Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6889 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20304/2020 proposto da:

Z.M., difeso e rappresentato dall’avv. Andrea Castiglione,

giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

22/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2022 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Trieste, con decreto del 22.4.2020, ha rigettato la domanda proposta da Z.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Z.M. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recentissima sentenza n. 15177/2021, hanno elaborato i seguenti principi di diritto (confermati nelle successive sentenze, sempre a Sezioni Unite, nn. 18486/2021, 18487/21, 18488/2021, 18489/2021 e 18490/2021):

“1) il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore;

2) La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

Tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l’indicazione della data del conferimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione. Una diversa interpretazione svilirebbe il dato testuale della norma, che verrebbe ad essere disapplicata, dando luogo ad un’ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema (vedi Cass., S.U., 30 marzo 2021, n. 8776).

Va, infine, osservato che la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, sollevata dalla Sezione terza di questa Corte con ordinanza n. 15771/2021, è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta nella sentenza n. 13/2022, depositata il 20.1.2022.

Nel caso di specie, il difensore si è limitato all’asseverazione dell’autenticità della firma del ricorrente, ma non ha provveduto alla specifica certificazione della data (pur presente nell’atto) di conferimento della procura alle liti, in modo tale che tale data risulti indefettibilmente rilasciata dal richiedente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole.

Ne consegue che difetta un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione che determina l’assorbimento dei motivi svolti dal ricorrente.

Non si liquidano le spese di lite, in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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