Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6888 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6888 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 13281-2008 proposto da:
DIANA

ELIANA

DNILNE42D41C2611,

GHIO

FEDERICO

GHIFRC40H14C621L, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato
COEN STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VILLANI GIORGIO;
– ricorrenti –

2014

contro

390

DIANA

SILVANA

DNISVN36A60C621Q,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo
studio dell’avvocato MAZZETTI FEDERICO, che la

Data pubblicazione: 24/03/2014

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO;
– controricorrente non chè contro

DIANA SARA;

avverso la sentenza n. 918/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 01/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato RIZZACASA Beatrice, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato COEN Stefano,
difensore dei ricorrenti che si è riportata agli atti
depositati e ne ha chiesto accoglimento, in subordine
ha chiesto che sia effettuata la chiamata in causa
degli ipotetici eredi della sig.ra PASTOLINO che
risulta deceduta prima della sentenza della Corte di
Appello, ovvero prima del 15/12/2000, pertanto l’atto
di riassunzione della sig.ra DIANA Silvana
risulterebbe notificato successivamente la morte
della sig.ra PASTOLINO; il Presidente fa presente che
tale questione è stata sollevata nella memoria
depositata;
udito l’Avvocato MAZZETTI Federico, difensore dall
resistente che ha chiesto l’inammissibilità o il

– intimata –

rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Ghio -Diana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1984 Silvana DIANA conveniva
in giudizio avanti al Tribunale di Chiavari, Anna Maria DIANA, Eliana DIANA,

compravendita a rogito Notaio Girvi del 28.02.78 i propri genitori Serafino
DIANA e Emilia COSTAGNINO avevano venduto, con riserva di usufrutto alle
figlie Anna Maria DIANA, Eliana DIANA, l’appartamento sito in Chiavari in cui i
medesimi abitavano. Deduceva l’attrice che tale atto di vendita era simulato , in
considerazione di v-arie c-ircostanze, int-egranti presunzioni , gravi precise e
concordanti e che lo stesso atto in realtà nascondeva una donazione alle due
figlie da parte dei genitori, ispirata dalla volontà del disponente Serafino Diana di
privare essa attrice ( sua figlia), della quota di legittima sulla futura eredità.
Chiedeva pertanto che il tribunale adito accertasse e dichiarasse che il
menzionato atto di vendita era simulato e che di conseguenza il bene in parola,
per la quota di proprietà del defunto era caduto nella successione mediante
collazione.
2 – Con atto di citazione notificato in pari data ( 30 aprile 1984) Silvana DIANA
conveniva in giudizio avanti allo stesso Tribunale di Chiavari, le sorelle Anna
Maria DIANA, Eliana DIANA, e Sara Diana , e premesso che il padre Serafino
Diana , deceduto il 15.12.1983 con il testamento olografo del 20.2.1981, aveva
nominato eredi universali le figlie Anna Maria ed Eliana, pretermettendo la

Corte Suprema di Cassazione — II sez.

A. Bursese-

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Federico 9-110 e Giulia CASTAGNINO, premettendo che con atto di

moglie e le altre due figlie ( Sara ed essa attrice), sul presupposto, contrario al
vero, di aver loro donato beni in vita, esercitava l’azione di riduzione chiedendo
che il tribunale adito annullasse la disposizione testamentaria del de cuius nel
punto in cui era stata pretermessa essa attrice e di conseguenza dichiarasse

quota legittima sull’eredità da lui dismessa; il tutto previa ricostruzione
dell’eredità stessa; con riduzione delle disposizioni lesive della propria quota
legittima. Chiedeva altresì che fosse disposta la divisione dell’asse ereditario
attraverso la formazione dei lotti in proporzione alla quota di rispettiva spettanza,
” condannando se del caso le convenute alla restituzione all’eredità
dell’immobile ricevuto in donazione o a compensare in danaro la legittimaria
pretermessa”.
3 – Si costituivano le parti convenute opponendosi alla domande dell’attrice;
Previa riunione delle due cause ed espletamento dell’istruttoria, l’adito tribunale
di Chiavari, con sentenza n. 429/03, in accoglimento delle domande proposte,
dichiarava la

simulazione

dell’appartamento de

quo

conseguentemente dichiarava
Serafino Diana,

dell’apparente contratto di compravendita
in quanto dissimulante una donazione;
che detto bene, per la quota di proprietà di

era caduto nella successione mediante collazione;

dichiarava che l’attrice aveva diritto alla

quota di legittima sull’eredita

dismessa, riducendo la donazione effettuata in quanto lesiva della quota di
legittima spettante ad essa attrice; assegnava l’appartamento alle convenute che

