Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6890 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30257-2018 proposto da:

H.M., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO

CERIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 1910/2018,

depositato il 7.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2019 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

H.M. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso che ha presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)) dovuti al suo vissuto personale, che le ragioni del suo espatrio erano collegate a minacce di morte rivolte a lui ed alla sua famiglia dai vicini di casa, motivo per cui, dopo essersi inutilmente rivolto agli organi di Polizia, era fuggito raggiungendo dapprima la Libia e poi l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente, che narra di essere fuggito per “il disagio derivante dalle vicende familiari che lo vedevano coinvolto per motivi personali ed economici che avevano provocato dissidi con la famiglia del vicino”, denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che l’esame delle domande non era avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel suo Paese di origine, nell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto in capo alle autorità decidenti;

1.2. la censura è inammissibile;

1.3. in riferimento al diniego di protezione sussidiaria, se è vero che nella materia in oggetto il Giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534), deve tuttavia rilevarsi che il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato ed inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 19197/2015; conf. Cass. nn. 7385/2017, 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale” (in termini anche, Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018);

1.4. la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del Giudice investito della domanda di protezione risulta essere, nel caso in esame, assolutamente generica, in relazione al decisum (avendo il Tribunale attivato i poteri di acquisizione officiosa delle informative), e, per conseguenza, priva di decisività, ed il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni e le fonti ufficiali delle stesse che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso;

1.5. la doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni a quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5);

2.1. con il terzo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. stante la mancata concessione della protezione umanitaria senza un’adeguata valutazione della situazione prospettata dal richiedente, “anche e soprattutto con riferimento alla sua fuga in Italia dalla Libia”, avendo il Tribunale del tutto omesso di provvedere sulla domanda di protezione umanitaria;

2.2. la terza censura, riguardo all’omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, va accolta avendo il Tribunale del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta in esame formulata nel ricorso introduttivo;

2.3. l’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo con cui-si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716/2015 della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo, per avere il Tribunale escluso la ricorrenza delle condizioni per la protezione umanitaria, negando la sussistenza di condizioni di vulnerabilità, laddove la situazione generale del Paese d’origine non consentiva comunque un rientro “in assoluta sicurezza”;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto limitatamente al terzo motivo, respinto il primo ed assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo ricorso, respinto il primo ed assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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