Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6887 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6887 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 8739-2012 proposto da:
EQUITALIA

CENTRO

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo
studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI
2016

giusta delega in calce;
– ricorrente –

674

contro

GATI’ GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato LICIA
D’AMICO, rappresentata e difesa dall’avvocato CINZIA

Data pubblicazione: 08/04/2016

, MATACCHIERA giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARIA STALLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per
delega dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto
l’accoglmento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MATACCHIERA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso.

udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO

Svolgimento del giudizio.
Equitalia Centro spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 6 del 16 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale
della Toscana, in riforma della prima decisione, ha dichiarato l’illegittimità delle
iscrizioni ipotecarie da essa ricorrente eseguite a carico di Giovanna Gatì, ex art.77
d.P.R.602/73, per il mancato pagamento di numerose cartelle emesse tra il 1998 ed

Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata abbia disposto
l’annullamento di tutte indistintamente le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia su
immobili di proprietà della Gatì, e non soltanto di quella (n.6505/041/08 del 29
gennaio 2009) fatta specificamente oggetto di contestazione da parte di quest’ultima
con ricorso dell’aprile 2009; e che, inoltre, tale annullamento sia stato pronunciato
per la mancata prova, da parte di Equitalia, dell’avvenuta regolare notificazione delle
cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione. Ciò, nonostante che tale
incombente non fosse stato contestato dalla Gatì e che, comunque, l’onere di
conservazione della prova documentale dell’avvenuta notificazione della cartella non
potesse gravare sul concessionario oltre il quinquennio di cui all’art.26 d.P.R.602/73.
Resiste con controricorso la Gati.
Motivi della decisione.
§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia Centro lamenta – ex art.360, 1^ co. n.
4 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ.; per avere la commissione
tributaria regionale pronunciato l’illegittimità di tutte indistintamente le iscrizioni
ipotecarie eseguite su immobili della Gatì, nonostante che quest’ultima si fosse
limitata ad impugnare unicamente l’iscrizione ipotecaria di cui alla comunicazione 9
febbraio 2009 n. 6505/041/08 per l’importo di euro 493.718,42, pari al doppio
dell’importo iscritto a ruolo.
§ 1.2 Il motivo è fondato.
Nel riformare la prima decisione, la commissione tributaria regionale ha dichiarato
l’illegittimità “delle iscrizioni ipotecarie”;

adottando in tal maniera una formula,

plurale ed indeterminata, non rispondente all’oggetto della domanda della Gati.
Viceversa inequivocabilmente basata (v.ricorso introduttivo presentato alla
commissione tributaria provinciale di Firenze il 23 aprile 2009, in proc. rg. 1269/09)
sull’annullamento, previa sospensione, del

“provvedimento impugnato”;

meglio

descritto dalla contribuente come segue (ric.cit., pag.1): “iscrizione ipotecaria di cui
alla comunicazione (doc.1) datata 9 febbraio 2009, successivamente notificata alla
ricorrente, avente per oggetto l’immobile ‘lotto, quota 1/2 di piena proprietà in
comune di Campi Bisenzio, Via del Tabernacolo 12/a Loc.Capalle, foglio 6, pa ice/la
3
Ric.n.8739/12 rg. Licl.del 24 febbraio 2016

st.

il 2008.

996, subalterno 17, categoria A2; – lotto, quota 1/2 di piena proprietà comune di
Campi Bisenzio, Via del Tabernacolo, Loc.Capalle, foglio 6, particella 996, subalterno
11, categoria C6′, per la somma complessiva di euro 493.718,42, pari al doppio
dell’importo dell’asserto credito”.

Gli estremi identificativi dell’iscrizione ipotecaria

impugnata venivano poi ribaditi, nei medesimi termini, nell’esposizione del ricorso
(v.pag.2, ed altre sedi) e nella documentazione allegata, con esclusivo richiamo alla

E’ dunque evidente che nel disporre – utilizzando in dispositivo un’espressione
quantomeno ambigua e generica – l’annullamento delle iscrizioni ipotecarie che
avevano indistintamente colpito la Gatì ad opera di Equitalia, la commissione
tributaria regionale sia andata oltre il

petitum, circoscritto alla sola iscrizione

ipotecaria come sopra individuata dalla stessa contribuente; dunque, con almeno
potenziale pregiudizio degli effetti di garanzia sortiti dalle diverse iscrizioni ipotecarie
che Equitalia aveva eseguito su ulteriori immobili della Gatì.
Diversamente da quanto da quest’ultima sostenuto in controricorso, non vi sono i
presupposti per fare qui applicazione del – pur astrattamente condivisibile – principio
giurisprudenziale volto ad imporre al giudice una interpretazione della domanda
processuale di parte in termini sostanziali e di effettività; posto che

nel caso di

specie, come si è detto, non si poneva in realtà dubbio di sorta circa l’esatta
delimitazione della domanda (quanto a

