Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6890 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017),  n. 6890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8188-2015 proposto da:

LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5780/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella

rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla

oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia al

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di Logista Italia s.p.a. venne notificata cartella di pagamento per importo relativo ad accisa gravante sui tabacchi lavorati conseguente ad avvisi di accertamento. Il ricorso della contribuente venne disatteso dalla CTP. Anche l’appello venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione.

La CTP aveva già respinto le eccezioni d’illegittimità della cartella, “atteso che nel contesto della cartella erano stati analiticamente riportati – attraverso i relativi codici – i tributi da versare ed il titolo del versamento e sottolineando anche come gli atti impositivi, presupposti all’emissione della cartella, si fondassero sugli atti di verifica, redatti in contraddittorio tra gli organi periferici dell’AAMS ed i rappresentanti dei depositi dei tabacchi”. L’Amministrazione ha proceduto con la formale intimazione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1919, art. 2 sotto pena degli atti esecutivi, e ciò in forza del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 che conferisce all’Amministrazione il potere di procedere alla riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, mediante iscrizione a ruolo. “Ciascuna delle ingiunzioni di pagamento, premesse a base dei ruoli e della cartella Equitalia in questione, conteneva il fatto presupposto, la normativa applicabile, i quantitativi di tabacchi trafugati o comunque mancanti dai depositi fiscali, l’imposta e l’accisa dovuta, il tutto con l’allegazione del verbale di constatazione debitamente sottoscritto da Logista Italia…la cartella esattoriale è stata predisposta secondo il modello ufficiale approvato dal Ministero delle Finanze. In ogni caso, il preteso difetto di motivazione della cartella esattoriale non sussiste, non soltanto perchè la cartella stessa è stata impugnata dal contribuente – che ha dimostrato di avere avuto piena cognizione dei presupposti dell’impugnazione – ma anche in quanto Logista Italia ha omesso di allegare e specificatamente provare il concreto pregiudizio arrecato dal preteso vizio dell’atto al suo diritto di difesa (v. Cass. n. 11722/2010)”. Nel merito lo svincolo irregolare dei tabacchi lavorati dal regime sospensivo, come nel caso di furto o rapina, comporta l’esigibilità dell’accisa da parte dell’Amministrazione.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che la cartella non indica le norme alla base della procedura amministrativa seguita dall’Ufficio, limitandosi ad indicare la denominazione dell’ente impositore ed il generico riferimento “accisa gravante sui tabacchi lavorati”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, dato che gli avvisi di accertamento non rivestono la qualità di atti impositivi per essere stati emessi in violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi, mancando l’atto presupposto avente natura impositiva, e venendo meno il presupposto dell’iscrizione a ruolo, illegittima è la cartella di pagamento.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che le ipotesi di furto e rapina vanno ascritte alla fattispecie di forza maggiore ai fini della concessione dell’abbuono d’imposta previsto dalla legge e che, ove l’obbligo del pagamento dell’accisa consegua al solo fatto del furto, non manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione ai sensi degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost..

La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso. Segue l’estinzione del processo. La parte che ha dato causa al processo va condannata alle spese, liquidate come in dispositivo. La costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza sollevare eccezioni in ordine alla propria legittimazione, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali circa il rapporto fra la ricorrente ed il Ministero medesimo.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che liquida in Euro 9.000,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali circa il rapporto processuale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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