Corte Suprema di Cassazione I

z eiv. – est dr. G. A. Bursese-

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che essa Silvana Diana , quale erede del defunto genitore, avesse diritto alla

condannava al pagamento della somma di € 21.000,00, pari alla quota di
legittima spettante a Silvana Diana nella misura di 1/8 della metà del valore

dell’immobile.
Il tribunale argomentava l’accoglimento dell’azione di simulazione sulla base

preclusioni probatorie, dovendosi considerare terzo l’erede legittimario che
agisca per la tutela della sua quota di riserva. Lo stesso tribunale motivava la
reiezione dell’eccezione di cui all’art. 564 c.c. sollevata dai convenuti,
ritenendola non riferibile al legittimario totalmente pretermesso dall’eredità , in
quanto egli acquistava la qualità di erede solo a seguito del favorevole esercizio
dell’azione di riduzione da lui proposta.
4 – Avverso la sentenza proponevano appello Federico GHIO, Anna Maria e
Eliana DIANA, chiedendone l’integrale riforma. Preliminarmente gli appellanti
rinnovavano l’eccezione d’inammissibilità dell’azione di riduzione ex art. 564 c.c.
non avendo l’attrice accettato l’eredità con il beneficio dell’inventario;
contestavano inoltre la valenza delle singole presunzioni che avevano portato il
tribunale alla declaratoria di simulazione dell’atto di compravendita; infine
deducevano erroneità della sentenza impugnata ” laddove aveva preteso
assegnare l’immobile ai convenuti, potendosi ritenere che gli stessi intendevano
riservarlo non avendo chiesto il controvalore in danaro delle loro quote ed il
denaro all’attrice”.

Corte Suprema di Cassazione

z.

G. A. BUrSCSC-

5

delle risultanze della prova per presunzioni, attesa l’inapplicabilità delle

Resisteva Diana Silvana e l’adita Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n.
918/07 depositata in data 01.08.2007 rigettava l’appello, condannando gli
appellanti al pagamento delle spese del grado. La Corte genovese confermava
in specie l’inapplicabilità nel caso in esame dell’art. 564 c.c. in quanto il

neppure assumeva la qualità di chiamato all’eredità, per cui non era tenuto ad
accettare l’eredità con il beneficio dell’inventario.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono Eliana DIANA e
Federico GHIO sulla base di 4 mezzi; resiste con controricorso Silvana
DIANA.
Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 — Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “la violazione dell’art. 360 n. 5
c.p.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata; deducono che la
Corte territoriale aveva “completamente omesso” la giusta valutazione dell’atto
di compravendita dell’appartamento in questione, il quale non poteva essere
dichiarato simulato; lo stesso atto, redatto alla presenza di 2 testimoni, se non
come compravendita poteva almeno valere come donazione; ma l’azione di
riduzione esercitata dall’attrice non poteva essere promossa in quanto la
medesima non aveva accettato l’eredità con il beneficio d’inventario ex art. 564
c.c.

Corte Suprema di CssioyWez. eiv est. dr. G. A. Bursese-

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legittimario totalmente pretermesso dall’eredità non solo non era erede, ma

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: ” La Corte d’Appello di
Genova ha completamente omesso di considerare l’atto pubblico di vendita
dell’immobile […] sia che esso concretasse un effettivo atto di vendita sia che
esso concretasse un’ipotesi di donazione”.

relativo quesito di diritto è estremamente generico. In ogni caso, contrariamente
a quanto lamentato con la censura in esame, la sentenza de qua igiceffsbi, ha
ampiamente e diffusamente esaminato la questione in oggetto, adeguatamente
motivando sui riscontrati elementi indiziari della simulazione della atto , che ha
correttamente indicato: a) nell’assenza di una necessità del defunto di alienare
l’unico immobile si sua proprietà che costituiva la propria abitazione; b) nella
sproporzione tra il prezzo di vendita di L. 36.000.000 ed il valore accertato pari a
L. 120.000.000, pur considerato senza la capitalizzazione dell’usufrutto, peraltro
di minima incidenza in relazione all’età del venditore ( oltre 80 anni); c) la
mancata prova del pagamento, in quanto effettuato con assegni; d)
l’occultamento della vendita agli eredi pretermessi.
2- Con il 2° motivo gli esponenti denunciando la violazione dell’ art. 364 c.c.,
deducono che la mancata accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario
da parte dell’attrice rendeva improponibile l’azione di riduzione dalla medesima
proposta. Si conclude con il seguente quesito di diritto: “… nel caso in cui il
padre lasci soltanto ad uno dei figli mediante formale atto pubblico di vendita con

Cone Suprema di Cassazione

7

Osserva il Collegio che Il motivo esaminato è di ardua comprensione, mentre il

due testimoni un unico immobile, nulla lasciando agli altri, l’azione di riduzione è
proponibile soltanto se l’eredità venga accettato con beneficio d’inventario”.

