Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 689 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. II, 18/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/01/2021), n.689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23985/2019 proposto da:

N.J., rappresentato e difeso dall’Avvocato LOREDANA

LISO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA

ABATE GIMMA 201;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 3440/2019 del TRIBUNALE di BARI depositato il

27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

7/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 12.1.2018, N.J. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale già nel 2009, il ricorrente aveva riferito di essere cittadino nigeriano, proveniente dall'(OMISSIS) e di essere fuggito dal proprio Paese in quanto dopo la morte della madre, proprietaria di un terreno dal quale un’azienda controllata dal governo estraeva sabbia corrispondendo periodicamente un importo, non aveva più ricevuto quanto dovuto; inoltre, dopo aver fatto propaganda contraria all’estrazione della sabbia, era stato minacciato dagli operai che lavoravano sul suo terreno, i quali, su ordine del chairman, avevano cercato di ucciderlo con pale e macheti; pertanto, si era dato alla fuga e aveva spinto, uccidendolo, il guardiano del cantiere che aveva cercato di bloccarlo.

La Commissione Territoriale e il Tribunale di Bari avevano rigettato la domanda di protezione, che veniva nuovamente riproposta e basata sul rinvenimento di nuove prove, sul peggioramento delle condizioni di sicurezza in Nigeria e sulla circostanza nuova dell’appartenenza del ricorrente a un’organizzazione politica di opposizione al regime.

Con decreto n. 3440/2019, depositato in data 27.6.2019, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo che, per un verso, il ricorrente – a fondamento della vicenda precedentemente narrata – si fosse limitato a produrre una dichiarazione giurata della zia, in quanto tale ininfluente; per l’altro, l’avvenuta adesione in Italia all’Ipob, di per sè irrilevante, restava in ogni caso sullo sfondo, come dimostrato dalle stesse dichiarazioni del richiedente, incentrate sui fatti posti originariamente a fondamento della domanda di protezione. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, si sottolineava la radicale carenza di riscontro documentale o testimoniale e la mancata indicazione di circostanze individualizzanti sufficientemente specifiche, tali da fondare un pur vago giudizio di verosimiglianza del denunciato pericolo di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il Tribunale affermava che dalle informazioni internazionali aggiornate risultava che il livello di violenza nella zona di provenienza del ricorrente non consentisse di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile a rischio di danno grave alla persona o alla propria incolumità. Anche la domanda di protezione umanitaria non trovava accoglimento in quanto non risultava un’effettiva lesione di diritti fondamentali.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione N.J. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame di fatti decisivi/violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)”, lamentando, tra l’altro, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale che non disponeva l’audizione del ricorrente, nonostante vi fosse la necessità di chiarire le dichiarazioni del medesimo.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura un “Vizio motivazionale: motivazione apparente/violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; art. 10 Cost.; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,14 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, in quanto il Tribunale ometteva di valutare compiutamente la situazione personale del ricorrente e le problematiche di un soggetto proveniente da un paese nel quale non venivano rispettati i diritti umani; laddove il rigetto della domanda di protezione umanitaria non poteva essere frutto di automatismo conseguente al rigetto delle altre fonti di protezione.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i due motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Cass. n. 8368 del 2020).

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 19443 del 2011).

2.3. – Va rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.4. – Dal canto suo, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

2.5. – Resta, in conclusione, da porre in evidenza come le censure, nel loro complesso, si risolvano nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 9275 del 2018); la qual cosa, nel caso di specie, è ampiamente dato riscontrare.

3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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