Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6889 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

07/02/2007; n. 53995/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.07.2005, A.M. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 29.05.2006 – 7.02.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, della somma di Euro 1.250,00 con interessi legali dalla data del provvedimento, nonche’ al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 825,00, di cui Euro 250,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, e distratte in favore del difensore antistatario.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che l’ A. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo volto al conseguimento della pensione d’invalidita’ civile, da lei introdotto il 10.09.2001, dinanzi al Tribunale di Nola, e deciso con sentenza dell’11.05.2005;

– che la durata ragionevole di detto processo, protrattosi per circa tre anni e otto mesi, poteva essere fissata in anni 2 e mesi 6, trattandosi di controversia previdenziale di non particolare complessita’;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in circa anni 1 e mesi 3, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato all’attualita’ nella misura di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo.

Avverso questo decreto l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 12.11.2007. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso l’ A. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 10) ai criteri di determinazione del periodo di ragionevole durata, da determinarsi a suo parere, trattandosi di causa previdenziale, in anni 2, ai criteri di liquidazione della riparazione per il sofferto danno morale, che assume essergli dovuta nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei 50 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 11 a 16) all’insufficienza delle liquidate spese processuali, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Infondata si rivelano:

la censura relativa al “tempo ragionevole”, dal momento che i giudici di merito hanno motivatamente fissato in 2 anni e mesi 6 la congrua durata del processo presupposto, in ragione delle peculiarita’ del caso ed in aderenza anche allo standard CEDU di normale durata di un processo civile, e di contro la ricorrente avversa questa conclusione prospettando una durata inferiore sulla base di profili astratti e non pertinenti al decisum (in tema, cfr. Cass. 200521390; 200501094);

la doglianza concernente l’entita’ dell’indennizzo liquidato per il sofferto danno non patrimoniale, correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568;

200608714; 200723844), non incrementato del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravita’ del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibili (in tema cfr Cass. 20086808; 200917684) ed aderente ai parametri CEDU – tra i 1.000,00 e i 1.500,00 Euro – accordata in sede sovranazionale negli affari consimili la censura inerente all’entita’ delle liquidate spese processuali, poiche’ nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204;

200423789; 200714053) e nella specie quanto liquidato a tale titolo appare sostanzialmente rispondente ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’ in ragione del suo esito e del mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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