Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6889 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9810/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore ed inoltre

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FROSINONE in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avv. ANNA MARIA VENCHI,

rappresentata e difesa dall’avv. VILLONI Pierluigi, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 9334/2 008 del TRIBUNALE di ROMA del 2.5.08,

depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, rigettando l’appello dell’amministrazione dell’Interno, ha confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto l’opposizione della sig.ra B.R.A.M. avverso verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada.

Il Tribunale ha ritenuto la nullità della notifica del verbale perchè avvenuta mediante consegna di una fotocopia non autenticata dell’atto ed ha aggiunto che, d’altra parte, l’amministrazione, contumace in primo grado, non aveva in quella sede ottemperato all’ordine del giudice di produrre l’originale.

L’amministrazione dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha espresso l’avviso dell’infondatezza del ricorso principale e della fondatezza del ricorso incidentale.

Il P.M. non ha presentato conclusioni scritte e le parti private non hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. – I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

3. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando errore di diritto, si ripropone la questione della validità della notifica del verbale, sostenendo che non è necessaria la consegna di un originale o di una copia autenticata di esso al destinatario.

3.1. – Contrariamente a quanto sostenuto nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., il motivo è fondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dellA L. n. 689 del 1981, art. 22, atteso che l’art. 18, comma 4, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall’art. 14, il quale al comma 4, richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 160 del codice, che fa salva l’applicazione dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. 11548/2007 e in precedenza, con riferimento alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, Cass. 18055/2004).

4. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, sì censura l’affermazione della omessa produzione dell’originale del verbale, nonostante l’ordine del giudice di primo grado, da parte dell’amministrazione contumace. Si osserva che l’unico ordine impartito dal Giudice di pace era quello di produzione di copia (non, quindi, dell’originale) degli atti ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2.

4.1. – Il motivo è assorbito a seguito dell’accoglimento del precedente.

5. – Del pari assorbito è l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce l’omissione di pronunzia del giudice di appello sullo specifico motivo di gravame incidentale con cui veniva richiesta la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate dal Giudice di pace con motivazione di stile.

6. – In conclusione, a seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1, ult.) con il rigetto dell’opposizione proposta davanti al Giudice di pace.

Le spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere su quelle del giudizio di primo grado, nel quale l’amministrazione vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta davanti al Giudice di pace e condanna l’opponente sig.ra B.R.A.M. alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 500,00 per onorari e diritti, quanto al giudizio di appello, e in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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