Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6888 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6888 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 22933-2011 proposto da:
EQUITALIA

SUD

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che lo rappresenta
e difende giusta delega in calce;
– ricorrente contro

SAN PAOLO SOC. COOP. A RL PER AUTISTI PUBBLICI;
– intimato nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CONTROLLI

Data pubblicazione: 08/04/2016

DI ROMA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

di ROMA, depositata il 22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 28/2011 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

22933/11

Equitalia Sud S. pA., (già Equitalia Gerit S.p.A.) ricorre per cassazione in
forza di due motivi avverso la sentenza n. 28/37/11, depositata il 22 febbraio
2011, con la quale la CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’agente della
riscossione avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso

Paolo), la quale aveva impugnato preavviso di fermo amministrativo su beni
mobili di sua proprietà, eccependone l’illegittimità per omessa notifica di una
delle quattro cartelle di pagamento prodromiche, dell’importo di 420,91.
La CTR del Lazio ha ritenuto che l’agente della riscossione, non costituitosi
nel primo grado di giudizio, non avrebbe potuto produrre per la prima volta in
appello la documentazione relativa alla circostanza, dedotta con il ricorso in
appello, relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento.
La società intimata non ha svolto difese.
L’Agenzia delle Entrate, alla quale, già parte del doppio grado del giudizio di
merito, il ricorso è stato ugualmente notificato, ha dichiarato di costituirsi al
solo fine di partecipare alla pubblica udienza di discussione, cui la causa è
stata rimessa con ordinanza del 9 maggio 2013, che ha ritenuto non sussistenti
i presupposti per la decisione camerale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo Equitalia Sud S.p.A. (di seguito, per brevità, Equitalia)
deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione
all’art. 58 del D. Lgs. 546/1992 (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, nella parte in cui la

decisione impugnata ha ritenuto non ammissibile la produzione in appello
della documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica di tutte
le cartelle di pagamento prodromiche all’impugnato preavviso di fermo
1

proposto dalla San Paolo soc. coop. a r.l. per autisti pubblici (di seguito San

amministrativo, sul presupposto che essa era finalizzata alla prova di
un’eccezione nuova preclusa in appello, non avendo svolto l’agente della
riscossione svolto difese in primo grado.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “insufficiente, omessa,
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

fornire qualsiasi motivazione a supporto del proprio assunto, contrario alla
disciplina speciale del processo tributario, quale rinvenibile nel succitato art.
58 del Lgs. n. 546/1992, in punto d’inammissibilità della produzione in
appello dei nuovi documenti, volti nella fattispecie a contrastare la fondatezza
di quanto assunto dalla contribuente con il proprio ricorso introduttivo, con il
quale essa aveva eccepito l’omessa notifica di una delle cartelle di pagamento,
in forza delle quali era stata emessa la comunicazione preventiva di fermo
impugnata.
3. Il primo motivo è fondato e va accolto.
La sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto preclusa la produzione in
appello per la prima volta da parte di Equitalia, rimasta contumace in primo
grado, dei documenti relativi alla regolarità della notifica delle cartelle di
pagamento impugnate, che — almeno con riferimento ad una cartella, la n.
09720040037601603 della quale la contribuente aveva eccepito la mancata
notifica – era attinente, per usare le parole testuali della CTR, “all’in sé della
causa”.
In termini più tecnici, sembra che la decisione impugnata abbia ritenuto
preclusa la produzione di detti documenti perché diretta a supportare
un’eccezione in senso stretto, da ritenersi preclusa, invece, alla stregua
dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992.
2

giudizio (art. 360 n.5 c.p.c.)”, lamentando che la CTR avrebbe omesso di

Sennonché detta conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata non è
pertinente alla specifica fattispecie, dovendo ritenersi appartenere al thema
decidenclum, per effetto della domanda della contribuente in primo grado, la

valutazione dell’esistenza o meno di valida notifica relativamente ad una delle
cartelle prodromiche al preavviso di fermo impugnato.

divieto della proposizione di nuove eccezioni in appello secondo l’art. 57 del
D. Lgs. n. 546/1992 attiene alle sole eccezioni in senso stretto (cfr., tra le
molte, Cass. civ. sez. V 15 giugno 2007, n. 14020; Cass. civ. sez. VI — V ord.
7 giugno 2013, n. 14286) ha avuto specificamente occasione di affermare che
è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado produrre nel giudizio
di appello l’originale dell’atto impositivo notificato, di cui era contestata dal
contribuente l’avvenuta notifica, costituendo tale produzione una mera difesa,
volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso alla
controparte (cfr. Cass, civ. sez. V 31 maggio 2011, n. 12008).
Assai di recente, inoltre, nel più ampio contesto ricostruttivo del divieto della
proposizione di nuove eccezioni in appello, quale stabilito dall’art. 57 del D.
Lgs. n. 546/1992 le Sezioni Unite (Cass. 27 gennaio 2016, n. 1518), nel
ritenere ammissibile la deduzione in appello per la prima volta del condono
fiscale ex L. n. 289/2002 quand’anche la causa di estinzione del giudizio fosse
già deducibile in primo grado, hanno dato ulteriore seguito al principio
cardine enunciato dalle stesse con la sentenza n. 226 del 25 maggio 2001,
secondo cui nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità
d’ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte
solo dall’esistenza di un’eventuale specifica previsione normativa, nel caso di
specie viceversa insussistente.
3

La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, premesso che il

Va, infine, rilevato che nella fattispecie in esame non è controverso in fatto
che la documentazione di riferimento sia stata proposta da Equitalia in
allegato al ricorso in appello.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per nuovo esame, a
diversa sezione della CTR del Lazio che si atterrà al seguente principio di

documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo
grado, produrre nel giudizio di secondo grado, come, nel caso di specie, in
allegato al ricorso in appello, la documentazione relativa alla regolarità
della notifica dell’atto (nella fattispecie cartella di pagamento) contestata da
controparte, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla
confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte e
riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del D.
Lgs. n. 546/1992, unicamente le eccezioni in senso stretto”.
4. Resta di conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso.
5. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della
CTR del Lazio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016
Il Cot
igliere estensose

Il Presidente

diritto: “Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi

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