La doglianza è infondata ed è generico il relativo quesito di diritto.
La giurisprudenza è univoca

il quale proponga domanda di simulazione relativa di una

compravendita, preordinata all’eventuale successivo esercizio dell’azione di
riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva
accettazione dell’eredità con beneficio di inventano, di cui all’art. 564, primo
comma, c.c., in quanto egli acquisisce la qualità di erede, necessaria a tal fine,
solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione (
Cass. sentenza n. 16635 del 03/07/2013: Cass. N. 12496 del 29.05.2007; Cass.
N. 13804 del 15.06.2006; Cass. N. 12632 del 9.12.1995).
3 – Con il 3° motivo gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 345 e 342 c.p.c. e 52 della legge 26.11.90 n.353.
La Corte aveva ritenuto inammissibile l’eccezione in esame ai sensi ex art. 564
c.c. ritenendola eccezione nuova ex art. 345 c.p.c.; l’eccezione si poteva
proporre atteso che l’art. 345 c.p.c. nel testo novellato non era ancora in vigore
all’epoca dell’appello. A conclusione del motivo vengono posti i seguenti quesiti:
a) “Nel caso in cui la parte eccepisca la novità dell’eccezione proposta in atto di
appello della controparte occorre tenere presente che l’entrata in vigore della
legge 26.11.90 n. 353 è avvenuta nel 1995″

Corte Suprema di Cassazione II sez

8

pretermesso,

nel ritenere che il legittimarlo totalmente

b)” ove l’appellante specifichi nel proprio atto d’appello le ragioni dell’appello
stesso chiedendo la riforma della sentenza appellata in tal caso oltre alla
sommaria esposizione sussistono altresì i motivi specifici di cui all’art. 342
c.p.c.”

generici il quesiti di diritto

sopra trascritti. Occorre aggiungere che la sentenza invero

contiene una

doppia motivazione,ma che la Corte distrettuale ha comunque ampiamente
esaminato la questione della preclusione posta dall’ad. dall’ad. 364 c.c.
4 – Con il 4° motivo gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2729,1175,1182,1277-1375 c.c.: criticano

i singoli indizi da cui è

stata dedotta la simulazione, tra cui il pagamento con assegni bancari,che non

dimostrerebbe ( secondo la code) l’estinzione dell’obbligazione.
La censura si conclude con i seguenti quesiti:
a) “allorché il venditore riceve in pagamento dell’immobile venduto degli assegni,
l’operazione non dev’essere considerata andata a buon fine soltanto nel caso in
cui il venditore non rilasci contestualmente all’acquirente quietanza attestante la
contestuale definitiva chiusura dei rapporti stesse
b) “nel caso in cui la parte in causa invochi le presunzioni di cui all’art. 2729 c.c.
occorre che le presunzioni e cioè i fatti noti da cui si dovrebbe desumersi il fatto
ignoto devono essere devono essere univocamente gravi precisi e concordanti
e non semplici illazioni e cioè a mere possibilità di verificarsi dell’evento.”

Corte Suprema di Cassazione

—z. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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Anche tale doglianza è infondata mentre sono

La doglianza non ha pregio. La censura non coglie la ratio decidendi laddove
deduce che la sentenza ha ritenuto che la vendita dell’immobile fosse
condizionata all’incasso degli assegni; nel resto attinge un accertamento di fatto
adeguatamente motivato in ordine agli elementi indiziari di una simulazione.

per pronuncia ultrapetita: la corte avrebbe accolto una domanda mai da essi
formulata, in quanto essi ricorrenti non avevano mai chiesto la restituzione
dell’immobile.
Il quesito di diritto è il seguente: ” nel caso in cui la parte chieda l’esecuzione in
forma specifica di una domanda non può il tribunale accogliere una diversa
domanda di danni a meno di non andare in ultra petizione”
La doglianza è inammissibile, mentre è generico ed inconferente il quesito di
diritto di cui sopra. La stessa censura non risulta formulata in precedenza ed è
quindi nuova. In ogni caso la sentenza non ha ordinato la restituzione
dell’appartamento, ma, in sede di divisione, ha rettamente assegnato il bene ai
ricorrenti, pur in assenza di esplicita domanda, anziché disporne il frazionamento
o la vendita del cespite.
In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali per il
principio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Corte Suprema di Cassazione if sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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0
5 – Con il 5 motivo viene eccepita la nullità della sentenza e del procedimento

In Roma li 5 febbraio 2004

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