Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6890 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11338/2009 proposto da:

U.C. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di

genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio U.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato VANNICELLI Francesco, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VITERBO PREFETTURA DI VITERBO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2009 del TRIBUNALE di VITERBO – Sezione

Distaccata di MONTEFIASCONE, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo Sezione distaccata di Montefiascone, respingendo l’appello del sig. U. C., ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta da quest’ultimo al verbale in data 26 agosto 2006, con cui era stata accertata a suo carico la violazione dell’art. 170 C.d.S., comma 2 (trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore) con contestuale sequestro del veicolo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’opponente, proprietario del ciclomotore con il quale il figlio aveva commesso l’infrazione, non avesse fornito la prova della circolazione del mezzo contro la sua volontà, e che non potesse farsi applicazione della più mite sanzione accessoria (fermo amministrativo, anzichè sequestro) prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44, conv. nella L. 24 novembre 2006, n. 286, trattandosi di norma entrata in vigore in data successiva a quella dell’illecito.

Il sig. U. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’autorità amministrativa intimata.

2. -Il primo motivo di ricorso è rubricato come denuncia di vizio di motivazione, ma poi si conclude con la formulazione di un “quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.”.

2.1. – Si tratta di motivo inammissibile.

Come denuncia di vizio di motivazione, infatti, difetta della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c., comma 2);

come denuncia di violazione di legge (cui farebbe pensare la formulazione del quesito finale), invece, pone una questione – se sia cioè applicabile l’esimente, per il proprietario del veicolo, della circolazione del medesimo contro la sua volontà – che nella specie non si pone come questione di diritto (pacifica essendo l’applicabilità dell’esimente in astratto), bensì come questione di fatto, ossia come questione della sussistenza o meno della prova della circolazione invito domino.

3. – Con il secondo motivo si ripropone la questione dell’applicabilità della più mite sanzione del fermo amministrativo del veicolo introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, cit..

3.1. – Il motivo è manifestamente infondato, dovendo confermarsi quanto ormai acquisito, dopo iniziali incertezze, nella giurisprudenza di questa Corte, e cioè l’estraneità alla materia dell’illecito amministrativo del principio – proprio dell’illecito penale – dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole all’incolpato (cfr., fra le più recenti, Cass. 14828/2006, 21584/2007, 5210/2009, 659/2010)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato del ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che pertanto il ricorso va respinto;

che, in mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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