Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6891 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30260-2018 proposto da:

I.C., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO

CERIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 1898/2018,

depositato il 6.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2019 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

I.C. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale idi diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)) dovuti al timore di persecuzioni per aver intrattenuto, per motivi economici, una relazione omosessuale ed alla situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, motivo per il quale era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con l’unico motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Tribunale omesso di valutare la situazione individuale del ricorrente e l’area di provenienza di quest’ultimo, nonchè la capacità di fronteggiare la violenza diffusa, individuale e collettiva da parte delle Autorità Federali e statuali della (OMISSIS);

1.2. il motivo merita accoglimento;

1.3. il Tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto interno o di tensione rilevante nella zona di provenienza del richiedente ai fini della concessione della tutela sussidiaria sulla base di una valutazione condotta limitatamente ad alcuni territori della (OMISSIS) e non sulla specifica zona dalla quale il richiedente proviene (Benin City nell’Edo State);

1.4. in proposito, va ribadito il principio per cui “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (cfr. Cass. nn. 13897/2019, 13449/2019, 11312/2019 non massimata);

1.5. nel caso di specie, la decisione impugnata non soddisfa, quindi, i suindicati requisiti, posto che essa non indica le fonti in concreto utilizzare dal Giudice di merito nè il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, non consentendo in tal modo la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il ricorso, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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