Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6888 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 22/07/2016, dep.17/03/2017),  n. 6888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30439-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 138, presso lo

studio dell’avvocato ALBERTO GIORDANO, che lo rappresenta e difende

separata procura speciale;

– ricorrenti –

contro

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE PORPORA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER COLANTUONI

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza 396/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 27/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud spa, già Gei spa, agente della riscossione, propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l’appello di T.C., ha ritenuto regolarmente prodotto il condono di cui alla L. 27 dicembre 2000, n. 289, art. 12 concernente la definizione di carichi di ruolo pregressi.

Il contribuente aveva infatti versato, come prescritto, l’80% dell’importo dovuto il 14 maggio 2003, ma aveva versato il residuo 20% solo tre anni dopo, l’11 agosto 2006, ed aveva quindi impugnato il diniego di condono notificatogli nel successivo ottobre.

Secondo il giudice d’appello, infatti, l’intero quadro normativo riguardante la validità del condono di cui alla L. n. 289 del 2002 è univocamente orientato a considerare condizione di validità dello stesso l’aver presentato una valida domanda ed aver versato la prima rata dovuta, non comportando il mancato versamento delle rate successive la decadenza dal condono stesso, ma abilitando l’ufficio ad iscrivere a ruolo le rate non versate, con la maggiorazione del 30% (10% se il versamento avviene con ritardo non superiore ai 30 giorni) oltre agli interessi maturati. Nella specie, il condono del contribuente, che aveva versato la prima rata nella corretta misura dovuta, va ritenuto valido, mentre l’ufficio ha diritto di iscrivere a ruolo la maggiorazione del 30% per la rata versata in ritardo.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso l’agente della riscossione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 e in generale della L. n. 289 del 2002, censura la sentenza per aver ritenuto il condono efficace nonostante il mancato versamento del saldo nei termini di legge, e per non aver ravvisato nella specie la intervenuta decadenza dalla sanatoria, avente struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di definizione previste dalla stessa legge.

Il ricorso è fondato.

“La sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12 – come questa Corte ha avuto modo di chiarire – costituisce una forma di condono clemenziale applicabile in relazione a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo, sicchè, essendo pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 20746 del 2010, n. 11669 del 2016; cfr. inoltre Cass. n. 21416 del 2016).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra le parti le spese per i gradi di merito, in considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.300, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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