Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6888 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7899/2009 proposto da:

Z.M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COPPOLA LODI NUNZIA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SERIATE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MONZINI Mario, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BELOTTI GIOVANNA CRISTINA, giusta procura ad

litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2008 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 14/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo, in accoglimento dell’appello del Comune di Seriate, ha respinto l’opposizione proposta dalla Dott.ssa Z.M.P. a verbale di accertamento della violazione dell’art. 145 C.d.S., commi 5 e 10 (omissione di arresto allo “stop”).

Il Tribunale ha osservato: a) che non sussisteva contraddizione tra il verbale di accertamento e il rapporto redatti dalla Polizia Locale: semplicemente, nel secondo sì dava atto di una ulteriore circostanza irrilevante, e cioè che la Z. si era sulle prime arrestata allo “stop”, ma per un tempo insufficiente ad evitare l’impatto, una volta ripresa la marcia, con altro veicolo avente diritto di precedenza; b) che la prova dell’illecito era basata su quanto dichiarato dall’incolpata ai verbalizzanti; c) che non vi era prova del dedotto stato di necessità.

2. – La Dott.ssa Z. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’amministrazione comunale intimata ha resistito con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano da disattendere.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge.

Si chiede a questa Corte di affermare che contrasta con il dovere di motivazione degli atti amministrativi, sancito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, integrare ex post la motivazione di un atto mediante le contrastanti indicazioni contenute in un secondo atto.

3.1. – Il motivo – che è riferito alle asseritamente contrastanti risultanze del verbale e del rapporto della Polizia Locale – è inammissibile in quanto presuppone un fatto – il contrasto, cioè, fra i due atti – che viene invece espressamente escluso dalla sentenza impugnata; sicchè sarebbe stato necessario articolare, semmai, una acconcia censura di vizio di motivazione.

3. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata: a) pur affermando di basarsi sulle dichiarazioni rese dall’incolpata ai verbalizzanti, non rechi la sintesi di tali dichiarazioni; b) non si dia carico della circostanza, risultante dagli atti, che il veicolo con il quale si era scontrato quello della Z. sbucava a forte velocità da una curva, tanto che colei che lo guidava era stata a sua volta contravvenzionata per violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 2 e 11:

il che confermerebbe come, al momento del primo arresto da parte della Z., quel veicolo non ci fosse e fosse comparso, invece, solo allorchè la medesima aveva ripreso la marcia.

3.1. – Il motivo non può essere accolto per le seguenti ragioni.

3.1.1. – Quanto alla censura sub a), va osservato che il contenuto, evidentemente autoaccusatorio, delle dichiarazioni dell’incolpata è chiaramente evincibile, per quanto necessario e sufficiente ai fini della comprensione del ragionamento del giudice, dal contesto in cui si fa ad esso riferimento.

3.1.2. – La censura sub b), poi, attiene a circostanze non decisive.

Infatti, l’obbligo di arrestarsi allo “stop” non è eliso dalla violazione di norme di comportamento anche da parte del conducente di altro veicolo avente diritto alla precedenza (cfr., da ult., Cass. 8552/2009); nè può essere considerata decisiva la richiamata contestazione, al conducente dell’altro veicolo, della violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 2, atteso il contenuto della disposizione violata, che contempla semplicemente il “dovere del conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

4. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge, si chiede a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, di affermare che sussiste lo stato di necessità “nel caso in cui il guidatore di un’auto, fermatasi alla barra di arresto di uno Stop e ripresa la marcia per attraversarlo, debba nuovamente arrestarsi, a causa del sopraggiungere alla propria sinistra di un’auto a forte velocità sbucata da una curva della strada di immissione”.

4.1. – Il motivo è inammissibile, dato che l’addebito mosso all’incolpata non era di essersi arrestata nuovamente al sopraggiungere dell’altro veicolo, ma piuttosto di non essersi arrestata prima.

5. – Pertanto il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente – secondo la regola della soccombenza – alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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