Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6890 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6890 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 6170-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
775

LA ROSA GIUSEPPA,
CRISTIANO,

GULLOTTA GIUSEPPE,

GULLOTTA

elettivamnnto domiciliati in ROMA VIALE

REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio
dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, che li rappresenta e
difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 08/04/2016

- controricorrentl

avverso la sentenza n. 9/2009 della COMM.TRIB.REG. dl
ROMA, depositata il 16/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito

per

il

controricorrente

l’Avvocato

MASTROGREGORIO per delega dell’Avvocato D’ANDRIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MARULLI;

RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso l’epigrafata
sentenza della CTR Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato la
decisione che in primo grado su ricorso di Gullotta Salvatore, e, di seguito,

medesimo in dipendenza delle ingiustificate movimentazione bancarie
riscontrate sui suoi conti.
Il giudice territoriale ha motivato il proprio deliberato con la considerazione
che la presunta mancata dichiarazione degli attivi di conto corrente “non è
stata provata dall’ufficio con ulteriori mezzi di prova, né è stata operato
alcun raffronto tra quanto risultava dalla operazione matematica di
determinazione dell’attivo e la situazione soggettiva in cui operava la ditta”,
sebbene a tale operazione matematica “sarebbe stato necessario aggiungere
obiettivi riscontri circa la natura e la ragione dei versamenti”.
Il mezzo erariale si vale di un solo motivo di ricorso, al quale resiste la
parte con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con l’unico motivo di ricorso — che non incorre nel difetto di
autosufficienza, in quanto nell’illustrazione del motivo sono riportati tutti
gli elementi che consentono alla Corte di giudicare ex actis la fondatezza
dell’impugnazione, e che non incorre nella violazione dell’art. 366, comma
primo, n. 3, c.p.c., risultando il requisito dell’esposizione dei fatti di causa,
peraltro da soddisfarsi in termini di sommarietà, ampiamente sussistente
avuto riguardo alla ricognizione dei fatti salienti che la ricorrente ha cura di
effettuare alle pagg. l e 2 ricorso — l’Agenzia ricorrente lamenta ex art. 360,
comma primo, n. 3, c.p.c. errore di diritto nell’applicazione dell’art. 51,
comma secondo, n. 2, D.P.R. 633/72, posto che la CTR, pronunciandosi nei
RG 6170/10 Ag. Entrate-La Rosa

dei suoi eredi, aveva annullato l’avviso di accertamento notificato al

riferiti termini, ha mostrato di disattendere il principio secondo cui “il
rinvenimento di dati ed elementi risultanti dai conti corrente bancari
riferibili al contribuente non confluiti nella dichiarazione costituisce
presupposto di una presunzione legale in favore del fisco, utilizzabile ai fini

l’onere di provare, in relazione ai singoli movimenti bancari, che degli
stessi si è tenuto conto in dichiarazione ovvero che non si riferiscono a fatti
imponibili”.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. E’ oramai ius receptum che in tema di accertamento dell’IVA, l’art. 51,
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente
all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la
dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su
conti correnti bancari intestati al contribuente (10578/11) ovvero a persone
al medesimo legate da rapporti di parentela (18083/10) o di lavoro
(12625/12) e, fin’anco, in caso di cointestazione, pure estranei all’impresa
(20981/15). Si tratta invero di una presunzione legale di carattere relativo
(18421/05), in forza della quale i singoli dati ed elementi risultanti dai
conti predetti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti
dalli art. 54 D.P.R. 633/72, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili
(26692/05), ricadendo, dunque, sul contribuente il relativo onere probatorio
(9203/08), in quanto compete al contribuente, in ossequio dell’inversione
dell’onere della prova che si determina nel caso (18081/10), dimostrare che
gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili
ad operazioni imponibili, considerandosi viceversa la pretesa tributaria che
abbia titolo dagli esperiti accertamenti bancari assistita dalla presunzione
RG 6170110 Ag. Entrate-La Rosa

Cons.

arulli

2

della ricostruzione della base imponibile, spettando al contribuente stesso

legale che si ascrive ai dati e gli elementi risultanti dai conti predetti
(4859/09).
2.4. E’ perciò irrefutabile l’errore di diritto ascritto al pronunciamento
d’appello che, ignorando manifestamente le dette regole probatorie, ha

i dati e gli elementi presuntivi emersi dalle indagini bancarie nei confronti
del contribuente e, segnatamente, il fatto che delle somme annotate con il
segno positivo sul suo conto bancario, di ben 157.402.077 lire non fosse
stata giustificata la lecita provenienza, “con ulteriori mezzi di prova” — un
onere probatorio aggiuntivo non previsto dalla legge, in ragione
dell’efficacia probatoria privilegiata ascritta alle investigazioni bancarie,
sollevando in tal modo il contribuente dall’onere probatorio contrario al cui
adempimento egli sarebbe stato invece tenuto per effetto della presunzione
iuris tantum gravante a suo carico.
3. 11 ricorso va dunque accolto e la sentenza andrà per questo
conseguentemente cassata con rinvio al giudice territoriale per un nuovo
esame ai sensi dell’art. 383, comma primo, c.p.c.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Lazio
che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del
presente giudizio.

inteso accollare all’amministrazione — pretendendo che questa corroborasse

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