petitum e causa petendi);

riferita

all’annullamento della sola iscrizione ipotecaria testè individuata.
Con il risultato che, disponendo l’accoglimento del ricorso della contribuente con
formula di annullamento a tal punto ampia ed indefinita da potervi ricomprendere
tutte indistintamente le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia sul patrimonio
immobiliare della Gatì, la CTR non si è limitata ad una mera operazione ricostruttiva
della reale volontà della parte (la quale in alcun modo si era espressa per
l’ottenimento di una pronuncia di illegittimità di ‘tutte’ le iscrizioni), ma ha senz’altro
violato il principio di necessaria correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112
cod.proc.civ. Violazione, tra l’altro, tanto più evidente in considerazione del fatto che
il ricorso poteva ritenersi ammissibilmente proposto solo con riguardo, appunto,
all’iscrizione ipotecaria del 2009, non anche con riferimento alle altre ipoteche (del
2005 e 2007) , per le quali erano da tempo perenti i relativi termini di impugnazione.
In accoglimento del motivo, la sentenza va dunque cassata sotto questo specifico
profilo.
Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti, vi sono i presupposti per
pronunciare nel merito mediante limitazione della pronuncia di illegittimità alla sola
iscrizione ipotecaria di cui alla nota

“n. 6505/041/08 per l’importo di euro
4

Ric.n.8739/12 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

I

Est.

“nota di iscrizione n. 6505/041/08 del 29 gennaio 2009″.

493.718,42: – lotto, quota 1/2 di piena proprietà in comune di Campi Bisenzio, Via
del Tabernacolo 12/a Loc.Capalle, foglio 6, particella 996, subalterno 17, categoria
A2; – lotto, quota 1/2 di piena proprietà comune di Campi Bisenzio, Via del
Tabernacolo, Loc.Capalle, foglio 6, particella 996, subalterno 11, categoria C6, per
l’importo di euro 493.718,42 pari al doppio del credito”.
§ 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5

decisivo per il giudizio; nonché violazione o falsa applicazione delle norme sull’onere
probatorio in ipotesi di mancata contestazione. Ciò, per avere la commissione
tributaria regionale annullato l’iscrizione ipotecaria per mancata prova della previa
notificazione di tutte le cartelle di pagamento, nonostante che, per la maggior parte
di queste, la contribuente non avesse mai contestato la regolarità della notificazione.
§ 2.2 La doglianza è infondata, perché basata su un presupposto che non trova
riscontro nella realtà processuale che ha originato la decisione qui impugnata.
La concessionaria assume l’erroneità dell’assunto con il quale la commissione
tributaria regionale ha ritenuto di accogliere l’appello della contribuente

“atteso che

Equitalia non ha prodotto in giudizio la ricevuta di avvenuta notifica delle cartelle
esattoriali” (sent. pag.1); ciò perché essa non poteva ritenersi gravata di un onere
probatorio (asseritamente non soddisfatto) che in realtà non le spettava, a fronte
della circostanza che la contribuente non aveva mai contestato la pregressa
notificazione delle cartelle di pagamento, ric.pag.16:

“per la maggior parte delle

cartelle di pagamento, tale onere non incombeva sull’agente della riscossione, non
essendone stata contestata la notifica”.
Equitalia si richiama in sostanza al principio generale di non contestazione di cui
all’articolo 115 cod.proc.civ., ma tale richiamo è errato.
A parte l’osservazione che nel presente giudizio (introdotto prima dell’entrata in
vigore della legge 69/09 di modificazione dell’articolo 115 in esame) non è applicabile
il ‘nuovo’ regime, che pone a carico della parte costituita un onere di ‘specifica
contestazione’ dei fatti dedotti ex adverso, è dirimente qui osservare come la Gatì lungi dal riconoscere, o anche soltanto dal non contestare, la regolare esecuzione
delle notificazioni delle cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria – abbia,
fin dall’atto introduttivo del contenzioso, motivato l’impugnativa di tale iscrizione,
oltre che sulla natura non tributaria di parte dei crediti dedotti nelle cartelle, nonché
sulla affermata prescrizione del credito erariale, proprio sulla mancata notificazione
delle cartelle medesime:

“invece, per tutte le altre cartelle indicate nella

comunicazione impugnata di avvenuta iscrizione ipotecaria si rileva, innanzitutto, la
mancanza di regolare notifica delle stesse; circostanza che già di per sé dete ma la
5
Ric.n.8739/12 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

I

ns.Est.

cod.proc.civ. – omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e

illegittimità e nullità dell’ipoteca legale. Inoltre, giova rilevare che, conseguentemente
a ciò, non è dato sapere se tali cartelle presentino l’indicazione del nominativo del
responsabile del procedimento, come la legge richiede (…)”.

