 1999 -, il marito non conoscesse che le quote sociali erano fittiziamente intestate ai figli della defunta moglie, mentre in effetti erano nella titolarità di questa.

Viceversa, come già dianzi esaminato in relazione alla censura portata all’interpretazione della volontà contrattuale espressa dalle parti con il complesso di contratti stipulati, la Corte territoriale ha stabilito che A.D.M.A. era ben a conoscenza della fittizia intestazione e che, proprio tale questione, intendeva regolare con l’atto transattivo del 1999.

Consegue l’infondatezza anche di detto ultimo mezzo d’impugnazione.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna solidale dei germani A.D.M. alla rifusione in favore dei consorti germani Al., in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Al rigetto dell’impugnazione segue l’obbligo dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna in solido fra loro i ricorrenti germani A.D.M. al pagamento in favore dei resistenti consorti germani Al. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, ad esito della pubblica udienza, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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