Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6888 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30238-2018 proposto da:

M.T., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO CERIO

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 1906/2018,

depositato il 7.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2019 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

M.T. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)) dovuti al suo vissuto personale, narrando che le ragioni del suo espatrio erano collegate alla sua appartenenza al partito di opposizione BNP ed alle gravi minacce per tale motivo ricevute anche dalla sua famiglia, motivo per cui, dopo essersi inutilmente rivolto agli organi di Polizia, era fuggito raggiungendo dapprima la Libia e poi l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con l’unico mezzo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che l’esame delle domande del richiedente non era avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel suo Paese di origine, nell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto in capo alle autorità decidenti;

1.2. la censura è inammissibile, avendo il Tribunale rimarcato che il (OMISSIS), ed in particolare la zona di provenienza del richiedente (distretto di (OMISSIS)), non registra la presenza di un conflitto a livello di guerra civile, come evinto dalla consultazione dell’ultimo rapporto di Amnesty International, di cui dà conto;

1.3. le doglianze, quindi, quantunque prospettino una violazione di legge, non si confrontano affatto con la statuizione impugnata, ma si limitano ad invocare in modo generico l’applicazione delle norme ed a riprodurre precedenti giurisprudenziali senza illustrare -con riferimento alla concreta fattispecie – in cosa sia consistita la violazione attribuita al giudicante di merito (Cass. n. 5001/2018; Cass. n. 24298/2016), essendo piuttosto intesi a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito;

1.4. il decreto impugnato ha comunque accertato, – dando conto, sia pur sommariamente, delle fonti consultate, contrariamente a quanto assume il ricorrente che, peraltro, manca di indicare altre fonti e di precisare quando ed in che termini siano state sottoposte al giudice del merito, – l’insussistenza di condizioni di insicurezza nella zona di provenienza del richiedente, idonee ad integrare le fattispecie legali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo sia al pericolo di atti persecutori nei suoi confronti (avendo il Tribunale evidenziato come le motivazioni dell’espatrio fossero “di origine esclusivamente economica”), sia alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia implicitamente al rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali;

1.5. si tratta, anche in tal caso, di un apprezzamento di fatto, con il quale è stata esclusa la sussistenza delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione richiesta, che impropriamente il ricorrente vorrebbe sovvertire;

1.6. quanto alla richiesta di protezione umanitaria, è dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che l’insussistenza dei presupposti accertata dal Tribunale trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso;

1.7. la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a base della richiesta di altre forme di protezione non può essere peraltro surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti;

2. il ricorso va dunque respinto;

3. non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata;

4. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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