Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6886 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. II, 24/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6632/2009 proposto da:

B.G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TRIONFALE 7130, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERI

Fabrizio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PACIANO (PG) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINI Enrico, che lo rappresenta e difende,

giusta Delib. Giunta Comunale 28 aprile 2009, n. 18 e giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2820/2008 del TRIBUNALE di ORVIETO, depositata

il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Ruggieri che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata il Tribunale di Orvieto ha accolto l’appello proposto dal Comune di Padano avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Città della Pieve aveva, a sua volta, accolto l’opposizione del sig. B.G.R. a verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

Il ricorso per cassazione del sig. B. contiene due motivi, con cui complessivamente si deduce la nullità insanabile della notificazione dell’atto di appello in quanto effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado pur avendo l’appellato, difesosi personalmente davanti a quel giudice, eletto domicilio non presso la cancelleria del medesimo, bensì in Panicale.

I motivi di ricorso sono manifestamente fondati, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, la notificazione dell’impugnazione nei confronti dell’opponente che sia stato in giudizio di persona e non abbia fatto dichiarazione di residenza o, di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, va eseguita presso la parte personalmente e non – pena la sua inesistenza – mediante deposito presso la cancelleria del primo giudice, atteso che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 5, il quale prescrive, in presenza delle suddette condizioni, che le notificazioni vengono eseguite mediante deposito in cancelleria, trova applicazione nei confronti dei soli atti intermedi del processo, non già dell’atto di impugnazione della sentenza (ex multis, Cass. 8883/2006, 7675/2004, 1046/2004, 16917/2003, riferite a ricorsi per cassazione)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. parte, dato che il processo non poteva essere proseguito in grado di appello a causa dell’insanabile nullità della notifica del suo atto introduttivo e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Comune di Paciano alle spese processuali, liquidate in Euro 550,00, di cui Euro 350,00 per onorari e Euro 150,00 per diritti, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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