Anche la sentenza di

primo grado (CTP Firenze n. 72 del 11 maggio 2010) osservava come, tra i motivi di
impugnazione dell’atto, la contribuente avesse lamentato “che la notifica di tutte le
cartelle era irregolare”. Doglianza, quest’ultima, che la commissione provinciale ebbe
poi a disattendere, non già per genericità di formulazione, ma per mancanza di

Deve, in definitiva, concludersi nel senso che il richiamo all’articolo 115
cod.proc.civ., ed al principio di non contestazione in esso disciplinato, non ha qui
ragion d’essere in linea di puro fatto, prima che di diritto; risultando dalle emergenze
processuali (e, a ben vedere, dalla stessa narrativa di Equitalia, con riguardo ad
almeno parte delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria) come: – la
contribuente avesse, tra il resto, formulato uno specifico motivo di impugnazione
dell’atto concernente la mancata regolare notificazione delle cartelle (ritenuta
rilevante sia in sé, sia in quanto ostativa alla possibilità di individuare l’indicazione in
esse del responsabile del procedimento); – a seguito di tale contestazione, fosse
onere della società concessionaria fornire la prova dell’avvenuta regolare
notificazione di tutte le cartelle, in quanto atti prodromici, ex art.19 3^ co. d.lgs.
546/92, portanti il credito fatto oggetto della garanzia ipotecaria (Cass. 21123/11).
§ 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura relativamente
all’articolo 26 d.P.R.602/73; per avere la commissione tributaria regionale posto
erroneamente a carico di essa concessionaria un onere (la conservazione della prova
dell’avvenuta regolare notificazione della cartella) che tale disposizione normativa
limita al quinquennio dalla notificazione, nella specie decorso.
§ 3.2 La doglianza è infondata.
Fermo restando che, per le anzidette ragioni, gravava sull’esattore l’onere di
provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base
dell’iscrizione ipotecaria contestata, tale onere doveva essere assolto mediante
produzione in giudizio della ‘relata’ di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento
“essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad
esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni
dell’ufficio postale” (Cass. n. 23213 del 31/10/2014). Salva l’applicabilità – qui non
ricorrente, ed anzi nemmeno

invocata da Eq u ita I ia –

“del principio del

raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento
dellmonus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e
che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a ter ne di
6
Ric”8739/12 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

prova; posta quest’ultima, erroneamente, a carico della contribuente stessa.

decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la
tempestività della pretesa” (ivi).
In assenza di tali produzioni, corretta deve dunque ritenersi l’affermazione della
commissione tributaria regionale di mancato assolvimento dell’onere probatorio
relativo da parte di Equitalia.
Né quest’ultima potrebbe fondatamente avvalersi del disposto di cui all’articolo 26
5^co. d.P.R.602/73 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.

la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o
l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
o dell’amministrazione” non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio,
dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che
quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di
esibizione al contribuente o all’amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze
connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se
necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul
soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà
comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel

quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa
essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e
tutt’altra l’osservanza dell’articolo 2697 cod.civ., non derogato dalla norma speciale.
Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia,
ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine
all’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art.2220 cod.civ.;
obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci
anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali
(Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).
Sicchè non appare esatto sostenere che nella sentenza impugnata la commissione
tributaria regionale abbia posto a carico di Equitalia l’obbligo di conservare la prova
documentale dell’avvenuta notifica per un termine eccedente quello legale (chè in
questo sarebbe consistita la violazione lamentata); vero è, invece, che la
commissione tributaria regionale ha valutato la fattispecie secondo l’ordinario regime
dell’onere della prova, correttamente escludendo che, in virtù del mero decorso del
quinquennio di conservazione obbligatoria, la prova in giudizio della regolare
notificazione della cartella non fosse più necessaria, ovvero dovesse essere posta a
carico della contribuente.

7
Ric.n.8739/12 rg. – Ud.del 24 febbraio 2016

Questa disposizione, nello stabilire che “l’esattore deve conservare per cinque anni

Il parziale accoglimento del ricorso depone per la compensazione delle spese del
presente giudizio.

Pqm
La Corte

accoglie il primo motivo dì ricorso;

cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo

ipotecaria di cui alla nota “n. 6505/041/08 per l’importo di euro
493.718,42: – lotto, quota 1/2 di piena proprietà in comune di Campi
Bisenzio, Via del Tabernacolo 12/a Loc.Capalle, foglio 6, particella 996,
subalterno 17, categoria A2; – lotto, quota 1/2 di piena proprietà
comune di Campi Bisenzio, Via del Tabernacolo, Loc.Capalle, foglio 6,
particella 996, subalterno 11, categoria C6, per l’importo di euro
493.718,42 pari al doppio del credito”;

rigetta gli altri motivi di ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nell camera di consiglio della quinta sezione civile in data 24
febbraio 2016.

nel merito, limita la pronuncia di illegittimità alla sola iscrizione

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