Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6887 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6750/2009 proposto da:
S.N. (OMISSIS), G.I.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA
GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato USAI SERGIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MONTANARI Andrea, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo Studio dell’avvocato
GAMBERINI MONGENET Rodolfo, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ZAMBONI MARCELLO, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1571/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA
dell’11.3.08, depositata il 02/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di manutenzione del possesso proposta dai sigg. S.N. e G. I. nei confronti della sig.ra D.M.G. per avere quest’ultima ampliato una sua finestra, trasformandola in un abbaino, con conseguente accrescimento della possibilità di inspectio nell’abitazione degli attori.
La Corte ha infatti escluso l’aggravamento di una servitù di veduta esercitata, in tesi, dalla D., dato che non esisteva alcuna servitù e la finestra era rimasta a distanza legale.
I sigg. S. e G. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.
La tesi sostenuta dai ricorrenti nell’unico motivo di ricorso, con cui denunciano violazione di legge, è che l’ampliamento delle possibilità di inspectio nell’altrui abitazione integri di per sè turbativa del possesso, ancorchè la veduta sia rispettosa delle distanze legali.
La tesi è manifestamente infondata.
Il possesso, infatti, non può che conformarsi al contenuto del corrispondente diritto come riconosciuto dall’ordinamento, e il diritto di proprietà ha l’estensione conferitagli, appunto, dalle norme di vicinato, che consentono o vietano l’inspectio sol che siano rispettate o violate le norme sulle distanze delle vedute.
Incongruamente, peraltro, i ricorrenti invocano in senso contrario Cass. 2890/1996, pronunciata in una fattispecie particolare (esercizio della inspectio mediante calpestio del lastrico solare reso praticabile dalla parte convenuta – su cui affacciava l’abitazione della parte attrice) e non riguardante le distanze delle vedute ai sensi degli artt. 905 e 906 c.c.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che pertanto il ricorso va respinto;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011