Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6886 del 16/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28073/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

U.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8882/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame svolto dall’ assistito avverso la sentenza di primo grado e, per l’effetto, riconosceva il diritto dell’assistito all’indennità di accompagnamento per il periodo 1 aprile 2006 – 31 dicembre 2009;

2. l’INPS propone ricorso, affidato a due motivi con i quali, deducendo violazione di legge, dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento, si duole che la Corte territoriale abbia anticipato la decorrenza del beneficio richiesto rispetto alla domanda amministrativa presentata dall’assistito il 21 dicembre 2006, e così violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato attribuendo un bene ulteriore rispetto a quanto richiesto giudizialmente;

3. l’intimato non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. la censura inerente alla violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e alla nullità della sentenza è meritevole di accoglimento atteso l’evidente vizio di ultrapetizione in cui è incorsa la Corte territoriale, riconoscendo il beneficio preteso in giudizio da epoca antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa, come emerge dagli atti del giudizio di merito il cui diretto esame è consentito al giudice di legittimità al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (v., fra le altre, Cass., SU, n. 8077/2012);

6. erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento da epoca antecedente alla domanda ammnistrativa presentata dall’assistita atteso che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (fra le tante, v. Cass. 1398/2012) che, secondo la L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e la L. n. 18 del 1980, art. 3, le prestazioni in favore degli invalidi civili, rispettivamente previste da dette disposizioni, della pensione di inabilità, dell’assegno di invalidità e dell’indennità di accompagnamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e ha osservato che tali disposizioni anche hanno la finalità di evitare che eventuali ritardi nello svolgimento degli accertamenti sanitari non imputabili agli interessati alla prestazione assistenziale si risolvano in danno dei medesimi, e che di conseguenza, in caso di positiva verifica della sussistenza dei presupposti sanitari del diritto alla prestazione assistenziale e mancata precisazione della data di perfezionamento di tali presupposti, il compiuto accertamento comporta se concorrono i requisiti socioeconomici la decorrenza della prestazione dalla data indicata dalle richiamate norme di legge, salvo che la commissione medica, in presenza di elementi adeguatamente significativi circa il consolidarsi delle richieste condizioni di salute solo successivamente alla domanda amministrativa, ne precisi la relativa epoca;

7. la sentenza va cassata, e per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda e riconosce il diritto dell’assistito alla prestazione assistenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;

8. vanno compensate le spese dei gradi di merito, in considerazione del diverso esito, e del giudizio di legittimità in considerazione del comportamento processuale dell’intimato che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce il diritto di U.C. all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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